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etsi liberum quis hominem, aut alienum servum navi, aut tabernae, aut cuilibet negotiationi praeposuerit, scilicet quia eadem aequitatis ratio etiam eo casu interveniebat. Pr., §. 1 et 2, Inst., IV, 7, Quod cum eo, qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicetur.

Praeterea introducta est actio de peculio deque eo, quod in rem domini versum erit, ut, quamvis sine voluntate domini negotium gestum erit, tamen, si quid in rem eius versum fuerit, id totum praestare debeat, sive quid non sit in rem eius versum, id eatenus praestare debeat, quatenus peculium patitur. In rem autem domini versum intelligitur, quidquid necessario in rem eius impenderit servus, veluti si mutuatus pecuniam creditoribus eius eam solverit, aut aedificia ruentia fulserit, aut familiae frumentum emerit, vel etiam fundum aut quamlibet aliam rem necessariam mercatus erit. §. 4, Inst., eod.

Quaecunque gerimus, quum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt; et ideo neque stipulari, neque emere, vendere, contrahere; ut alter suo nomine recte agat, possumus. PAULUS, fr. 11, D., XLIV. 7, de oblig. et act.

Quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi, nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efficere possum; sed opus est, ut, iubente me, tu ab eo stipuleris; quae res efficit, ut a me liberetur et incipiat tibi teneri ; quae dicitur novatio obligationis.

Sine hac vero novatione non poteris tuo nomine agere, sed debes ex persona mea, quasi cognitor aut procurator meus, experiri. GAI., Comm., II, §. 38 et 39.

S. 124.

Pluralità di creditori o debitori in una stessa obligatio.

Inst. lib. III, tit. 16, de duobus reis stipulandi et promittendi — Dig. lib. XL V, til. 2, de duobus reis constituendis Cod. lib. VIII, tit. 40, de duobus reis stipulandi et promittendi.

Due diversi subbietti, due interessati, un creditore ed un debitore, debbono essere essenzialmente in qualsivoglia obligatio; sendochè non si può essere debitore, nè creditore di sè stesso. Appunto perciò un'obligatio cessa di esistere necessariamente da sè subito che, per un avvenimento, per es. per successione, uno de' due interessati, il creditore o il debitore, abbia preso il luogo dell'altro. Ancora non è facile che in una sola e medesima obbligazione si rinvenga più di un creditore o di un debitore.

Quest' ultimo enunciato soffre solo apparentemente una eccezione nella così detta obligatio plurium pro rata. Questo caso si osserva là dove più creditori o più debitori vengano, gli è vero, nominati per la stessa prestazione, ma in modo che ognuno de' più creditori solo una parte aliquota di tutto l'obbietto della prestazione abbia a pretendere, ed ognuno de' più debitori debba pagare non altro che una quota. Cotesta divisione dell' obbietto dell' intera prestazione produce questo effetto, cioè che in realtà l'apparente rapporto di una sola obligatio con più creditori o debitori si risolve in tante obbligazioni distinte, quante sono le persone tra le quali la totale prestazione si divide, e perciò siccome creditori e debitori

vengono nominati. La è cosa meramente arbitraria e quindi senza altre conseguenze giuridiche raccòrre, come suolsi talvolta, nel comun vivere, i valori di più singole obbligazioni, farne un solo, e indicarli come una sola ed unica prestazione per effetto di una connessità forse accidentale, in cui le si trovano per essere state,verbigrazia, costituite tutte insieme in un medesimo tempo e per uno stesso avvenimento.

Altramente va, certo, la cosa nelle così dette obbligazioni solidali, cioè dire nel caso, in cui effettivamente uno fra più creditori può chiedere l'intero valsente della prestazione, il solidum, od uno di più debitori pagar deve questo solidum. Per altro, se, e ciò avviene senza dubbio in certe obbligazioni solidali, ciascuno di questi creditori o di questi debitori ha da riscuotere o prestare il tutto, senza che vi sia da riguardare se già uno di essi l'abbia ricevuto o pagato (1), il rapporto si risolve in tante obbligazioni, quanti, secondo il numero, sono i creditori e i debitori. Solo per motivo della coeva origine di tutte queste obbligazioni nascenti da un medesimo fatto le si sogliono indicare come una sola ed unica obbligazione con più creditori o con più debitori. Tale, verbigrazia, è l'obbligo che incombe a molti, per un delitto commesso in comune, di pagare la pena privata dovuta per ro da ognuno.

inte

Però, v'ha casi d'obbligazioni solidali, in cui veramente, sia per effetto di peculiare accordo, specialmente di patti o disposizioni testamentarie, sia per generali statuizioni di legge, ciascuno di più concreditori solidali ha nel fatto da chiedere il tutto, ed ognuno di più condebitori solidali ha da prestarlo, ma in modo che quel tutto prestar si debba per una sola volta. Segue allora, che, quando un creditore s'ebbe il tutto, si estingue eo ipso il credito degli altri; medesimamente quando un debitore ha pagato l'intero, eo ipso risolvesi eziandio quel che i suoi consoci doveano. Uno solvente reliqui liberantur. Anche qui, quanto al pratico risultamento, quanto all' exactio, non vi è davvero che un creditore o un debitore, poichè non l' uno e l'altro, ma solo l'uno o l' altro ha da pretendere o pagare il tutto. Quel che quivi è proprio si è, che nell' origine di siffatta obbligazione resta in sulle prime ignoto, e solo dappoi si mostra chi di più creditori o debitori riscuoterà o pagherà il tutto. Ad ogni modo può il creditore, invece di costringere uno dei debitori al pagamento del solidum dividere l'obbietto del debito, e pretendere da ciascuno solo una rata. Anzi, in certe circostanze, il convenuto per l'intero può pretendere cotesta divisione come un suo dritto. Questo beneficium s. auxilium divisionis riposa direttamente su di una epistola divi Hadriani, per cui lo si ap

(1) Per questo caso, che avvien di rado, vedi i seguenti luoghi delle Instituz., del Digesto e del Cod. Fr. 11, §. 2, D., (IX, 2) Ad leg. Aquiliam; fr. 55, §. 1, D. (XXVI, 7) de administr. tut. fr. 34, §. 2, D. (XLVII, 10) de iniur.; 1; Cod. (IV, 8) de condit. furt. tit. Inst. (IV, 12) de vi bon. rapt. — C. un. §. 11, Cod. (VI, 51) de caduc. tollend. - Il Trad.

-

plica in un solo caso, per quello cioè in cui più persone si siano insieme obbligate per garentia. Solo di poi fu conceduto ad altri debitori solidali, ma non assolutamente a tutti. Quanto alla denominazione di simili obbligazioni solidali, diciamo che oggidì le si addimandano spesso comunalmente obbligazioni correali, i concreditori, correi s. plures rei stipulandi (credendi), i condebitori correi s. plures rei promittendi (debendi). Nelle nostre sorgenti giuridiche si trovano tali espressioni adoperate eziandio in senso più stretto, per indicare, cioè, certi casi particolari di questa specie, aventi un carattere al tutto proprio.

Ex huiusmodi obligationibus, et stipulantibus solidum singulis debetur, et promittentes singuli in solidum tenentur. In utraque tamen obligatione una res vertitur, et vel alter debitum accipiendo, vel alter solvendo, omnium perimit obligationem, et omnes liberat. Ex duobus reis promittendi alius pure, alius in diem, vel sub conditione obligari potest; nec impedimento erit dies aut conditio, quo minus ab eo, qui pure obligatus est, petatur. §. 1, et 2, Inst. III, 17, de duobus reis stipulandi et promittendi.

Si plures sint fideiussores, quotquot erunt numero, singuli in solidum tenentur: itaque liberum est creditori, a quo velit, solidum petere. Sed ex epistola Divi Hadriani compellitur creditor, a singulis, modo solvendo sint litis contestatae tempore, partes petere. Ideoque, si quis ex fideiussoribus eo tempore solvendo non sit, hoc caeteros onerat. Sed si ab uno fideiussore creditor totum consecutus fuerit, huius solius detrimentum erit, si is, pro quo fideiussit, solvendo non sit; et sibi imputare debet, quum potuerit adiuvari ex epistola D. Hadriani et desiderare, ut pro parte in se detur actio. §. 4, Inst., III, 21, de fideiussoribus.

Ubi duo rei facti sunt, potest vel ab uno eorum solidum peti; hoc est enim duorum reorum, ut unusquisque eorum in solidum sit obligatus possitque ab alterutro peti; et partes autem a singulis peti posse, nequaquam dubium est; quemadmodum et a reo et fideiussore petere possumus. Ūtique enim, quum una sit obligatio, una et summa est, ut, sive unus solvat, omnes liberentur, sive solvatur ab altero, liberatio contingat. ULPIANUS, fr. 3, §. 1, D., XLV, 2, de duobus reis constituendis.

Refert autem haec ad speciem, in qua vult ostendere, non esse novum, ut duae obligationes in unius persona concurrant. Est autem species talis si reus promittendi reo promittendi heres exstiterit, duas obligationes sustinet. Item, si reus stipulandi exstiterit heres rei stipulandi, duas species obligationis sustinebit. Plane, si ex altera carùm egerit, utramque consumet, videlicet quia natura obligationum duarum, quas haberet, ea esset, ut quum altera earum in iudicium deduceretur, altera consumeretur. Ulpianus, fr. 5, D., XLVI, 1, de fideiussoribus et mandatoribus..

CAPITOLO SECONDO.

ORIGINE E FONDAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI.

S. 125.

Osservazioni preliminari.

Le svariate e diverse cause onde si originano le obbligazioni si lasciano nel più semplice modo ridurre a due sole già riposte nella

generale idea del patrimonio privato. Primamente, l'una può risiedere nella propria volontà di chi si obbliga quando ei promette all' altro una prestazione, e questi, accettando la cosa promessa, la rende parte del suo patrimonio. L'altra causa può benanche consistere, senza punto guardare alla volontà del debitore e del creditore, in un ingiusto atto dannoso, con cui qualcuno divien debitore di un altro in quanto che egli toglie alcun che del suo patrimonio, e che gli deve restituire.

Entrambe queste cause produttive di obbligazioni soffrono nel dritto positivo de' vari popoli assai svariate modificazioni; e vi trovi ancora di ben altre cause che tengono il mezzo tra le due sopraddette.

Con ciò si collega la ragione per la quale i Romani, nel più compiuto svolgimento del loro sistema delle obbligazioni, cercano di ricondurre le diverse specie di quelle ch' ei riconoscono (quelle almeno che son produttive di azioni) a certe sorgenti principali e rubriche, secondo la causa che le fa nascere. Però eglino fan derivare tutte le obbligazioni o ex contractu, o ex delicto s. maleficio, o ex variis causarum figuris. Le variae causarum figurae, come rubrica generalissima, suddividono poi, per accostarle vieppiù alle due suddette sorgenti, in due altre rubriche, secondo le quali certe obbligazioni risultano quasi ex contractu, e certe altre quasi ex delicto. Quindi è che per noi vuolsi riconoscere tre o quattro sorgenti d'obbligazioni, secondochè vogliamo attenerci alle variae causarum figurae, come rubrica principale, ovvero a quelle due rubriche secondarie.

Del resto, non possiamo disconoscere che tutta questa classificazione, la quale non comprende generalmente che le obbligazioni produttive di azioni, le obligationes in senso stretto, è fondata meno su ragioni intime, che su certi motivi accidentali, storici, puramente esterni. Appena si può collocarvi comodamente tutte le possibili obbligazioni anche quando vi si voglia inchiudere sol quelle che producono un' azione. Laonde, nel fatto, non basta cotal classificazione a dar base ad un sistema di obbligazioni schiettamente filosofico e fondato sulla propria essenza e sul caratteristico contenuto del dritto di credito, ma sembra acconcia soltanto in una breve e puramente storica esposizione del dritto d' obbligazione appo i romani come torna opportuna in un corso d' istituzioni.

Obligationes aut ex contractu nascuntur, aut ex maleficio, aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris. GAI., fr. 1, pr., D., XLIV, 7, de obligat.

et act.

Sequens divisio in quatuor speci es deducitur: aut enim ex contractu sunt, aut quasi ex contractu, aut ex malefic io, aut quasi ex maleficio. §. 3, Inst., III, 14, de obligationibus

TITOLO PRIMO.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE NASCONO EX CONTRACTU.

S. 126.

Delle convenzioni in generale.

Inst. lib. III, tit. 16, de verborum obligationibus. tit. 20, de inutilibus stipula tionibus. - Dig. lib. II, til. 14, de pactis. — Dig. lib. XL V, tit. 1, de verborum obligationibus Cod. lib. II, tit. 3, de pactis.

Qui è d'uopo prender le mosse da quegli atti giuridici, che più sopra indicammo come, convenzioni (1).

Convenzione, nel senso più lato della parola, significa ogni accordo di più persone, mercè cui convengono su di una cosa che le interessa. Simili convenzioni possono eziandio risguardare negozi non giuridici ; e di ciò non s' appartiene a noi tener discorso; ma non così quando esse abbiano per obbietto rapporti giuridici, che debbono esserne condizionati o modificati. Anche le convenzioni di quest' ultima specie funzionano più che molto così nel dritto pubblico come nel dritto privato, e v'ha un' intera serie d' importanti atti giuridici, che si fondano sull'accordo di più individui per guisa che senza di esso non sussisterebbero.

Dal gran numero di queste convenzioni nel più largo significato della parola, qui, dove discorriamo delle cause produttive di obbligazioni, convien richiamare sol quelle in cui l'accordo di più persone sta in questo, che una promette una prestazione, e l'altra accetta siffatta promessa. Queste convenzioni formano la più naturale, la primissima e la più importante sorgente delle obbligazioni, e sono il fondamento di tutto quanto il commercio. Il nome che più comunalmente esse abbiano nel giuridico linguaggio de' romani è conventiones, pactiones, pacta conventa. I contractus non sono altro che una specie subalterna di esse, certo non priva di molta importanza.

Il principio obbligatorio di tali convenzioni risiede unicamente nel mutuo consenso, mutuus consensus, cioè nell' accordo di reciproche dichiarazioni di volontà, della promessa di una prestazione da una parte, e dell'accettazione dall'altra. Epperò non altro che meri casi di eccezione voglionsi dir quelli, in cui secondo il ius civile e sotto certe circostanze la semplice unilaterale promessa di una prestazione obbliga giuridicamente il promittente, ancorchè non vi sia stata un' acceltazione, e però senza che siasi convertita in una vera convenzione. Tali sono il votum, promessa unilaterale di una prestazione per un fine religioso, e la pollicitatio. Quest'ultima significa per dritto romano la

(1) V. più sopra il §. 47.

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