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denti cioè ai rami di una o più stirpi, è forza che la divisione si faccia per stirpi.

Si avverte bene che il testo ogni volta che parla quì de' nipoti, bisnipoti, etc. chiamati come eredi alla divisione per stirpi, aggiunge sempre, che discendono da un figliuolo maschio: ex altero filio; ex nepote; ex duobus filiis. In fatti noi sappiamo che le figliuole le quali si trovano nella famiglia sono veramente eredi suoi, ma i loro figliuoli non sono eredi suoi perchè non entrano nella famiglia ma

terna.

est inter liberos avi,quem filius emancipatus adop-
taverat. Hi autem cum non sint quantum ad he-
reditatem liberi, neque bonorum possessionem pe-
tere possunt, quasi proximi cognati.
Haec de suis heredibus.

8. E quantunque egli sia nato dopo la morte dell' avolo, se fu concepito vivendo l'avolo, morto suo padre, e repudiato il testamento dell'avolo, diviene erede suo. Ma se sarà conceputo, e nato dopo la morte dell'avolo, morto suo padre, ed abbandonato il testamento dell' avolo, non sarà suo 'erede di quest'ultimo, perchè non ha sorta alcuna di cognazione col padre di suo padre. Così non è connumerato tra i discendenti dell' avolo colui che fu adottato dal figliuolo emancipato. Costoro nou essendo suoi discendenti quanto all' eredità, non possono neppure addomandare il possesso dei beni come cognati prossimi.

VII. Cum autem quaeritur an quis suus heres existere possit, eo tempore quaerendum est quo certum est aliquem sine testamento decessisse, quod accidit et destituto testamento. Hac ratione si filius exheredatus fuerit, et extraneus heres institutus ; et filio mortuo, postea certum fuerit heredem institutum ex testamento non fieri heredem, aut quia voluit esse heres, aut quia non potuit, nepos avo suo heres existet ; quia, quo tempore certum est intestatum decessisse patrem familias, solus invenitur nepos : et hoc certum est.

7. Il tempo in cui si ricerca se alcuno può essere erede suo, e quello nel quale si abbia per certo che qualcuno sia morto senza testamento, il che comprende anche il caso che il testamento sia rimasto abbandonato. Per questa ragione se il figliuolo sarà stato diseredato, ed un estraneo isti tuito erede; ed essendo morto il figliuolo, si abbia per certo che l'erede istituito nel testamento, non sia più erede, o perchè non abbia voluto, o perchè non abbia potuto; il nipote sarà erede suo all' avolo: dappoichè in quel tempo nel quale si rende certo che il padre di famiglia morì intestato si trova solo il nipote. E questo non può rivocarsi

in dubbio.

Questa è l'applicazione del principio generale, che qui sopra abbiam fermato (pag. 1), relativamente al tempo nel quale deve riguardarsi la capacità ed il grado degli eredi ab intestato. Nell' esempio arrecato dal testo il nipote non era il più prossimo erede al giorno della morte,poichè in quel tempo era preceduto da suo padre; ma siccome la successione ab intestato si è aperta dopo quel tempo,quando il testamento che vi era è divenuto inutile per la mancanza dell' istituito, ed in questo tempo il nipote per la morte di suo padre si trova nel primo grado, egli è l'ere de suo.

VIII. Et licet post mortem avi natus sit tamen avo vivo conceptus, mortuo patre ejus; posteaque deserto avi testamento suus heres efficitur. Plane si et conceptus, et natus fuerit post mortem avi, mortuo,patre suo, desertoque postea avi testamento suus heres avo non existet, quia nullo jure cognationis patrem sui patris tetigit. Sic nec ille

ORTOLAN Vol. II.

E questo si dice degli eredi suoi.

Qui si scorge il principio innanzi esposto ( pag. 2), che per avere de' diritti in una eredità è necessario essere stato almeno conceputo innanzi la morte del defunto.

Sic nec ille est inter liberos avi. Quì si fa una specie di comparazione. Egli è evidente che l'adozione fatta dal figliuolo emancipato dopo la sua emancipazione non crea veruna sorta di legame di filiazione rispetto al padre emancipante; siccome il figliuolo emancipato è uscito dalla famiglia di suo padre, i figliuoli che egli posteriormente adotterà, sono estranei al padre e naturalmente, e civilmente.

Neque bonorum possessionem. Così i membri della famiglia non nati nè conceputi per ancora al giorno della morte del defunto non hanno sulla sua successione ab intestato alcuna specie di diritto nè civile, nè pretorio.

Haec de suis heredibus. Qui finisce l' enumerazione degli eredi suoi, e delle regole che li riguardano secondo la legge delle XII. Tavole. In questo sistema non si ha alcun riguardo al legame naturale del sangue, ma solamente al legame civile risultante dalla potestà paterna. I discendenti del defunto, che non erano sotto la sua potestà al giorno della sua morte non hanno alcun diritto sulla sua successione ab intestato. Da ciò si han tre classi di discendenti: 1o gli emancipati; 2° quelli dati in adozione; 3° quelli che discendono per via di donne. I temperamenti che di poi furono successivamente arrecati al rigore del diritto civile, furono introdotti per soccorrere queste tre sorte di discendenti in modo che tutti questi discendenti benchè si trovassero fuori della famiglia e della potestà pater

na, progressivamente fossero chiamati, eredi suoi (1). Similmente i discendenti secondo il loro grado di filiazione, alla suc- del figliuolo emancipato già nati prima cessione ab intestato del loro ascendente dell'emancipazione, e che per conseguenin concorso coi veri eredi suoi, e senza che essi fossero tali.

Il diritto pretorio fu il primo a cominciar questa riforma pei figliuoli emancipati, e per quelli dati in adozione.

Discendenti chiamati al grado degli eredi suoi dal diritto pretorio.

IX. Emancipati autem liberi, jure civili nihil juris habent: neque enim sui heredes sunt quia in potestate parentis esse desierunt, neque ullo alio jure per legem XII. Tabularum vocantur. Sed praetor,naturali aequitate motus, dat eis bonorum possessionem UNDE LIBERI, perinde ac si in potestate parentis tempore mortis fuissent: sive soli sini, sive cum suis heredibus concurrant. Itaque duobus liberis extantibus, emancipato, qui et tempore mortis in potestate fuerit, sane quidem is qui in potestate fuerit solus jure civili heres est, id est solus suus heres. Sed, cum emancipatus beneficio praetoris in partem admittitur, evenit, ut suus heres pro parte heres fiat.

9. I discendenti émancipati, per diritto civile non hanno alcun diritto; cessano di essere eredi suoi, non essendo più sottoposti al padre, e non son chiamati per alcun' altra ragione dalla legge delle XII. Tavole. Ma il pretore mosso dall' equità naturale dà loro il possesso dei beni UNDE LIBE RI,non altrimenti che se fossero stati in potestà del padre nel tempo della sua morte, o che siano soli, o che concorrano con gli eredi suoi. Laonde essendovi due figliuoli l'uno emancipato, e l'altro che fa in potestà, costui sarà solo erede per diritto civile, cioè solo erede suo. Ma, essendo l'emancipato ammesso in parte per beneficio del pretore, avviene che l'erede suo diventa erede

per parte.

Noi abbiamo già spiegato (V. I. p. 365) come il pretore avendo riguardo al lega. me naturale, chiamò all' eredità ab intestato in concorso con gli eredi suoi i discendenti emancipati, donde nasceva pel padre emancipante che facesse testamento, l'obbligazione di diseredarli. Qui non ci rimane che ad esporre alcune particolarità.

Emancipati autem liberi. Questo si applica non pure ai discendenti che sono stati personalmente emancipati, ma eziandio alla loro posterità. Così i discendenti che il figliuolo emancipato ha avuto dopo la sua emancipazione, in caso di premorienza del padre loro son nel luogo di lui chiamati dal pretore alla successione dell'avolo emancipante, in concorso con gli

(1) D. 37. 4. 3. pr. f. Ulp.
(2) Ivi 6. f. Paul. e 21. f. Mod.

za eran restati sotto la potestà dell'avolo, e non han seguito quella del padre loro, son pure chiamati dal pretore tra gli eredi suoi del padre (2). In fine la decisione del pretore applicavasi in generale a tutti i casi, in cui i figliuoli, e discendenti si trovavano per qualunque cagione fuori la potestà paterna del loro padre, o di ogni solo legame naturale erano chiamati nel altro ascendente (3). Costoro a cagione del loro grado alla successione ab intestato in Concorso con gli eredi suoi, purchè però avessero il godimento de'diritti di cittadinanza. Così se la potestà paterna sia stata sciolta per la deportazione, o per la schiavitù della pena, e più tardi vi sia stata restituita, benchè la potestà paterna non si trovi ristabilita per siffatta restituzione, pure i figliuoli saran chiamati all'eredità pretoria del loro ascendente (4). Hloro caso del discioglimento della potestà paterna per via di adozione era governato da regole particolari, che nel seguente paragrafo spiegheremo.

Possessionem unde liberi. Così, fermiamo bene che il pretore chiamando questi discendenti in concorso con gli eredi suoi, non li rende eredi suoi; esso non li chiama altrimenti che per un possesso di beni. Noi più innanzi esporremo particolarmente tutto quello che riguarda i possessi de' beni ed in ispezialtà quello che è detto unde liberi: per ora basterà quel che ne abbiam detto (V. 1. pag. 363).

Solus suus heres. Sed evenit ut pro parte heres fiat. Cioè in quanto al diritto ed al titolo, i discendenti posti sotto la potestà del defunto sono i soli eredi suoi; ma in quanto al fatto ed al possesso, per effetto del concorso degli altri discendenti non raccolgono che una parte dell' eredità.

X. At hi qui emancipati a parente in adoptioralis patris quasi liberi : si modo cum is morerenem se dederunt, non admittuntur ad bona natutur in adoptiva familia fuerint. Nam vivo eo emancipati ab adoptivo patre perinde admittun tur ad bona naturalis patris ac si emancipati ab ipso essent, nec unquam in adoptiva familia fuissent. Et convenienter quod ad adoptivum patrem pertinet, extraneorum loco esse incipiunt. Post doptivo, et quantum ad hunc aeque extraneorum mortem vero naturalis patris emancipati ab aloco fiunt; et quantum ad naturalis parentis bona

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pertinet, nihilo magis liberorum gradum nanciscuntur. Quod ideo sic placuit, quia iniquum erat esse in potestate patris adoptivi, ad quos bona naturalis patris pertinerent, utrum ad liberos e jus an ad agnatos.

10. Ma coloro i quali emancipati dal padre si dettero in arrogazione, non sono ammessi come discendenti alla successione de'beni del padre naturale, se nel tempo ch' egli morì furono nella famiglia adottiva. Poichè se vivendo lui furono emancipati dal padre adottivo, sono ammessi a'beni del padre naturale non altrimenti che se, emancipati da lui, mai non fossero stati adottati; ed in quanto al padre adottivo essi cominciano a divenirgli estranei. Ma se furono emancipati dal padre adottivo dopo la morte del padre naturale giustamente sono in luogo di estranei verso il primo ne per questo acquistano il grado di discendenti relativamente ai beni dell' altro. Così è piaciuto, perchè era cosa iniqua che fosse in potestà del padre adottivo il determinare a chi appartenessero i beni del padre naturale o a'figliuoli, ovvero agli aguati.

Questo paragrafo trovasi già in parte spiegato da ciò che precedentemente so pra questo medesimo soggetto abbiam detto (Vol. I, pag. 364).

Qui emancipau a parente in adoptionem se dederunt. Il testo qui fa parola solainente de'figliuoli emancipati, i quali dopo l'emancipazione si fosser dati da se me desimi in arrogazione ad un terzo; ma noi sappiamo da un passo precedentemente indicato (p. citat.) che avveniva precisamente il medesimo pei figliuoli dati diret tamente dal loro padre in adozione ad un terzo. Adunque le disposizioni del paragrafo si applicano ed a figliuoli dati in a dozione dal loro padre, ed a' figliuoli dal loro padre emancipati, e che da se medesimi si son dati in arrogazione.

Si dee por mente che cotali figliuoli in questi due casi differiscono da' figliuoli semplicemente emancipati in ciò, che quelli non solamente sono usciti dalla potestà, e dalla famiglia del padre loro, ma di più sono entrati sotto la potestà, e nel la famiglia d'un terzo, sulla successione del quale hanno acquistato de' diritti di eredi suoi in compenso di quelli che nella loro famiglia naturale han perduti. Siffatta differenza di situazione in ciò che li riguarda ha cagionato la differenza delle disposizioni del diritto pretorio relativa

mente ad essi.

Ciò posto osserviamo, che il testo ha cura di determinare i diritti di successione che essi possono avere e nella famiglia del padre naturale, ed in quella del padre adottivo. A questo riguardo il testo suppone tre casi: 1. che si trovino ancora

nella famiglia del padre adottivo; 2. che ne sieno usciti per emancipazione, vivenpo ancora il loro padre naturale; 3. che ne sieno usciti per emancipazione dopo la di costui morte.

Nel primo caso, se essi han perduto i loro diritti di successione in una famiglia li hanno acquistati in un'altra essi sono eredi suoi del padre adottivo; e per conseguenza il pretore non dà loro alcun diritto di possesso sull' eredità del padre naturale.

в

Nel secondo caso, usciti dalla famiglia adottiva non vi conservano più alcuna specie di diritto, perciocchè essi vi erano uniti per un legame solamente civile. questo legame è disciolto. Acciò dunque non si trovino privi di ogni eredità, questo punto il pretore rende loro il privilegio de'legami del sangue riguardo al Joro padre naturale che ancora è in vita, e così alla morte di costui saranno chia

da

mati all' eredità pel possesso unde liberi, in concorso con gli eredi suoi.

Nel terzo caso, la loro uscita della faglia adottiva li lascia senza alcun diritto di eredità in questa famiglia, e nondimeno il pretore non ne dà loro alcuno sull'eredità del padre naturale; in fatti es sendo questi già morto precedentemente, l'emancipazione posteriore del padre a dottivo, la quale secondo il diritto pretorio dovea farli rientrare nell'eredità del padre naturale, giunge troppo tardi; essi per questo riguardo sono in certa guisa somiglianti a que' discendenti, che fosser conceputi e nati dopo la morte del defunto, i quali non hanno alcun diritto nella successione di questo defunto. D' altra parte il testo ne dà anche un'altra ragione, ed è che non debb' essere in potestà del padre adottivo di mutar Pordine della successione del padre naturale, emancipandoli troppo tardi, quando egli è già trapassato. E questo è un caso, in cui secondo il diritto pretorio poteva intervenire che i figliuoli adottivi si trovassero privi di ogni eredità paterna, così di quella del padre naturale come di quella del padre adottivo. A siffatto inconveniente Giustiniano ha voluto por riparo, trattando dell'azione ( vol. 1. pagina 139).

XI. Minus ergo juris habent adoptivi, quam naturales: namque naturales emancipati, beneficio praetoris gradum liberorum retinent, licet jure civili perdunt gradum liberorum, et a praejure civili perdant: adoptivi vero emancipati, et tore non adjuvantur: et recte. Naturalia enim jura civilis ratio perimere non potest, nec quia

desinunt sui heredes esse, desinere possunt filii, sione de' beni contra tabulas. Tutto que-
filiaeve, aut nepotes, neptesve esse. Adoptivi vero sto è una ripetizione di ciò che abbiamo
emancipati extraneorum loco incipiunt esse, quia
jus, nomenque filii, filiaeve, quod per adoptionem Sià innanzi spiegato ( vol. 1. pag. 363 e
consecuti sunt, alia civili ratione, id est emanci- seguenti ).

pati ne perdunt.

11. Adunque i figliuoli adottivi hanno meno di-
ritto che i naturali: mentre i naturali emancipati
ritengono per beneficio del pretore il grado di di-
scendenti, quantunque per ragion civile lo perda-
no. Ma gli adottivi emancipati e per ragion civile
perdono il grado di discendenti, e dal pretore non
SoDo ammessi: e con ragione. Dappoichè la ragion
civile non può spegnere le ragioni naturali, e per-
chè i discendenti naturali cessino d' essere eredi
suoi, non per questo posson cessare d'esser fi-
gliuoli, o figliuole, o nipoti. Ma gli adottivi eman-
cipati cominciano ad essere in luogo di estranei,
perchè essi perdono per un' altra ragione civile,
cioè per
l'emancipazione quel diritto e quel nome
di figliuolo, o di figliuola, che per l'adozione avea-
no acquistato.

12. Le stesse norme si osservano per quel pos-

sesso di beni che il pretore promette contro le ta

vole del testamento, a' discendenti omessi, vale a

dire che non sono stati istituiti eredi, nè regolar-

mente diseredati. Imperocchè il pretore chiama

al medesimo possesso di beni coloro che saranno

stati in potestà nel tempo della morte, e gli eman-

cipati; ma repelle que' che nel tempo che si morl

il padre naturale, furono nella famiglia adottiva.

Similmente siccome non ammette alla successione

ab intestato dell' adottante i discendenti adottivi

emancipati dal loro padre adottante, così molto

meno li ammette a'di costui beni contra le tavole

del testamento, perciocchè cessano d'esser nel nu-

mero de' suoi discendenti.

Contra tabulas. Da che i figliuoli eman-
cipati o dati in adozione, ne' diversi casi,
che qui sopra abbiamo indicati, erano
dal Pretore chiamati all'eredità paterna
in concorso con gli eredi suoi, risultava
l'obbligazione del padre che faceva il te-
stamento, di escluderli espressamente
dall' eredità, o in altri termini, di disere
darli se non li volea per eredi. In caso
d'omissione, il testamento, secondo il di-
ritto civile non era nullo, ma il pretore
dava a'discendenti trasandati la posses-

13. Nondimeno è da avvertire, che coloro i
quali sono adottati, e dopo la morte del padre
naturale saranno stati emancipati dal padre adot-
tivo, essendo morto il padre naturale senza testa-
mento, quantunque non siano ammessi per quella'
parte dell' editto, per la quale i discendenti son
chiamati al possesso de' beni, essi nondimeno so-
no da un' altra parte chiamati ; cioè quella che
chiama i cognati del morto. Per la qual parte so-
no ammessi, purchè nè discendenti suoi eredi, nè
emancipati facciano ostacolo e niun agnato vi in-
tervenga. Dappoichè il pretore chiama innanzi i
discendenti tanto eredi suoi, quanto emancipati,di
poi gli eredi legittimi, e nel terzo luogo i cognati
più vicini di grado.

Questo paragrafo per verità non appar-

tiene all'ordine di eredità del quale qul

trattiamo: esso è un avvertimento anti-

cipato, admonendi tamen sumus. L'ordine

de'cognati nell'eredità era un terzo ordi

dine, che il pretore chiamava in mancan-

za de'due primi, cioè dopo gli eredi suoi,

e gli agnati. Noi vedremo che tutti i pa-

renti

per vincolo di sangue eran chia-

mati in questo terzo ordine, senza alcun

riguardo ai legami civili di famiglia, per

conseguenza i figliuoli, e discendenti non

ammessi tra gli eredi suoi si trovavano in

questo terzo ordine innanzi a tutt'i co-

gnati. Ma questo era un ordine sussidia-

rio, perciocchè non si veniva ad esso,

se non dopo i due ordini precedenti di

Il diritto pretorio per le disposizioni

che abbiamo esposte avea mitigato il ri-
gore del dritto civile riguardo ai discen
denti emancipati, o dati in adozione, ma
nulla era stato fatto in favore de' discen-
denti delle figliuole. Una costituzione de-

Egli non ebbe nulla ad aggiugnere riguardo a'figliuoli emancipati; per quelli dati in adozione, sappiamo che introdusse un novello sistema, secondo il quale l'adozione non fece più perdere i diritti di famiglia nella famiglia naturale;

gl' imperadori Valentiniano, Teodosio, condochè venivano all'eredità con altri ed Arcadio provvide agl'interessi di co- eredi suoi, o solamente con agnati. storo. Siffatta costituzione decise, che Giustiniano diè compimento a ciò che quando una figliuola membro di una fa- mancava a cotali attenuazioni. miglia, e per conseguenza erede suo, fosse morta innanzi che la successione ab intestato si fosse aperta,i figliuolio nipoti di lei, quantunque secondo il diritto ci le fossero estranei alla famiglia materna, verrebbero in tale successione a rappresentare la loro madre, e prender la parte ch'ella medesima vi avrebbe presa, però con una certa diminuzione. Se essi veniva no in concorso con altri eredi suoi, non poteano prendere che i due terzi della porzione materna; ma se, non v'essendo alcun altro erede suo,venivano ad escludere gli agnati,ai quali secondo il diritto civile sarebbe appartenuta la successione, la costituzione voleva che costoro si ritenessero come per una specie di Falcidia il quarto dell' eredità.

Di tal fatta son le disposizioni della costituzione che troviamo nel codice di Teodosio (1), e di cui le Istituzioni ci danno la parafrasi nel § 15 qui appresso. Discendenti chiamati al grado di eredi suoi per le costituzioni di Giustiniano,

Per le disposizioni del diritto pretorio, e delle costituzioni imperiali ora esposte il rigore del diritto civile trovavasi temperato.

Riguardo a'figliuoli emancipati in tutti

i casi ;

Riguardo a figliuoli entrati per adozione in altra famiglia, solamente in certi casi, cioè se erano usciti dalla famiglia adottiva innanzi la morte del padre na turale;

Riguardo a'figliuoli, e discendenti delle figliuole, solamente in parte; perciocchè doveano lasciare un terzo o un quarto della porzione della loro madre, se

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(1) Cod. Theod. lib. 5, tit. 1. const. 4. Crediamo cosa utile di quì trascriverne il testo:

«Si defunctus cujuscumque sexus aut numeri reliquerit filios, et ex filia defuncta cujuscumque sexus aut numeri nepotes, ejus partis, quam defuncti filia superstes patri inter fratres suos fuisset habitura, duas partes consequantur nepoles ex eadem filia, tertia pars fratribus, sororibusve ejus, quae defuncta est, id est filiis filiabusque ejus, de cujus bonis agitur, avunculis scilicet, sive materieris eorum, quorum commodo legem sancimus, accrescat. Quod si hic defunctus de cujus bonis loquimur, habebit ex filia nepotes, et praeterea filios non habebit, sed qui praeferri nepotibus possint, habebit agnatos, in quamdam

In quanto a'discendenti delle figliuole, ei li restrinse sempre ai due terzi della porzione della loro madre, se venivano in concorso con altri eredi suoi, ma diè loro l'intera eredità, se non vi restavano che soli agnati, di tal che essi esclusero in tutto gli agnati, come i veri eredi suoi avrebbe fatto.

Tali sono le disposizioni esposte nei paragrafi che seguono.

XIV. Sed ea omnia antiquitati quidem placuerunt, aliquam autem emendationem a nostra posuimus, quae a patribus suis naturalibus in aconstitutione acceperunt, quam super his personis doptionem aliis dantur. Invenimus etenim nonnullos casus in quibus filii et naturalium parentum successionem propter adoptionem amittebant, et adoptione facile per emancipationem soluta, ad neutrius patris successionem vocabantur. Hoc solito more corrigentes constitutionem scripsimus filium suum adoptandum alii dederit, integra per quam definivimus quando parens naturalis omnia jura ita servari, atque si in patris naturalis potestate permansisset, nec penitus adoptio fuisset subsecula: nisi in hoc tantummodo casu, ut possit ab intestato ad patris adoptivi veni

re successionem. Testamento autem ab eo facto ;

neque jure civili, neque praetorio ex hereditate ebonorum possessione agnita, neque inofficiosi quejus aliquid persequi potest; neque contra tabulas rela instituta; cum nec necessitas patri adoptivo imponatur vel heredem eum instituere, vel exheredatum facere, utpote nullo vinculo naturali copulatum, neque si ex Sabiniano senatus-consulto jusmodi casu neque quarta ei servatur, neque ulex tribus maribus fuerit adoptatus. Nam et in ela actio ad ejus persecutionem ei competit. Nostra autem constitutione exceptus est is, quem parens

Falcidiam et in dodrantem nepotes jure succedant. Haec eadem, quae de avi materni bonis constituimus, de aviae maternae, sive etiam paternae simili aequitate sancimus: nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus, justa semctis ratione monstraverit. Non solum autem si intestatus avus, aviave defecerit, haec de nepotibus quae sancimus jura servamus; sed etsi avus, vel avia, quibus hujusmodi nepotes erant, testati obierint, et pra terierint nepotes, aut exheredaverint eosdem et de injusto avorum testamento, et si quae filiae poterant, vel de re, vel de lite competere actiones, nepotibus deferemus, secundum justum nostrae legis modum, quae de parentum inofficiosis testamentis competunt filiis ».

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