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III.

DELLA CONDIZIONE GIURIDICA FATTA DAL CODICE CIVILE

ALLO STRANIERO IN ITALIA

Sommario

40. Sguardo alle legislazioni anteriori 44. Innovazione liberale del nostro Co

dice. Storia della compilazione dell'Art. 3 Cod. Civ.

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l'Art. 3 Cod. Civ. - 43. Punti in cui la condizione giuridica dello straniero differisce da quella del cittadino: a) mancanza nello straniero dei diritti politici — 44. b) Mancanza nello straniero del diritto d'incolato

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45. c) Controversia se lo straniero possa esercitare le funzioni di tutela 46. d) Quid circa la funzione della testimonianza? 47. e) Non dipendenza dello straniero dalle leggi italiane rispetto al suo stato, alla sua capacità personale ed ai suoi rapporti di famiglia 48. Continuazione. Esame dell'Art. 6 delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile. Teoria degli statuti personali e reali. Richiamo alle legislazioni preesistenti, ed ai lavori preparatorii di compilazione dell'Art. 6. Ragioni di quest'articolo, innovazioni e principii da esso sanzionati. Sistema di Savigny 49. Concetti dello stato e della capacità personale e dei rapporti di famiglia: loro carattere 50. Condizione dello straniero rispetto alle leggi penali. Commento all'Art. 14 delle Disposizioni Preliminari. Conclusione.

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40. L'articolo 3 dispone: « Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini ». È questa una delle più ardite e generose innovazioni introdotte nella nostra legislazione, che volle inspirarsi ai principii più largamente liberali.

È nota quanto inferiore e scadente fosse la condizione fatta allo straniero da tutte le legislazioni passate, cominciando dalle più remote dei popoli greci fino alle più vicine di Francia, su cui si attagliarono i codici dei cessati varii Stati italiani. Lo straniero, che presso i Greci ed i Romani era originariamente un nemico e non aveva protezione che negli Dei; lo straniero, che presso gli antichi Germani non aveva il diritto di indossare le armi e che più tardi per la sua

sicurezza poteva invocare solo la protezione del Re; lo straniero, che nel Medio Evo era sottoposto al diritto di albinaggio (jus alibi natorum), diritto che lo colpiva di gravi carichi e di molte incapacità civili, precipua quella di succedere ab intestato devolvendosi allo Stato in cui lo straniero moriva intestato i beni che egli lasciava nel territorio dello Stato stesso; lo straniero, che, in tempi a noi più vicini, godeva dei diritti civili, e neppur senza limitazione, non ex se ma soltanto pel principio della reciprocanza fra gli Stati (principio che seguito dal Codice Napoleone e dai Codici degli Stati Italiani preesistenti informa ancora universalmente i Codici moderni d'Europa); lo straniero per l'ardita liberalità del legislatore italiano è ammesso presso di noi, senza alcuna limitazione, a godere dei diritti civili.

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Profonde erano presso di noi le tradizioni del principio di reciprocità sanzionato dai Codici preesistenti reciprocità per alcun d'essi, come l'Austriaco e il Codice per le Due Sicilie, pura e semplice, risultante cioè dall'essere in fatto e per disposizione formale delle leggi, alle quali lo straniero è soggetto, ammessi al godimento di determinati diritti i nazionali del paese, in cui identici diritti s'invocano dallo straniero stesso; reciprocità, per gli altri Codici, come l'Albertino e l'Estense, diplomatica, sanzionata cioè da trattati internazionali o da dichiarazioni equivalenti -.

41. Contro tali tradizioni dovette lottare il nostro legislatore e ne uscì trionfante. Nel presentare il Ministro Pisanelli al Senato la disposizione, che, toltane l'espressa riserva di speciali eccezioni che per legge potessero farsi, divenne poi l'art. 3, che abbiamo sott'occhi, egli ebbe a dire: « I cittadini hanno il pieno godimento dei diritti ci<< vili. Qual parte dei diritti civili concederemo agli stranieri? Signori! << Io ho esaminato particolarmente tutti i casi in cui dalle leggi sono << limitati i diritti degli stranieri, e mi sono convinto che potevano << annullarsi queste limitazioni senza danno. Però il nuovo Codice con<< cede allo straniero anche l'esercizio dei diritti civili.

<< Io son sicuro che questa disposizione del nuovo Codice farà in << breve il giro del mondo. Nè da essa può temersi alcun danno pei cittadini, i quali anzi se ne trovano grandemente giovati; perchè, << essendo la reciprocanza il principio del diritto internazionale, quando << i nostri concittadini vivono in paese straniero, aprendo il loro Co<< dice potranno godere di quei diritti dei quali godono i cittadini del <<< paese in cui si trovano »><.

I motivi della proposta Pisanelli erano poi così formolati nella relazione annessa dal Ministro al progetto: « Senza dubbiezza fu con<< ceduto agli stranieri l'esercizio dei diritti civili attribuiti ai cittadini. << Considerando le differenze che sussistono ancora rispetto al diritto << civile fra i cittadini e lo straniero, si rimarrà convinti che possono << cessare senza pericolo. Era stato imposto allo straniero l'obbligo << della cauzione» (notiamo a chiarimento che qui si allude alla cauzione conosciuta sotto la denominazione di cautio judicatum solvi, ch'era quella, che, ad istanza del convenuto, poteva essere obbligato a prestare lo straniero che fosse attore principale o interveniente in causa, per guarentire il pagamento delle spese giudiziarie e dei danniinteressi a cui potesse essere condannato) « Ma » prosegue il Pisanelli, << non si può essere tradotto in giudizio da un cittadino insolvibile? Spesso la domanda di cauzione non è che un' arma, di cui si giova << il convenuto, per indugiare il corso del giudizio e molestare l'attore. << Gli accresciuti mezzi di comunicazione rendono oggi agevole al cit<< tadino il conseguimento dei suoi diritti..... Se non che, mentre nel«<l'art. 3 si stabiliva il principio dell' uguaglianza fra il cittadino e << lo straniero per i diritti civili, non si volle vincolare in modo as<< soluto il legislatore escludendo perfino la possibilità di qualche << disposizione eccezionale... »

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In base a tali motivi l'articolo proposto dal Pisanelli era così formulato: « Lo straniero è ammesso nel Regno al godimento dei << diritti civili attribuiti ai cittadini, salve le speciali eccezioni ».

La Commissione del Senato accoglieva, plaudendo, questa proposta disposizione, siccome quella che era diretta a rendere omaggio, così il relatore Vigliani, « al principio di solidarietà fra i popoli, prin<< cipio che si va dilatando nel nuovo diritto delle genti; principio con<< forme alla gran legge cristiana che dice fratelli tutti gli uomini, << perchè fatti a sembianza di un solo, perchè figli di un solo ri<<< scatto ».

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La Commissione Senatoria però apponeva la condizione della residenza dello straniero nel regno, condizione che « oltre di essere implicitamente sottintesa per quei diritti civili di cui l'esercizio stesso << esige la presenza personale, parve opportuna per tutti ad evitare << la strana esagerazione di attribuire agli abitanti dei nostri antipodi il godimento dei diritti civili in Italia ». La Commissione Senatoria,

inoltre, per gli stranieri non residenti, proponeva di proclamare il principio della reciprocanza pura e semplice.

Queste restrizioni introdotte dalla Commissione Senatoria, per quanto sostenute dal ministro Pisanelli alla Camera, trovarono qui, specialmente per opera degli on. Mari e Mancini, una fiera opposizione. << Il principio scritto nel nuovo Codice del pareggiamento degli stra<< nieri ai nazionali nell'esercizio dei diritti civili », così il Mancini nella seduta del 17 febbraio 1865, « dev'essere sviluppato, eliminandone << nell' applicazione le restrizioni ed eccezioni che lo viziano, escludendo << la necessità per lo straniero di venire a risiedere nel Regno, e dando << al mondo civile il primo esempio di quell' umano ed ospitale trat<< tamento che diverrà in breve la legge comune dei popoli. » E la Commissione Consultiva, nella seduta del 13 aprile 1865, non tenendo calcolo di alcuni rilievi e dubbi messi innanzi dal Cadorna e dal De Foresta, dubbi combattuti dal Chiesi e dal Mancini, fu unanime nell'avviso che si dovessero cancellare le restrizioni poste dalla Commissione Senatoria, e ritornare all'art. 3 del progetto Pisanelli, togliendone però anche la riserva delle speciali eccezioni possibili; sul riflesso che tale riserva era inutile da una parte nel caso che le eccezioni si volessero fare legislativamente, e dannosa dall' altra in quanto che affievolirebbe l'autorità del principio.

L'articolo 3, con lievi modificazioni di forma su quello presentato dal Pisanelli, veniva approvato nella dizione odierna, e dava occasione di accompagnarne la relazione al Re colle belle parole del Vacca: avere il Codice italiano assicurata allo straniero la piena comunanza dei diritti civili«< in omaggio alla tendenza dei tempi nuovi che al<< tamente invocano il trionfo della solidarietà dell' umana famiglia ». Ci siamo trattenuti un po' diffusamente sulla genesi di questo articolo 3, sia perchè n'era meritevole l'importanza della disposizione, costituente una delle poche, e forse la più alta, innovazione introdotta dal nostro legislatore sui Codici anteriori, sia perchè è bene scrutare la mente e lo spirito del legislatore in quei punti specialmente, in cui, per essersi rivelato sotto una forma nuova e senza precedenti, manca il sostrato della dottrina svoltasi sulle legislazioni anteriori, sulla francese in ispecie, la quale, per le grandi rassomiglianze intercedenti fra il Codice nostro ed il Napoleonico, dà il maggior contingente scientifico pel chiarimento e per il commento degli istituti giuridici civili.

42. Il disposto dell'art. 3 è breve ed esplicito; lodevole la sostanza,

lodevole la forma. Volendosi tutto concedere, ben dice il Borsari, poche parole bastavano. In due tratti rilevantissimi il Codice nostro ci ha divisi dalle legislazioni anteriori: nel non curare la reciprocità di trattamento fatta agl' italiani nel paese straniero corrispondente; nell'attribuire allo straniero la comunicazione di tutti i diritti civili, senza vincolo alcuno per parte sua o di autorizzazione o di residenza più o meno stabile; salva l'eccezione di una sola facoltà, quella di non poter lo straniero far da testimonio nei testamenti se non sia residente nel Regno (art. 788 Cod. Civ.).

Ammesso pertanto che tutte le facoltà conferite dal diritto privato nei rapporti fra le varie persone fra loro (che questo è il campo dell'art. 3) spettano allo straniero non meno che ai cittadini; riesce facile scorgere l'estensione che può avere nella sua applicazione la massima sancita dell' art. 3. Risulta che allo straniero sono concesse non solo le facoltà derivanti direttamente dal diritto di natura, ma quelle ancora che dipendono dal diritto positivo umano; tutte le facoltà insomma, che, appartenendo al diritto privato, possono qualificarsi come diritti civili propriamente detti. Così, per la nostra legisla-" zione, gli stranieri possono essere proprietari di beni anche immobili situati in Italia; possono essere creditori e debitori secondo le leggi civili italiane, e, come tali, hanno facoltà di valersi di tutti i mezzi stabiliti per ottenere l'acquisto o la trasmissione dei beni, la formazione e la liberazione delle obbligazioni nonchè delle prove giudiciali inerenti a codesti atti. Potranno gli stranieri succedere ab intestato nei beni lasciati in Italia dai loro parenti italiani o stranieri, dovunque siasi verificata l'apertura della successione. Potranno gli stranieri disporre dei loro beni a qualunque titolo, sia oneroso che gratuito, sia per atto fra vivi che per atto di ultima volontà; come potranno approfittare delle disposizioni fatte in loro favore, per donazione o per testamento, da italiani o da stranieri; potranno acquistare ipoteche giudiziali e reclamare anche ipoteche reali nei casi stabiliti dalle leggi; potranno invocare la prescrizione tanto acquisitiva quanto estintiva; potranno in una parola godere ed esercitare tutti i diritti civili alla pari dei cittadini.

43. I pareggiamento degli stranieri ai cittadini quanto al godimento dei diritti civili non toglie che la condizione dello straniero sia diversa da quella del cittadino e ne differisca in varii punti assai rimarchevoli.

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