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gati, la translatio legati, l'ordinamento cioè di un nuovo legato in luogo del precedente. Un legato può naturalmente divenire anco inutile qualora il legatario non possa o non voglia acquistarlo.

Quando un legato è o diviene inefficace, di regola generale, lo si guadagna dall' erede che ne fu gravato, stantechè egli non deve più somministrare la cosa legata. Tuttavolta può, secondo le circostanze, aver luogo una delazione al tutto nuova, cioè quando il legato fosse divenuto inutile per non essere stato raccolto dal chiamato, ed a quest'ultimo, appunto per tal caso, dal testatore fu nel testamento o nel codicillo sostituito un altro che deva essergli surrogato. Cotesta vulgaris substitutio è ne' legati e fedecommessi possibile legalmente come nelle istituzioni di erede.

Di più, là dove una cosa fu legata tutta insieme a più persone, può aver luogo il dritto di accrescere, per cui la parte della cosa legata divenendo vacante per la mancanza di un collegatario si accresce alla parte già acquistata da coloro che restano collegatarii. Nullameno ciò avvien solo per eccezione, cioè soltanto allorchè lo stesso testatore abbia voluto questo dritto di accrescere, il che si argomenta dalla disposizione del legato, dalla coniunctio de' molti legatarî. Gli è questo il caso quando egli manifestamente, nel fare il legato, non dava all'uno di più collegatarî tutta la cosa se non perchè davane ancora una parte all'altro che or viene a mancare, ove in conseguenza il dritto del legatario già rimasto circa tutta la cosa doveva essere limitato solo per la concorrenza di colui che è mancato. Secondo il dritto romano più antico tale ius adcrescendi collegatariorum poteva solo aver luogo trattandosi di cosa legata per vindicationem a più persone. Il che fu anche soggetto, in forza delle leggi caducarie, a restrizioni non poche. Le quali tutte restrizioni al dritto di accrescere furon tolte per Giustiniano sempre però presupponendo una vera coniunctio.

Ademtio legatorum, sive eodem testamento adimantur, sive codicillis, firma est, sive contrariis verbis fiat ademptio, veluti, si quod ita quis legaverit: do, lego, ita adimatur : non do, non lego, sive non contrariis, id est aliis quibuscumque verbis.

Transferri quoque legatum ab alio ad alium potest, veluti si quis ita dixerit : hominem Stichum, quem Titio legavi, Seio do, lego; sive in eodem testamento, sive in codicillis hoc fecerit. Quo casu simul Titio adimi videtur, et Seio dari. Inst., lib. II, tit. 21.

Si duobus eadem res per vindicationem legata sit, sive coniunctim, velut: Titio et Seio hominem Stichum do, lego, sive disiunctim, velut: Titio hominem Stichum do, lego, Seio eundem hominem do, lego, concursu partes fiunt; non concurrente altero, pars eius iure civili alteri adcrescebat. Sed post legem Papiam Poppaeam non capientis pars caduca fit.

Si per damnationem eadem res duobus legata sit, siquidem coniunctim, singulis partes debentur, et non capientis pars iure civili in hereditate remanebat ; nunc autem caduca fit; quod si disiunctim, singulis solidum debetur. ULPIAN., Fragm. tit. XXIV, §. 12 et 13.

Ubi autem legatarii, vel fideicommissarii duo forte, vel plures sunt, quibus aliquid relictum sit, si quidem hoc coniunctim relinquatur, et omnes veniant ad legatum, pro sua portione quisque hoc habeat. Sin vero pars quaedam ex his

deficiat, sancimus, eam omnibus, si habere maluerint, pro virili portione cum omni suo onere accrescere, vel si omnes noluerint, tunc apud eos remanere, a quibus derelictum est. IuSTINIAN., c. un., §. 11, C., VI, 51, de caducis tollendis.

SEZIONE TERZA.

ALTRE SUCCESSIONI IN CASO DI MORTE.

S. 231.

Nota introduttiva.

Alcune persone, ancora che non siano state istituite eredi, e senza che il defunto abbia lor fatto un legato od un fedecommesso, possono conseguire una successione in caso di morte. Per altro tutte queste successioni hanno una somiglianza con l'eredità e co' legati, in quanto che esse, secondo le circostanze, costituiscono ora una per universitatem successio, ora una singularis successio. Un nome generale che tutte le significhi non si rinviene ne' fonti giuridici; non v'è altro che l'espressione generale: mortis causa capiones. I romani comprendevano in generale sotto questa espressione anche ogni acquisto che una persona faccia in occasione della morte di un altro, ma in ispecialità allorquando quel dato acquisto non abbia un nome proprio e peculiare, e quindi in contrapposto di eredità, di legati e di fedecom

messi.

Veramente non tutti, ma la più parte di tali acquisti si annodano guardando alla loro origine storica, alla lex Julia et Papia Poppaea, data fuori al tempo di Augusto ed importante per moltiplici rispetti. Lo scopo di questa legge, chi avvisa la sua tendenza, fu duplice; ripopolare in regolar modo l'Italia poco meno che in tutto diserta di genti dalle guerre civili che lungamente la dilacerarono; provvedere alle necessità del pubblico erario, che era esausto. A causa di molte disposizioni che contenevansi in essa, e che erano venute in odio a'Romani di que' tempi, riuscì ad Augusto soprammodo difficile il vincere la sua proposta nella popolare assemblea.

Mortis causa capitur, quum propter mortem alicuius capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris, quae proprio nomine appellantur. Certe enim et qui hereditario, aut legati, aut fideicommissi iure capit, ex morte alterius nanciscitur capiendi occasionem; sed quia proprio nomine hae species capiendi appellantur, ideo ab hac definitione separantur. GAIUS, fr. 31, pr., D., XXXIX, 6, de mortis causa donationibus et capionibus.

S. 232.

Bona vacantia.

Cod., lib. X, tit. 10, De bonis vacantibus.

A' primi tempi lo Stato non avea pretensione veruna sovra le successioni rimaste senza eredi. Esse veniano piuttosto risguardate come res nullius in quanto che ognuno poteva occuparle : almeno usucapirle pro herede (1). E ciò era tanto più importante, in quanto che, giusta il rigore e l'indole peculiare dell' antica hereditas, quia in legitimis hereditatibus non erat successio, dovea spessissimo avvenire il caso di beni senza eredi anche quando esistessero stretti congiunti ed appartenenti al defunto (2). In tal caso, mancandovi assolutamente un successor per universitatem, i crediti ed i debiti del defunto tornavano a nulla. Pure, chi avea per tal modo occupata ed usucapita la maggior parte de' beni della successione, dovea accollarsi e continuare i sacra privata del defunto. Ma l'apparente durezza e la sconvenienza che per avventura si possono scorgere in questo istituto, doveano nel fatto esser meno avvertite, perocchè d'ordinario i più prossimi parenti aveano l'opportunità di occupar quelle cose e ne profittavano. In fine cotesti casi di beni vacanti divennero sempre più rari poi che si fu svolto il dritto di successione pretoria, che introdusse la successio ordinum at graduum.

Non prima di Augusto, in virtù della lex Julia et Papia Poppaea (caducaria) cotesto dritto generale di occupazione cessò; e invece lo Stato ebbe potestà di appropriarsi i bona vacantia, di vindicarli, di occuparli. Lo Stato, cioè ne' primi tempi l'aerarium, più tardi il fiscus, non è nè dicesi in tal caso veramente heres, ma per moltissimi rispetti vien considerato come un erede, e in ogni caso come un successor per universitatem. Dal tempo di Adriano, e più interamente da quello di Costantino, Teodosio II e Valentiniano III, un simile dritto di revindicazione può essere esercitato, a preferenza del fisco, dalla legione o vexillatio quando trattasi di beni di un militare rimasti vacanti; dalla Chiesa quando si tratta de' beni di un ecclesiastico, e da certe altre congregazioni quando è il caso di beni lasciati da un loro associato già morto senza eredi.

Il dritto di occupazione spettante al fisco ed a'suoi rappresentanti, deve, del resto, esercitarsi infra lo spazio di quattro anni dal momento che siasi verificata la mancanza di eredi. Altrimenti vien escluso mercè la praescriptio quadriennii.

Se il fisco non si fa innanzi con alcuna pretensione su i bona vacantia, i creditori del defunto, giusta lo editto del Pretore, possono

(4) V. il §. 257.

(2) V. sopra il §. 205.

avere la missio in possessionem bonorum per apparecchiare così l'apertura del concorso.

Si nemo sit, ad quem bonorum possessio pertinere pos sit, aut sit quidem, ius suum omiserit, populo bona deferuntur, ex lege Iulia caducaria. ULPIAN., Frag. XXVII, §. 7.

S. 233.
Il caducum.

Cod. lib. VI, tit. 52, de caducis tollendis. - Cod. lib. VIII, tit. 58, de infirmandis poenis coelibatus et orbitatis et de decimariis sublatis.

Il nome e la nozione del caducum non altronde provvennero che dalla lex Julia et Papia Poppaea, la quale, a cagione delle numerose disposizioni che contiene e che son relative a quest' oggetto, ha ricevuto il soprannome di ler caducaria. Al dritto, che pria vigeva sul proposito, si riferisce qual contrapposto la espressione: ius antiquum.

La voce caducum in senso lato esprime qualunque cosa ereditaria, così ogni porzione ereditaria, come ogni lascito, che secondo la lez Julia colui, al quale fu lasciata per disposizione testamentaria e per maniera riconosciuta dal dritto civile più antico, iure antiquo, non acquista o non può acquistare per una causa quale che sia, nè dipendente dalla volontà del testatore. Cadit ab eo. In senso poi proprio si addimanda caducum solo quell'obbietto ereditario che il chiamato non acquista per una causa sopravvenuta infra il tempo decorso dalla morte del testatore sino all'apertura del testamento. Per contrario, se la causa sopravvenne pria che morisse il testatore, l'oggetto che per essa non fu potuto acquistarsi, dicesi in causa caduci. Quel che da principio fu lasciato invalidamente, non appartiene al caducum.

In quella più lata nozione del caducum si racchiude specialmente ogni eredità testamentaria, ed ogni legato lasciato ad un coelebs, cioè ad un uomo non ammogliato, uscito di pupillo, nè avente ancor sessanta anni, o ad una donna non maritata, maggiorenne, e che abbia meno di cinquanta anni, sempre che nel corso di 100 giorni, dies cretionis, non contraggano matrimonio. Chi è orbus, cioè, capace di ammogliarsi, ma senza figli, non può avere più che la metà di ciò che gli fu lasciato nel testamento di un estraneo. Quel di più che non può acquistare è caducum. Anche i coniugi che non abbian prole, non possono reciprocamente darsi per testamento che certe decime parti della loro successione ; quel che accede è caducum. Il medesimo è a dire finalmente di ogni disposizione ordinata in un testamento, la quale fu valida dapprima, ma nel tempo interceduto tra la morte del testatore e apertura del testamento, sia divenuta invalida.

יך

Quel che diveniva caducum poteva anzi tutto essere rivendicato dagli eredi istituiti nel testamento e che avessero figliuoli; mancando questi, da' legatarî non privi di prole. Fuori di tai casi, il dritto di rivindicazione spettò prima all'aerarium, più in là al fiscus, anzi, a quel

che pare, da Caracalla in poi, senza nemmeno la predetta limitazione. Tuttavolta si serbò un' altra mitigazione del caso di caducità, e contenuta parimente nella stessa lex Papia; e questa era, che certi parenti del testatore privilegiati sotto questo riguardo, cioè, i discendenti e gli ascendenti fino al terzo grado, istituiti nel testamento, poteano far valere il dritto di accrescere che già aveano avuto prima della lex Julia, eziandio per quello che fosse propriamente caducum, ed essere per tal modo preferiti all'aerarium nella vindicatio de' caduca. Essi avevano il ius antiquum in caducis. Del rimanente, un caso temibile di caducitas potea molto di leggieri essere rimosso dallo stesso testatore per mezzo di una sostituzione volgare ch' egli aggiungesse all' istituzione di erede od al legato.

La successione cui davasi luogo per effetto di caducità era una per universitatem successio quando si trattava di una parte ereditaria, ed una singularis successio nel caso di un legato.

Il rigor delle regole sulla caducità venne di mano in mano mitigato. Già fin dall' età di Traiano fu stabilito che se l' incapace di succedere si denunciasse egli stesso all' aerarium in tempo utile, dovesse avere in premio la metà delle cose confiscate, già legalmente attribuita al denunciante. Solo al tempo di Costantino furono in generale notevolmente ridotti i casi del caducum, in quanto che al caelebs ed all'orbus fu ridata la piena capacità di ereditare. Finalmente Giustiniano tolse via tutt' i casi di caducità con tutte le sue conseguenze, e quindi fece compiutamente rivivere il jus antiquum in caducis.

Quod quis sibi testamento relictum, ita ut iure civili capere possit, aliqua ex causa non ceperit, caducum appellatur, veluti ceciderit ab eo. Verbi gratia, si caelibi, vel latino Juniano legatum fuerit, nec intra dies centum vel celebs legi paruerit, vel latinus ius Quiritium consecutus sit; aut si ex parte heres scriptus, vel legatarius ante apertas tabulas decesserit, vel peregrinus factus sit.

Hodie ex constitutione Imperatoris Antonini omnia caduca fisco vindicantur; sed servato iure antiquo liberis et parentibus.

Caduca cum suo onere fiunt. ULPIAN., Fragm., tit, XVII, §. 2-3.

Item liberis et parentibus testatoris usque ad tertium gradum lex Papia ius antiquum dedit, ut, heredibus illis institutis, quod quis ex eo testamento non capit, ad hos pertineat, aut totum, aut ex parte, prout pertinere possit. ULPIAN., Fragm., tit. XVIII.

Quamvis prima causa sit in caducis vindicandis heredum liberos habentium, deinde, si heredes liberos non habeant, legatariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt. GAI., Comm., II, §. 207.

Jus patrum non minuitur, si se is deferat, qui solidum id, quod relictum est, capere non potest. Sane si post diem centesimum patres caducum vindicent, omnino fisco locus non est. Fragm., de iure fisci, §. 3.

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