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eventuale della indennità. Proponeva insomma, che l'indennità dovesse rappresentare la cosa distrutta, ed essere sottomessa agli stessi privilegi ed ipoteche. Vatimesnil animato nel proporre questa importante riforma da motivi di equità, e dallo scopo di favorire il credito coll' accrescere la sicurezza dei somministratori, estendeva inoltre la regola a ogni specie di cose assicurate, mobili o immobili, e a ogni specie d'indennità. Una tale disposizione, che formava l'articolo 2095 del Progetto Vatimesnil, era concepita nei seguenti termini:

• Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, sera due par l'assureur à l'assuré, sera affectée au payement des créanciers privilégiés ou hypothécaires, selon le rang de chacun d'eux.

» Il en sera de même de toute indemnité qui serait due par des tiers à raison de la perte ou de la détérioration de l'objet grevé de privilège ou d'hypothèque.

» Il n'est rien innové aux lois concernant les assurances maritimes.» (1)

Nella prima discussione del Progetto Vatimesnil, che ebbe luogo avanti l'Assemblea della Repubblica Francese nel 25 giugno 1850, (2) M. Hennequin, il primo Oratore che prese la parola in favore del Progetto, disse essere cosa straordinaria, che in Francia fosse necessario decidere con una legge il punto, se i titoli ipotecarj, che riposavano su di un edifizio che rimase preda del fuoco, si mantengano e si conservino sulla indennità dovuta dalla Compagnia di assicurazione. Disse che il solo buon senso indica che il diritto, che esiste sull'immobile assicurato, deve rimanere in vigore sul prezzo d'assicurazione; e lodò il Progetto di avere troncato questo punto di questione non deciso dalla Giurisprudenza Francese. Io convengo col Deputato Hennequin, che per estendere il credito sia necessario poter seguire il pegno nelle sue diverse trasformazioni; ma non convengo con lui, allorchè dice che il solo buon senso indica che le ipoteche radicate su di un edifizio, distrutto dalle fiamme, debbano sopravvivere sul prezzo dovuto dalla Compagnia di assicurazione. A me è avviso, che sia questa una difficilissima questione di

(1) Moniteur universel, 26 avril 1850, n. 116 supplém.
(2) Moniteur, 26 juin 1850, n. 177.

Giurisprudenza, e che i principj rigorosi del Diritto favoriscano meglio l'opinione di Quenaut che non quella di Boudousquié. Se si tratta di un edifizio nuovo costrutto sull'antica area, dove poggiava l'edifizio che fu distrutto dall' incendio, allora è certo che il creditore ipotecario conserva il suo diritto d'ipoteca sul nuovo edifizio; ma ciò avviene per la ragione indicata dalla L. 29, D. § 2, De pignor. et hyp., ossia in forza del diritto di accessione: «Domus pignori data, exusta est, eamque aream emit Lucius Titius, et extruxit: quæsitum est de jure pignoris? Paulus respondit, pignoris persecutionem perseverare: et ideo jus soli superficiem secutam videri, id est, cum jure pignoris. » Ma quando si tratta di sostituire alla cosa distrutta un credito di quantità competente al debitore contro la Compagnia d'assicurazione, non so con qual fondamento di diritto si possa sostenere, che l'ipoteca, che riposava sull' edifizio distrutto dal fuoco, debba ipso jure trasportarsi su questo credito dipendente da un contratto aleatorio, e divenuto esigibile per la verificata condizione dell' incendio. Il credito non è la cosa, e ciò provano infinite leggi. Nella seconda discussione del Progetto Vatimesnil, che ebbe luogo nel giorno 11 dicembre 1850, il citato articolo 2095 fu adottato dall' Assemblea Francese con un leggiero emendamento proposto dal deputato Vavin, ed accettato anche da Vatimesnil a nome della Commissione. La prima parte pertanto dell'articolo 2095, alla quale restringevasi l' emendamento Vavin, fu approvata dall' Assemblea nei seguenti termini: «< Lorsqu'un immeuble, des récoltes ou des effets mobiliers auront été assurés, soit contre l'incendie, soit contre tout autre fléau, la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, être affectée au payement des créances privilégiées ou hypothécaires, selon le rang de chacune d'elles. » (1) Il resto dell' articolo fu approvato nei termini proposti da Vatimesnil.

18. I Compilatori del nuovo Codice Estense seguendo anch'essi il consiglio dei Giureconsulti, i quali sollecitarono i Governi a cessare con una espressa disposizione le incertezze della Giurisprudenza intorno al punto, di cui or ora abbiamo fatto cenno, stabilirono nella seconda parte dell'articolo 2115, attenendosi all' opinione di Boudousquié, che il compenso d'assicurazione, (1) Moniteur, 12 décembre 1850, n. 346.

per caso d'incendio, tiene luogo dell'edifizio assicurato. L'opinione del Quenaut era forse, più che quella del Boudousquié, conforme ai rigorosi principj della scienza; ma d' altra parte l'equità, e l'interesse del credito, il quale si lega colla organizzazione delle assicurazioni, domandavano ai compilatori di un nuovo Codice questo provvedimento di legge, che rendesse maggior sicurezza ai somministratori. La differenza tra il Progetto Vatimesnil e l'articolo 2115 del Codice Estense sta in questo, che il primo estendeva la massima ad ogni specie di cose assicurate, mobili o immobili, e ad ogni specie d'indennità; laddove l'articolo 2115 del lodato Codice la limita al compenso d' assicurazione dovuto pel caso d' incendio di un edifizio assicurato. E qui non lascieremo di osservare che l' emendamento Vavin: la somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par l'assureur, devra, si elle n'est pas appliquée par lui à la réparation de l'objet assuré, ec. s' accorda colle ultime parole della seconda parte del citato articolo 2115: ogni qual volta non sia impiegato nella ricostruzione dell' edifizio.

Articolo 2094.

Le cause legittime di prelazione sono i privilegi
e le ipoteche.

19. Tra i creditori chirografarj, i quali hanno semplicemente l'azione personale, la distribuzione del prezzo de' beni del debitore si fa, come si disse, per contributo. L'anteriorità della data non dà tra i creditori chirografarj alcun diritto a prelazione. Derivando il loro diritto da una semplice obbligazione, o prima o dopo che questa sia nata, la persona del debitore resta vincolata in egual modo a favore di tutti quelli che alla buona fede di lui si affidarono. (1) La massima qui prior est in tempore, potior est in jure non è applicabile ai creditori personali o chirografarj; e la L. 2, C. Qui potior in pign. dice chiaramente, che l' anteriorità della data determina il grado tra i soli creditori che hanno gius di (1), Voet, tit. Qui pot. in pign. vel hyp. n. 36. Vinnii Select. Quæst. lib. 2. cap. 4.

pegno o d'ipoteca: a cum de pignore utraque pars contendit, prævalet jure, qui prævenit tempore. » Le cause legittime di prelazione sono per Gius Romano i privilegi ed il pegno. Quanto ai privilegi, è chiara la disposizione della L. 32 D. De reb. auctor. jud. possid. « Privilegia non ex tempore æstimantur, sed ex causa. » Quanto poi al pegno, la L. 6 C. De Bon. auctor. jud. poss. insegna come questo sia un titolo di prelazione fra i creditori: << si quidem debitoris tui cæteri creditores pignori res acceperunt, potiores eos, quam te chirografarium creditorem, haberi non ambigitur. » I privilegi sono un titolo di prelazione pel favore speciale, che loro viene accordato dalla legge. Il pegno è titolo di prelazione, perchè ragion vuole che il creditore, che ha un gius reale sulla cosa, sia preferito ai creditori chirografarj, che non hanno sui beni del debitore alcun gius reale. La ragione, per cui il pegno è un giusto titolo di prelazione, viene chiaramente indicata dalla L. 25 D. De reg. jur. « Plus cautionis est in re, quam in persona. » E qui a scanso di equivoci mi giova avvertire, che quando dico che per Gius Romano il pegno è un titolo di prelazione tra creditori, adopero la parola pegno nel suo amplissimo significato, che abbraccia e comprende il pegno propriamente tale, ossia il contratto reale che si effettua mediante la tradizione della cosa data in pegno, e la semplice ipoteca. Il pegno propriamente tale e la ipoteca, sebbene differiscano di nome e quanto al modo onde sono costituiti, attribuiscono però l'uno e l'altra gli stessi effetti, cioè un gius reale sulla cosa data in pegno od in ipoteca, e l'azione reale ipotecaria. Dice chiaramente Giustiniano: (1) « Inter pignus et hypothecam (quantum ad actionem hypothecariam attinet) nihil interest: nam de qua re inter creditorem et debitorem convenerit, ut sit pro debito obligata, utraque hac appellatione continetur. »

20. Il Codice Napoleone non ha voluto allontanarsi dai principj del Diritto Romano nel determinare i titoli, che danno diritto di prelazione, e perciò l'articolo 2094 dichiara, che le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche. Quest' articolo mette tra i titoli di prelazione le ipoteche, e tace del pegno, perchè il pegno, come vedremo a suo luogo, non dà gli stessi diritti che nascono dalla ipoteca, ma è annoverato tra i titoli che danno privilegio. Essendo adunque anche secondo il (1) Institut., tit. de Action., § 7.

Codice Napoleone i privilegi e le ipoteche i soli titoli legittimi di prelazione, ne segue che tra i creditori privi di privilegio o d'ipoteca, ossia tra i creditori chirografarj, non può mai dar diritto a prelazione nè l'autenticità dell'atto, dal quale risulta il credito, nè l'anteriorità della data. (1) Tre ordini pertanto di creditori devono stabilirsi, i creditori privilegiati, i creditori ipotecarj, e finalmente i creditori, ai quali compete la semplice azione personale del credito, ossia i creditori chirografarj. I creditori privilegiati e i creditori ipotecarj sono soddisfatti preferibilmente ai creditori chirografarj, e soddisfatti i creditori privilegiati ed i creditori ipotecarj, ciascuno nel grado che loro conviene, vengono nel modo già detto, ossia per contributo, soddisfatti i creditori chirografarj. (2)

21. Non bisogna confondere i privilegi e le ipoteche, che sono le cause legittime di prelazione fra i creditori, colle azioni che si muovono in un giudizio di concorso per rivendicare una qualche sostanza, che faccia parte dei beni del debitore. Queste azioni, che nascono dal gius di dominio, non hanno lo scopo di attribuire un grado di prelazione nella graduatoria, che deve fissare la sorte dei creditori; ma mirano a sottrarre dal patrimonio del comun debitore quella sostanza, che è l'oggetto del giudizio di rivendicazione. Perciò una Decisione del Supremo Consiglio di Modena del 30 gennaio 1832 stabiliva, che senza bisogno d'iscrizione ipotecaria il legittimario deve essere soddisfatto preferibilmente alla massa dei creditori, in quanto che la legittima è dovuta al figlio alla morte del padre, e da quel momento il figlio legittimario diviene condomino dell' erede nella successione paterna fino alla concorrenza della sua legittima; e così l'erede non è un vero debitore della legittima, non avendo che l'obbligo di prestarsi alla divisione, all' escorporo cioè di quella parte di eredità ossia di beni ereditarj, che appartengono al legittimario. (3) Così pure molte Decisioni del Foro Toscano stabilirono, che quando il venditore nell' atto della vendita si riservò il vero e proprio dominio della cosa venduta sino all'intero

(1) Persil, Régime Hyp. art. 2093. Duranton, Cours de Droit Civil, tit. 18 n. 5.

(2) Troplong, des Privil. art. 2093-94 n. 15.

(3) Collezione delle Massime di Diritto stabilite dal Sup. Consiglio di Modena, Dec. n. 922. Roncati e Maletti collo stato Roncati, tom. 5 pag. 9.

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