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caso di soverchio cumulo d'affari potevano nominare un giudice delegato. Questi giudici, affatto diversi dagli antichi iudices, son detti nelle fonti di questa epoca iudices, dinaσTaí, anche iudices dati a magistratu, i delegati, speciales, e più particolarmente iudices pedanei, xapardıraσTaí, nome del resto quest'ultimo che stava già a designare anche prima il giudice dato secondo l'antico sistema, come lo prova la stessa cit. costituzione di Diocleziano. Si vegga anche la costituzione di Giuliano dell'a. 362 nel Cod. Th. I, 16, 8 e Cod. III, 3, 5, anche più completa nella iscrizione Orelli-Henzen 6431: « Oboriri solent nonnullae controversiae, quae notionem requirant et examen iudicis celsioris. Tum autem quaedam negotia sunt, in quibus superfluum sit, moderatorem expectare provinciae. Quod nobis utrumque pendentibus rectum admodum visum est, ut pedaneos iudices, id est eos qui negotia humilia disceptent, constituendi daremus praesidibus potestatem. Ita enim et sibi partem curarum ipsi deminuent et tamen nihilominus quasi sibi hoc munus administrabunt, quam illi quos elegere administraverint. Cuius rei constituendae munus ad tuae eminentiae spectat curam. Ad excellentiam tuam igitur misimus per eumdem rel. des. » Che questi giudici pedanei fossero scelti dagli avvocati esercenti presso il tribunale del preside, non è espressamente attestato, ma si rileva specialmente dalla legge di Zenone, che costituì in Costantinopoli collegii di giudici traendogli dagli avvocati (v. Cod. II, 8, 6 pr. II, 13, 27: cf. Nov. LXXXII, 1 pr.). Sugli advocati in questa epoca v. Bethmann-Hollweg, C. P. III, 161, segg. La conseguenza del nuovo ordinamento giudiziario fu l'abolizione fatta già da Costantino della formula processuale: Cod. II, 58, 1: « Iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur » (a. 342). Cf. Dig. III, 5, 47, 1: « quia in extraordinariis iudiciis, ubi conceptio formularum non observatur rel. » Perciò Giustiniano parla dell' ordo iudiciorum come di cosa da lungo tempo abolita: v. Inst. III, 12 pr. IV, 15, 8. Gli adsessores, da non confondersi cogli iudices, erano pubblici ufficiali, scelti però dallo stesso magistrato fra i giovani istruiti nel diritto (iuris studiosi): sul loro ufficio v. Cod. Th. I, 35. Cod. I, 51. Dig. I, 22. Nov. LX, 2. Sugli officia magistratuum si vegga Bethmann-Hollweg, C. P. III, 133 segg.

(3) Sulla litis denuntiatio cf. il cap. LI, not. 1 (pag. 387). Per una ordinanza di Costantino dell'a. 322 (Cod. Th. II, 4, 2) la denunziazione non doveva più farsi mediante una dichiarazione privata avanti a testimoni, ma colla inserzione della medesima a protocollo (ad acta) di una qualunque autorità che avesse l'ius actorum conficiendorum. La forma della litis denuntiatio si è perduta probabilmente per desuetudine, fra Teodosio e Giustiniano. La forma del libello invece era già

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in uso prima che Giustiniano la generalizzasse, nelle cognitiones cui non si applicava la denunziazione. Per la procedura giustinianea si veggano Dig. II, 4. 5-7. 8. 10. 11. 13. Cod. II, 1. 2. 57. 58. III, 10. Inst. IV, 6, 11. Nov. LIII. XCVI. CXII: cf. Basil. VII, 8. 12-14. 16. 18. Per il mutato carattere della litis contestatio si vegga specialmente Cod. III, 1, 14, 1: « Patroni causarum... cum lis fuerit contestata, post narrationem propositam et contradictionem obiectam... iuramentum praestent »; III, 9: «lis enim tunc contestata videtur, cum iudex per narrationem negotii causam audire coeperit ». - Per l'iusiurandum propter calumniam v. Cod. II, 59. Pel diverso trattamento processuale delle exceptiones v. Cod. IV, 19, 19. VIII, 36, 8. 9. 4. VII, 50, 2. Per la prova testimoniale v. Cod. Th. II, 39. Cod. IV, 20. Nov. XC. Nella prefazione di questa Novella si possono vedere le ragioni, che avevano abbassato il valore di questa prova. Anche qui hanno avuto grande influenza le differenze sociali. Già Costantino scriveva: ut honestioribus potius fides testibus habeatur » (Cod. h. t. 9 pr.), e Giustiniano nella Nov. cit. stabilisce per principio generale, che solo la dignità, l'alto ufficio e le ricchezze qualificano per la testimonianza, e che gli humiles debbono esser creduti sol quando siano dichiarati da quelle persone degni di fede o siano stati sottoposti a tortura. Per la tortura di persone libere anche in cause civili v. Cod. Th. II, 27, 2. Cod. h. t. 13. 15. Per il principio proclamato per la prima volta da Costantino che un solo testimone, a qualunque classe appartenga, non costituisce prova, v. Cod. Th. h. t. 3 pr. Cod. h. t. 9 pr. Per alcune innovazioni di Giustiniano nella delazione del giuramento v. Cod. IV, 1, 11. 12. Sulla forma della promulgazione della sententia definitiva (da non confondersi naturalmente colle risoluzioni di singoli punti procedurali, dette interlocutiones, articuli, praeiudicia) v. Cod. Th. IV, 17. XI, 30, 40. Cod. VII, 43. 44. Intorno al contenuto della sentenza v. Inst. IV, 6, 32. Cod.VII, 46.VII, 4, 17. Sulla procedura della relatio o consultatio ante sententiam v. Dig. XLVIII, 1. Cod. Th. XI, 29. 30. Cod. VII, 61. 62. l'appello al principe in questa epoca v. Cod. Th. XI, 30. 31-38. Cod. VII, 62, 63. 65-70. Nov. XXIII. XLIX. LXXXII. CXXVI. È da osservarsi che Teodosio II rimise tutti gli appelli dai giudici spectabiles al principe ad una commissione composta del praef. praet. Orientis e del quaestor sacri palatii (Cod. h. t. 32). Per la supplicatio in appello si vegga Cod. I, 19. Nov. Theod. XIII. Cod. VII, 42. Nov. CXIX, 5: per la supplicatio rivolta direttamente al principe, Cod. Th. I, 2. II, 4. Cod. IV. 19. 20. 22. 23.

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Per

- Per l'esecuzione cf. cap. LII, not. 2: per il terzo periodo v. Cod. VII, 53. Sul concorso dei creditori e sulla cessione dei beni consulta Cod. Th. IV, 20. Cod. VII, 71. 72. 73-75. Theoph. ad Inst. III, 12 pr. Nov. CXXXV. Importante per la storia della bonorum cessio è la costi

tuzione di Graziano dell' a. 379, per la quale solo i debitori divenuti insolventi senza loro colpa dovevano profittare di quel beneficio e sfuggire così all'infamia e all'arresto personale (Cod. Th. cit. 1). La procedura della missio in bona si distingueva dall'antica in ciò, che non vi erano ammessi se non i creditori che avessero provato il loro diritto, e che la vendita dei beni avveniva senza l'intermedio del bonorum emptor. Anche i termini erano molto diversi: Giustiniano stabilì il termine di due anni inter praesentes (nella stessa provincia) e di quattro inter absentes per dar tempo ai creditori di prender parte al concorso (Cod. VII, 72, 10). L'esecuzione personale non aveva luogo ormai se non in caso di fallimento doloso, e si limitava all'arresto nelle carceri dello Stato, essendo rigorosamente proibiti i carceri privati (Cod. Th. IX, 11, 1. Cod. IX, 5, 1). I debitori semplici non erano colpiti dall'arresto personale, ad eccezione dei debitori del fisco, che del resto non erano carcerati ma solo sottoposti ad una custodia militaris (Cod. Th. XI, 7, 2. 5. 7. Cod. X, 19, 2, 3).

FINE

INDICE DELLE MATERIE

A

Aburnus Valens, 266.
Actio de dolo, 359.

Adoptio, 123, 125 seg. 319. 458.
Adrogatio, 123. 125 segg.
Adsessores, 479. 484.
Adulterio, 84. 292 seg. 445 seg.
Aediles plebis, 25. 98.
Aelius Marcianus, 270.
P. Aelius Paetus, 76.

S. Aelius Paetus Catus, 76.
Q. Aelius Tubero, 265.
Aemilius Macer, 271.
Aemilius Papinianus, 270.
Africanus, v. Caecilius.
Agnazione, 130.

Alfenus Varus, 264.

Ambitus, 295. 447.

Amicitia, 51. 55 seg.

M. Antistius Labeo, 265.

Appello, 308. 380, 406, 451, 480, 485. Arbitri, 190.

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