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che in parte dell'opera del Rudorff ed il lavoro del Lenel non era ancora uscito.

Holland and Shadwell's (Oxford) Selected Titles of the Digest (Titoli scelti del Digesto) non sono che una ristampa a scopo didattico di alcuni titoli importanti.

Opere sistematiche

BOWYER (Sir George) Commentaries on the Modern Civil Law 1848 (Oxford) (Commentari al Diritto Civile moderno).

COLQUHOWN (Sir Patrech) summary of the Roman Civil Law (Cambridge). (Sommario del Diritto Civile Civile Romano). Opera ampia ed elaborata in 4 volumi; fatta in gran parte sul Thibaut e sull' Heineccius, ma non molto soddisfacente e poco usata. PHILLIMORE I. G. Private Law among the Romans 1863 (Oxford). (Il diritto privato dei Romani).

MACKENZIE (Lord) Studies in Roman Law 4vh ed. 1876 (Edimburgh). (Studi di Diritto Romano).

MAINE (Sir. H. S.) Ancient Law. 1°t ed. 1861 (Cambridge). (Il Diritto Antico).

HERON D. C. Introduction to History of Iurisprudence 1860

(Dublin).

HUNTER W. A. Roman Law in the order of a Code with

external History of Roman Law by Prof. Murison. (Il Diritto Romano ordinato a guisa di codice, insieme alla Storia del Diritto Romano del Professor Murison). 2a ediz., 1885.

AMOS SHELDON History and Principles of the Civil Law of Rome 8° 1883 (Cambridge). (Storia ed elementi del diritto civile dei Romani).

CAMPHELL'S Compendium of Roman Law 8° 1878 (Compendio di Diritto Romano).

CLARK E. C. Early Roman Law. Regal Period 1872 (Cambridge). Il diritto primitivo dei Romani; periodo

regio.

A queste opere s'uniscano:

Prof. George Long's articles on Roman Law in Smith's Dictionary of Greek and Roman Antiquities. 1th ed. 1884 (Gli articoli di Diritto Romano pubblicati dal Prof. Giorgio Long nel Dizionario d'antichità Greche e Romane dello Smith. Questi articoli hanno, insieme alle sue lezioni in Londra, contribuito largamente al risveglio di questo studio. Prof. James Muirhead's article Roman Law in Encyclopaedia Brittanica. (Un articolo del Prof. Giacomo Muirhead nella Enciclopedia Britannica intitolato il Diritto Romano). Questa edizione è apparsa or ora e sarà presto ristampata separatamente.

Altre opere sono state tradotte dal Tedesco e dal Francese.

Introduction to the Study of Iurisprudence by N. Lindley

being a translation of the general part of Thibaut's Pandekten with notes and illustrations from English Law 1855. (Introduzione allo studio della Giurisprudenza di N. Lindley, consistente nella traduzione della parte generale delle Pandette del Thibaut con note e confronti col Diritto Inglese 1855). SAVIGNY'S Law of Possession transl. by Sir E. Perry (1848)

(I Diritto di possesso del Savigny tradotto da Sir E. Perry).

SAVIGNY'S System Vol. I, translated by Holloway (volume 1 del sistema tradotto dall' Holloway).

SAVIGNY'S Iural Relations being a translation of System

vol. II by W. H. Rattigan (1884). (I rapporti giuridici; traduzione del I° vol. del Sistema per W. A. Rattigan).

SAVIGNY'S Private International Law being a translation of System vol. VII by Guthori 2nd ed 1880, (Il Diritto Internazionale privato: traduzione dell'ottavo volume del Sistema per Guthori).

ORLOLAN'S History of Roman Law translated by Prichard and Nasmith (Storia del Diritto Romano tradotta dal Prichard e Nasmith).

SALKOWSKI'S Institutes and History of Roman Private Law translated by E. E. Whilfield 1886. (Le Istituzioni

e la Storia del Diritto Romano tradotte da E. E. Whilfield.)

Gli scrittori di Giurisprudenza, cioè dei principii più generali del Diritto, citano frequentemente il Diritto Romano. Fra di essi meritano speciale menzione:

Le lezioni di Giurisprudenza dell'Austin, il primo volume delle quali « La provincia della Giurisprudenza » venne pubblicato nel 1832; gli altri dopo la sua · morte (1859), e presi da note imperfette (pubbl. 1861). Gli Elementi di Giurisprudenza dell' Holland T. E. (Oxford). La Giurisprudenza pratica del Clark, commento all'Austin, 1883 (Cambridge).

Non può prevedersi la quantità e qualità di resultamenti che nel diritto romano sarà per produrre questo movimento intellettuale inglese; ma certo è che ogni popolo porta nella scienza traccia della sua particolar natura. E se noi

Italiani abbiamo imparato molto dai romanisti tedeschi, e dobbiamo ora imparare dagli inglesi, possiamo, dobbiamo e vogliamo portare in questo studio una nota nostra propria, e questa deve essere in due indirizzi diversi: nella storia del diritto romano, cioè, e nel connubio del diritto. romano col nostro civile. La questione del valore del Digesto nei diritti moderni è una questione non risoluta e sempre viva: da molti anni ce la siamo fatta noi, e incominciano a trattarla anche i tedeschi, i quali ora sono occupati e preoccupati della loro legislazione, come mostra il Bekker nel recentissimo suo System des Heutigen Pandektenrechts (15 luglio, 1886). Ora noi italiani dobbiamo studiare il diritto romano e il diritto civile con tale comunità di metodo e affinità di concetti da ricostruire scientificamente ogni istituto giuridico: citare testi del diritto romano in nota ad un libro di diritto civile e far raffronti con questo, mentre si tratta quello, non è un lavoro organico, ma è semplice erudizione: i due diritti devono essere fusi, il Digesto va studiato in ogni sua parte e con ogni sussidio, direttamente su le fonti e con indipendenza dalla vecchia tradizione scolastica, per scoprire tutta l'arte, tutta la finezza, tutta la vastità del monumento grandioso che i Romani hanno creato nel diritto. Tedeschi, Inglesi e Italiani lavorino adunque con conoscenza gli uni delle ricerche degli altri, ma ciascheduno con fisonomia propria (1). Levico, 12 agosto 1886.

Prof. PIETRO COGLIOLO

(1) Lo studio del diritto romano troverà in Inghilterra molti sussidii nelle scienze affini, che vi sono maestrevolmente coltivate. Anche la topografia romana è stata testè oggetto di un'opera ch'io ritengo somma, cioè l'Ancient Rome di HENRY MIDDLETON, Edinburgh, 1885.

CAPITOLO I.

INTRODUZIONE

Quando Uprauda lo Slavo o Goto, che regnava col nome di Giustiniano, tentò ed in sette anni compì la riforma delle leggi romane, egli intraprese e condusse a compimento un'opera che per la sua difficoltà ed utilità meritava le alte lodi alle quali egli stesso la fece segno. Fa meraviglia vedere come il nipote di un barbaro contadino potesse, appena salito il trono dell'impero d'Oriente, immaginare ed intraprendere una così audace impresa, ed eseguire in pochi anni, ed in modo veramente ammirevole, la codificazione della giurisprudenza e legislazione di più che 7 secoli, da Catone il Censore ai tempi suoi. Ma certo è anche cosa più meravigliosa che i libri di legge emanati in Costantinopoli da Giustiniano al cominciare del 6° secolo della nostra èra, per i paesi che circondano la parte orientale del Mediterraneo, dovessero poi direttamente o indirettamente divenire la fonte principale di tutto il diritto privato per i paesi civili del mondo nel secolo XIX. Il diritto Giustinianeo, considerato come base degli studi scientifici legali, non ha ancora trovato rivali. Esso non ha per vero dire col diritto Inglese quella stessa connessione che trovasi avere col diritto delle nazioni del continente, poichè per gli Inglesi il Digesto ed il Codice Giustinianeo non servono che d'illustrazione al loro diritto e non influiscono direttamente sulle decisioni delle loro corti; ma esso ha però, in parte per mezzo dei primi scrittori di diritto, in parte per mezzo della giuROBY Introduzione al Digesto.

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