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perdita della cittadinanza, e cioè dal giorno in cui non solo siasi chiesta, ma puranco ottenuta ed accettata la concessione della cittadinanza straniera, ovvero siasi chiesto ed ottenuto, senza permesso del governo italiano, un impiego civile o militare da governo estero.

G) Disposizioni transitorie.

Sommario

125. Esame delle disposizioni transitorie dettate dal nostro legislatore in tema di cittadinanza.

125. Esaurita la teoria della cittadinanza considerata nei varii suoi riflessi e momenti, ci piace, in via di complemento, accennare alle disposizioni transitorie, emesse, in tema di cittadinanza, dal nostro legislatore negli articoli 1 e 2 delle stesse disposizioni transitorie (1).

(1) Cade qui in acconcio di ricordare i più notevoli fra i molti responsi, che i nostri magistrati hanno pronunciati sulle questioni di diritto transitorio, sorte in tema di cittadinanza, rispetto ad individui nati sotto l'impero di preesistenti legislazioni italiane. V. Cassazione di Torino, 25 agosto 1866, in causa Arciduca d'Austria Francesco ex-duca di Modena contro Principe Francesco Claudio Augusto di Crouy-Chanel (Legge, VI, 1, 857); Corte Appello di Genova, 20 Marzo 1867, in causa Vacca, Barile e Rolando contro Fenoglio (Gazz. Gen., XX, I, 67); Corte Appello di Casale, 43 Giugno 4868, in causa Pisani contro Basilio (Giurispr. Tor., V, 561); Corte Appello di Torino, 9 Aprile 1869, in causa Finanze contro Busca ed altri (Giurisp. Tor., VI, 395); Corte Appello di Torino, 23 Dicembre 1872, in causa Prefetto di Cuneo contro Lattes (Giurispr. Tor., X, 432); Corte Appello di Torino, 9 Ottobre 1873, in causa Rizzoli contro Rizzoli-Caviglioli (Giurispr. Tor., XI, 59); Cassazione di Torino, 11 Giugno 1874, in causa Lattes contro Prefetto di Cuneo (Racc. di Giurispr. Ital., XXVI, 1, 575); Corte Appello di Milano, 27 Settembre 1874, in causa Prefetto di Milano contro Della Torre (Monit. Trib. Mil., XV, 4459); Corte Appello di Casale, 25 Gennaio 4875, in causa Prefetto di Cuneo contro Lattes (Racc. di Giurispr. Ital., XXVII, II, 366); Tribunale di Finalborgo, 16 Ottobre 1875, in causa Sacconi contro il Consiglio di Leva d'Albenga (Giorn. Trib. Mil., IV, 4179); Corte Appello di Milano, 24 Marzo 4876 (Monit. Giud. Ven., V, 762); Corte Appello di Milano, 3 Aprile 1876, in causa G. contro Br. (Monit. Trib. Mil., XVII, 659); Corte Appello di Trani, 21 Aprile 1876, in causa Pubblico Ministero contro Di Mopoli (Foro It., I, 1, 895); Tribunale di Roma, 27 Aprile 1877,

L'articolo 1 è così concepito: « Coloro, che secondo le leggi anteriori << hanno perduto la cittadinanza, possono riacquistarla uniformandosi << al disposto dell' articolo 13 del nuovo Codice Civile. Alla moglie << ed ai figli minori dello straniero che ha acquistato la cittadinanza << secondo le leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo << capoverso dell'articolo 10 del nuovo Codice. Alla moglie ed ai figli << minori di colui, che ha acquistata la cittadinanza in paese estero << prima dell'attuazione del nuovo Codice, sono applicabili le disposi« zioni dei due capoversi dell'articolo 11 dello stesso Codice, salva << la disposizione dell'articolo 12 del Codice medesimo ».

E l'articolo 2 suona: « Coloro, che, secondo le leggi anteriori, sono << incorsi, indipendentemente da condanna penale, nella perdita del << godimento dei diritti civili, ritenendo la qualità di cittadino o sud<«< dito, possono riacquistare il godimento di tali diritti, adempiendo, << entro l'anno dall'attuazione del nuovo Codice, alle condizioni stabi<< lite nell'articolo 13 del medesimo. Non adempiendo a tali condizioni << nel detto termine, sono riputati stranieri dal giorno dell'attuazione <<< dello stesso Codice ».

in causa Sorelle Ottoni contro Governo Italiano (Legge, XVII, I, 443); Corte Appello di Torino, 9 Giugno 1877, in causa Rossero contro Rossero (Giurispr. Tor., XV, 28); Corte Appello di Venezia, 31 Maggio 1878, in causa Vicentini contro Prefetto di Verona (Foro It., IV, I, 750); Corte Appello di Roma, 8 Ottobre 1878, in causa Finanze contro Sorelle Ottoni (Racc. di Giurispr. It., XXX, I, 2, 221); Cassazione di Firenze, 3 Febbraio 1879, in causa Vicentini contro Prefettura di Verona (Legge, XIX, I, 387); Corte Appello di Genova, 23 Dicembre 1879, in causa Rinsecco contro Ministero della Guerra (Eco Giurispr. Gen., IV, I, 46); Corte Appello di Genova, 6 Giugno 1882, in causa Ferrando contro Ministeri Guerra e Interno (Eco Giurispr. Gen., VI, I, 212); Corte Appello di Torino in causa Ministero Guerra contro Mombelli (Giur. Tor., XIX, 599); Corte Appello di Firenze, 5 Aprile 1886, in causa Compagnia Gresham e Boetti contro Eredità Mages (Annali, XX, 3, 205); Cassazione di Firenze, 28 Luglio 1887, in causa Vittarelli contro Maderni (Temi Ven., 1887 505); Corte Appello di Modena, 5 Agosto 1887, in causa Forni Cervaroli contro Ministero Guerra e Prefetto di Modena (Foro It., XII, I, 955); Corte Appello di Lucca, 29 Novembre 1888, in causa Maurocordato contro Prefetto e Sindaco di Livorno (Pratica leg., III, 137); Cassazione di Roma, 17 Settembre 1889, in causa Maurocordato contro Prefetto e Sindaco di Livorno (Foro It., XIV, I, 1884); Corte Appello di Lucca, 42 Dicembre 1889, in causa Pubblico Ministero della Corte Appello di Lucca contro Maurocordato (Annali 1890, 124).

Il testo di questi articoli è chiaro, e non può presentare difficoltà alcuna, tanto più dopo quanto si è detto in ordine tanto alla cittadinanza quanto al godimento dei diritti civili. È da notarsi che, se contro il sovra enunciato articolo 2 non furono sensibili le obiezioni, se si eccettui una proposta più generica e comprensiva messa innanzi dal Mancini, non fu così rispetto all' articolo 1, che, racchiudendo in sè modificati e riassunti gli articoli 2, 3 e 4 del progetto ministeriale, diede campo a discussioni. L'articolo 2 del progetto ministeriale venne accolto senza difficoltà e sanzionato nella sua esatta dizione nel principio dell'articolo 1. Non così l'articolo 3 del progetto ministeriale, risguardante la moglie ed i figli minori dello straniero naturalizzatosi secondo le leggi anteriori. L'articolo 3 del progetto. ministeriale disponeva così: « Alla moglie ed ai figli minori dello stra« niero, che avesse acquistato la cittadinanza a seconda delle leggi << anteriori, è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dell'arti<<< colo 10 del nuovo Codice a partire dall'osservanza del medesimo, <<< ma i figli potranno optare per la qualità di straniero a norma del<<< l'articolo 5 di esso Codice. Non potranno più valersi di tale facoltà <<< coloro che si trovassero nelle condizioni accennate nell'ultimo capo<< verso dell'articolo 6 del ridetto Codice ». In seno alla Commissione consultiva il Bonacci richiamò le osservazioni fatte su questo articolo dal Raeli, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Trani, e dal Rocco, Vice Presidente della Corte d'appello di Napoli.

Osservava il Raeli: « La sorte dei figli, nati da colui che poste« riormente alla loro nascita avesse acquistata la cittadinanza secondo << le leggi anteriori, viene giustamente equiparata ai figli minori dello <<< straniero che ottiene la cittadinanza secondo il nuovo Codice. Ma <<< per questi ultimi il nuovo Codice non istabilisce alcuna limitazione << alla facoltà di scegliere la qualità di straniero (art. 10), mentre pei << figli nati da straniero, naturalizzato secondo le leggi anteriori, il <<< capoverso dell'articolo 3 dello schema in esame stabilisce che essi <<< non possono più valersi dell'accennata facoltà, quando abbiano ser<< vito o servano nell'esercito nazionale, o soddisfatto alla leva senza <<< invocarne esenzione. Questa limitazione dev'esser tolta come odiosa << ed illogica, sopprimendo il citato capoverso. Con tale soppressione << diverrebbe inutile l'ultimo periodo del primo comma, perchè la << facoltà di scegliere la qualità di straniero, osservate le condizioni << della legge, è compresa nello stesso articolo del Codice, cui rimanda

<<< la disposizione transitoria. Quindi l'articolo 3 può essere formu<< lato nei termini seguenti: « Alla moglie ed ai figli minori dello << straniero, che avessero acquistata la cittadinanza a seconda delle <<< leggi anteriori, è applicabile la disposizione dell' ultimo capoverso << dell'articolo 10 del nuovo Codice ».

Ed alla sua volta osservava il Rocco: « Non pare che ai figliuoli << minori dello straniero, che avesse acquistato la cittadinanza secondo <«<le leggi anteriori, si dovesse applicare la disposizione dell' ultimo << capoverso dell' articolo 10 del nuovo Codice, a partire dall' osser<< vanza del medesimo. I figliuoli minori si suppongono nati prima << che il padre avesse ottenuto la nazionalità italiana, nè si presuppone << che essi sieno nati nel territorio d'Italia. Ond'è che, mancando tanto << la condizione di essere il padre cittadino italiano al tempo del na<< scimento del figlio, quanto l'altra del fatto dello stesso nascimento <<< nel suolo italiano, la cittadinanza che il padre si acquistò nel regno << non potè accomunarsi ai figliuoli, venuti alla luce precedentemente, <<ed in paese diverso. Egli è vero che l'articolo 1° del nuovo Codice << trasfonde nei figliuoli minori la nuova cittadinanza ottenutasi dal << padre, ma ciò suppone un fatto che si esplica sotto l'imperio del << nuovo Codice, nel quale fatto la legge trova il titolo generatore << della qualità di nazionale italiano. Or non pare che si possa ragio<< nare nello stesso modo, quando la cittadinanza siasi dal padre avuta << secondo le leggi anteriori, ed in un tempo in cui non pertanto ri« maneva salva la nativa cittadinanza dei figliuoli minori. Non è con<< veniente che, per sol pubblicarsi un nuovo Codice in Italia, si ad<< divenga cittadino chi si appartiene ad altra nazionalità. Non si nega << che dallo stesso articolo 3 della legge transitoria sia lasciato al << figliuolo di optare per la qualità di straniero; ma questo stesso prova <<< il pregiudizio che gli si apporta quando venga egli costituito nella << situazione giuridica di perdere jure la sua patria nativa, abilitan<dolo a sol rivendicarla per suo fatto posteriore. E questo stesso << fatto posteriore non si potendo attuare innanzi di giungere all'età << maggiore, l'antica cittadinanza andrebbe perduta senza alcun riparo << per gran pezzo di tempo ».

La Commissione consultiva, apprezzando le ragioni testè riferite, deliberò, all'unanimità, di accettare la proposta Raeli, la quale venne concretata nel primo capoverso dell'articolo 1. Respintosi poi un articolo aggiuntivo proposto dal Mancini, si approvò senza opposizioni

l'articolo 4 del progetto ministeriale, che venne inserito nel secondo capoverso dell' articolo 1. Quest' articolo ebbe il lodevole scopo di unificare, in tema di cittadinanza, le leggi anteriori, e diè ragione al guardasigilli Cortese, sotto cui le disposizioni transitorie passarono in legge, di accompagnarne la relazione al Re con queste parole: << Sarebbe incongruo e contrario al pubblico bene di mantenere ad << un tempo in vigore diverse leggi circa i modi di acquistare o di perdere la qualità di cittadino. Laonde coll'articolo 1° si estendono << le disposizioni del nuovo Codice civile a coloro, che secondo le leggi << anteriori hanno perduto la cittadinanza e desiderano riacquistarla, << come pure alla moglie ed ai figli minori dello straniero che ha << acquistato la cittadinanza secondo le leggi anteriori, o di colui che << acquistò la cittadinanza in paese estero prima dell'attuazione del << detto Codice ».

FINE

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