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altre cause, sarà di tanto, quanto l'attore giurerà
che non per causa di calunnia domanda pro-
metterglisi malleveria maggiore della metà(della
causa) nè maggiore di centomila sesterzi. Talchè

non calumniac causa postulare sibi vadimo-
nium promitti. Nec tamen (pluris, quam partis
dimidiae, nec) (1) pluribus, quam sestertium
c millibus fit vadimonium. | Itaque si centum
millium res erit, nec judicati depensive | age-se il valore è di centomila, nè si agisce per un
tur, non plus quam sestertium quinquaginta
millium fit vadimonium.

giudicato, o per una somma sborsata, la malle-
veria non si fa per più di cinquantamila sesterzi.
§. 187. Quas autem personas sine permissu S. 187. Quelle persone poi, che senza per-
praetoris impune in jus vocare | non possumus, messo del pretore, non possiamo impunemente
easdem nec vadimonio invitas obligare | pos- chiamare in giudizio, queste stesse non possia-
sumus, praeterquam si praetor aditus permit-mo loro malgrado obbligare alla malleveria, ec-
tit (2).
cetto se il pretore adito lo permette.

(1) Riduzione tentata da Huschke. Heffter aveva proposto: « nec tamen pluribus quam sest. C millibus fit vadimonium, nec si res ipsa CC millium tantum sit, rel minoris, ultra parlem dimidiam. Itaque. »

(2) Il rimanente del foglio non contiene affatto scrittura: non presenta che tratti insignificanti, che i copisti ordinariamente sogliono fare al termine di un lavoro.

ISTITUZIONI.

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IV. Libertinis. 12. 47.

V. His qui sui vel alieni juris sunt, 48. 50.

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COMENTARIO PRIMO.

I. Del diritto delle genti e del diritto civile, §.1-7.
II. Della divisione del diritto. 8.

III. Della differenza tra gli uomini liberi e servi, tra
gl'ingenui e libertini. 9-11.

IV. Dei libertini, 12-47.

V. Di coloro che sono di proprio diritto o sottopo-
sti al diritto altrui. 48-50.

VI. Di coloro che sono sotto la potestà altrui.51-107.
VII. Di coloro che sono in mano (potestà), 108-115.
VIII. Di coloro che sono in mancipio. 116-123.
IX. In quali modi finisce il diritto di potestà.124-141.
X. Di coloro che sono di proprio diritto. 142.
XI. Delle tutele. 143-196.

XII. Dei Curatori. 197-198.
XIII. Della cauzione dei tutori o curatori. 199-200.

COMENTARIO SECONDO.

I. Della divisione delle cose e loro acquisto. 1-96.
II. Delle cose che si acquistono universalmente.
97-98.

III. Delle eredità. 99-100.

IV. Della fazione de'testamenti, e quali persone pos-
sono far testamenti. 10) 122.

V. Della diseredazione de'figli. 123-187.
VI. In quali modi i testamenti s' invalidano.138-151.
VII. Della qualità e differenza delle cose. 152-163.
VIII. Delle sostituzioni. 174-184.

IX. Dei servi da istituirsi eredi. 185-190.

X. Dei legati. 191-223.

XI. Della legge Falcidia. 224-228.
XII. Dei legati inutili. 229-245.

XIII. Dei fedecommessi. 246.

XIV. Delle eredità fedecommessarie. 247-259.
XV. Delle cose particolari lasciate per fedecommes-
so. 260-262.

XVI. Della libertà data per fedecommesso. 263-267.
XVII. Differenza de' fedecommessi da quei ( legati )
che si lasciano direttamente. 268-289.

COMENTARIO TERZO.

I. Dell'eredità che si deferiscono ab intestato.1-24.

II. Del possesso de' beni. 25-38.
III. Dei beni de liberti. 39.

IV. Bonis civium romanorum libertorum. 40-54.
V. Bonis latinorum libertorum. 55-73.

VI. Bonis eorum qui deditiorum numero sunt. 74-76.

VII. Reliquis successionibus per universitatem.77-87. VIII. Obligationibus. 88.

IX. De obligationibus quae ex contractu nascuntur. 89.

X. Obligationibus re contractis. 90-91.

XI. Verborum obligationibus. 92-96.

XII. Inutilibus stipulationibus. 97-109.

XIII. Adstipulatoribus. 110-114.

IV. Dei beni de' liberti cittadini romani. 40-54.
V. Dei beni de' liberti latini. 55-73.

VI. Dei beni di coloro, che sono nel numero dei deditizii. 74-76.

VII. Delle rimanenti successioni universali. 77-87. VIII. Delle obbligazioni. SS.

IX. Delle obbligazioni nascenti da contratto. 89.

X. Delle obbligazioni contratte realmente. 90-91. XI. Delle obbligazioni (nascenti) dalle parole. 92-96. XII. Delle contrattazioni inutili. 97-109. XIII. Degli adstipolatori (stipolatori aggiunti).110-114.

XIV. Sponsoribus fidepromissoribus et fidejussoribus. XIV. Dei promettitori, fidepromissori, e dei fidejus

115-127.

XV. Literarum obligationibus 128-134.

XVI. Obligationibus ex consensu. 135-162.

sori. 115-127.

XV. Delle obbligazioni (nascenti) dalle scritture.

128-134.

XVI. Delle obbligazioni (nascenti ) dal consenso. 135-162.

XVII. Per quas personas nobis obligatio adquiritur. XVII. Per mezzo di quali persone da noi si acquista

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l'obbligazione. 163-167.

XVIII. In quali modi si estingue l'obbligazione. 168-181. XIX. Delle obbligazioni che nascono dal delitto.182. XX. Dei furti. 183-208.

XXI. Dei beni tolti per forza. 209. XXII. Della legge Aquilia. 210-219. XXIII, Delle ingiurie. 220-225.

COMENTARIO QUARTO,

I. Della divisione delle azioni. 1-10.

II. Delle azioni di legge. 11-31.

III. Dell'uso delle finzioni, tanto nell'azioni, che si assomigliano all'azione di legge, che in alcune altre formole. 32-38.

IV. Delle formole. 39-60.

V. Dei giudizi di buona fede, della compensazione, e della deduzione. 61-68.

VI. Di quanto si è contrattato con quello, ch'è nell'altrui potestà. 69-74.

VII. Delle azioni dette noxales. 75-79. VIII. Dell'obbligazione nascente da quelle persone, che sono sotto la potestà, o in mancipio, e dell'effetto delle cose contratte. 80-81. IX.Di coloro per mezzo dei quali possiamo agire.82-87 X. Della cauzione. 88-102. XI. Dei giudizî legittimi, e di quelli che si contengono nel periodo dell' esercizio del magistrato. 103-109.

XII. Delle azioni perpetue,e temporanee,e quali (azio-
ni) passano agli eredi, e negli credi 110-113.
XIII Se tutt'i giudizî sono assolutori. 114.
XIV. Dell'eccezioni. 115-125.

XV. Delle repliche, delle seconde repliche. 126-129.
XVI. Delle prescrizioni. 130-137.

XVII. Degl'interdetti. 138-170.

XVIII. Della pena dovuta ai litiganti temerari. 171-182. XIX. Della chiamata in giudizio, e della malleveria.

183-187.

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