E sotto questo nome di dardo, secondo che ha scritto il nostro Gaio nella sua interpretazione sulle leggi dolle XII. Tavole s'intende comunemente, quel che si lancia con l'arco; ma questa parola dinota egualmente tutto ciò che si lancia con mano. Così la pietra, il legno, il ferro son compresi in questa denominazione; che essa proviene da ciò,che la cosa è scagliata lontano, e deriva dalla parola greca TM200 (loutano). E questa medesima significazione noi troviamo in greco, che quel che noi diciam telum essi addimandano Beλo, dalla parola Baλλcola, (gittare). La qual cosa accenna Senofonte ove dice: Recarono de'projettili (B2'λa»), delle fance, de'dardi, delle fionde, e gran quantità di pietre. I sicarii son così detti da sica che significa pugnale. Per la medesima legge son puniti di morte i veneficii i quali con arti odiose tanto di veleni, quanto di magici incantamenti avessero ammazzato qualcuno, o che avessero pubblicemente venduto medicamenti no civi. Questa legge CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIS, O semplicemente CORNELIA DE SICARIIS (1), appartiene alla dittatura di Cornelio Silla anno di Roma 672, o 673. Noi nel corso di quest'opera abbiamo avu to più d'una volta occasione di farne parola. Probabilmente questa medesima legge conteneva talune disposizioni intorno a certe ingiurie (Ved. qui sopra lib. 4. tit. 4. §8). VI. Alia deinde lex asperrimum crimen nova poena persequitur, quae POMPEIA de parricidiis vocatur: qua cavetur, ut si quis parentis,aut filii,aut omninc adfectionis ejus quae nuncupatione parricidii continetur, fata properavit, sive clam, sive palam id ausus fuerit, nec non is cuius dolo malo id factum est, vel conscius criminis existit, licet extraneus sit, poena parricidii puniatur, et neque gladio, neque ignibus, neque ulla alia solemni poena subiiciatur: sed insutus culeo cum cane. el gallo gallinaceo, et vipera et simiu et inter eas ferales angustias comprehensus, secundum quod regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare, vel in amnem proiiciatur ; ut omnium elementorum usu vivus carere incipiat, et ei coelum superstiti, et terra mortuo auferatur. Si quis autem alias cognatione vel affinitate personas coniunctas ne caverit, poenam legis Corneliae de sicariis susti nebit. 6. Un'altra legge pot perseguita con nuova pena un asprissimo delitto, la qual'è chiamata la legge POMPEA dei parricidii. Questa legge dispone che chiunque avrà affrettata la morte del padre, de figliuolo, e di qualunque altro. suo parente la cui uccisione va compreso sotto il nome di parricidio, o che l'abbia fatto palesemente o nascostamente, chiunque abbia istigato questo misfatto o sia complice, quantunque sia strano alla famiglia, sarà punito con la pena del parricidio; e non patirà pena (1) D. 48, 8. Ad legem Corneliam de sicariis et xeneficis. (2) D. 48, 9. De lege Pompeia de par. (A) D, 48, 9, 1, f. Macer.; 3, e 4. di ferro, o di fuoco, o alcun' altra pena ordinaria, ma cucito in un sacco con un cane, un gallo, una vipera ed una scimia, ristretto in quelle angustie di morte, secondo che porterà la qualità del paese, sarà gittato o net vicino mare, o in un fiume, acciocchè essendo ancora vivo, cominci a mancargli l'uso di tutti gli elementi, ed acciocchè, vivo ancora, gli sia tolta la vista del cielo, e morto, gli manchi la terra. Ma se alcuno avesse ammazzato altre sarà persone congiunte per cognazione o affinità, punito per la legge Cornelia degli omicidii, La legge POMPEA DE' PARRICIDI (2) pare doversi riportare all'anno di Roma 701. Sotto il consolato di Cn. Pompeo. Il supplizio col quale essa punisce il parricidio non è nuovo, ma proviene da'tempi autichi, e dalla legge delle XII Tavole, secondo quel che abbiam detto nella storia della legislazione(p.126). Esso non è stato nè esclusivamente nè sempre applicato a'parricidi. Sotto il nome di parricidio la legge Pompea avea compresa non solamente l'uccisione di un ascendente, ma anco quella di un collaterale fino al grado di cugi no, o di un affine in linea retta, al primo grado, o finalmente di un padrone o di una padrona. E lo stesso è a dire dell'uccisione pe' figliuoli commessa dalla madre o dall'avolo, ma non già di quella commesdal padre (3). VII. Item lex CORNELIA de falsis, quae etiam testamentaria vocatur poenam irrogat ei qui testamentum, vel aliud instrumentum falsum scripse rit, signaverit, recitaverit, subiecerit, quive signum adulterinum fecerit, sculpserit, expresserit sciens dolo malo. Ejusque legis poena in servos ultimum supplicium est, quod etiam in lege de sicariis et veneficiis servatur: in liberis voro deportatio. 7. La legge CORNELIA del falso, la quale è anche chiamata testamentaria, punisce colui che avrà scritto, segnato, recitato., o presentato un testamento o altro istrumento falso; è colui che scientemente e con dolo avrà fatto, scolpito, o apposto un falso suggello. La pena di questa legge contro gli schiavi è la morte, il che si osserva eziandio nella legge degli omicidii, e de' veneficii; contro gli uomini liberi è la deportazione. Questa è la legge CORNELIA DE FALSIS(4), o CORNELIA TESTAMENTARIA, O anche, come la chiama Cicerone, CORNELIA TESTAMENTARIA NUMMARIA, perchè nelle sue disposi zioni era compreso il falso in materia di testamenti, e di monete. Essa fu, come la legge Cornelia de sicariis (5). pubblicata sotto la dittatura di Cornelio Silla. Noi ne (2) D. 48,10. De lege Cornelia de fals. et de S.C. Liboniano. (3) Cic. Verr. 2, 1, 42. 1 abbiamo ragionato più volte nel corso cora attribuirsi o a Cesare o ad Augusto: delle nostre spiegazioni. noi non sappiamo a quale de'due. Il delitto di peculato è il delitto di furto, o stor namento a proprio profitto de'danari pubblici, o sacri, o religiosi. X. Est inter pubblica judicia lex FABIA de plagiariis, quae interdum, capitis poenam ex sacris constitutionibus irrogat, interdum leviorem. VIII. Item lex JULIA de vi publica sen privata adversus eos exoritur qui vim vel armatam vel sine armis commiserint. Sed si quidem armata vis redarguatur, deportatio ei ex lege Julia de vi publica irrogatur; si vero sine armis, in tertiam partem bonorum pubblicatio imponitur. Sin autem per vim raptus virginis, vel viduae, vel sanctimonialis, vel alterius fuerit perpetratus, tunc et peccalores et ii qui opem flagitio dederunt, capite FABIA de plagarii, per la quale qualche volta si pu10. E parimente tra i giudizii pubblici la legge puniuntur, secundum nostrae constitutionis definisce il colpevole con pena capitale secondo le sanitionem, ex qua hoc apertius est scire. cre costituzioni, e qualche volta con pena più leggiera. 8. Similmente la legge GIULIA della violenza pubblica o privata punisce coloro i quali avranno fatto violenza con armi, o senza. Se apparirà aver alcuno fatta violenza con armi, la pena per la legge Giulia sarà la deportazione, se poi senz'armi, si confischerà la terza parte de' suoi beni. Ma se egli avrà per forza rapito una vergine, una vedova, una monaca, od altra persona, in questo caso il rapito re, e coloro eziandio che gli avranno dato ajuto son puniti di morte secondo l'ordine della nostra costituzione, nella quale si può veder più largamente questa materia. L'origine di questa legge JULIA DE VI PUBLIGA ET PRIVATA (1) è per noi incerta tra l'epoca di Cesare e quella di Augusto. Egli è utile di consultare ciò che ne dicono i titoli del Digesto, e le Sentenze di Paolo principalmente per ben notare la distinzione tra la violenza pubblica, e la privata (2). L'origine della legge FABIA de plagia. riis (4) ci è ignota. Sappiamo soltanto che non è posteriore a'tempi di Cicerone, giacchè se ne fa menzione in una delle sue aringhe (5). Va soggetto a questa legge colui che di mala fede (dolo malo) ha celato, messo o tenuto in ceppi, venduto, donato, o comperato un cittadino roma no, ingenuo o libertino, o anche uno schiavo altrui, senza il consenso del padrone; che la legge ha un seco ndo capo relativo a questo caso (6). XI. Sunt praeterea publica judicia lex Juris de ambitu, lex JULIA repetundarum, et lex Julia de annona, et lex JULIA de residuis quae de certis capitulis loquuntur, et animae quidem amissionem non irrogant, aliis autem poenis cos subiciunt, qui praecepta earum neglexerint. IX. Item lex JULIA peculatus eos punit qui pe- 11. Sono pure tra i giudizii pubblici la legge cuniam, vel rem publicam, vel sacram, vel religio- GIULIA del broglio, la legge GIULIA della concussiosam furati fuerint. Sed si quidem ipsi judices tem- ne, la legge GIULIA dell'annona, e la legge GIULIA pore administrationis publicas pecunias subtraxe de residui, le quali tutte risguardano certi fattisperint, capitali animadversione puniantur, et non ciali, e non danno per pena la morte; ma sottoponsolum hi, sed etiam qui ministerium eis ad hoc ergono ad altre pene quelli che contravverranno ai hibuerint, vel qui subtractas ab his scientes susce loro precetti. perint. Alii vero qui in hanc legem inciderint, poenae deportationis subjicientur. 9. La legge GIULIA del peculato punisce coloro che avranno rubato danaro o cose pubbliche, sacre o religiose. Ma se i giudici medesimi nel tempo dell'amministrazione avranno rubato il danaro pubblico, sarauno puniti di morte, e non solamente essi, ma anco coloro che li avranno ajutati a ciò fa re, e che scientemente avranno raccettato il danaro rubato. Ma gli altri che cadranno in questa legge saranno deportati. La legge JULIA peculutus (3) debba an (1) D. 48, 6, Ad leg. Jul. de vi pub.; tit. 7. ad leg. Jul. de vi priv. Da questi due differenti titoli potrebbe alcuno esser indotto a conchiudere che vi erar due leggı Julia, una sulla violenza pubblica, l'altra sulla violenza privata; ma questo, secondo noi, sarebbe un errore. (2) Paul. Sent. 5, 26. (3) D. 48, 15, Ad leg. Jul. pecul. et de sacrileg. JULIA de ambitu (7): Pubblicata sollo Augusto (8) contro gli artifizii o mezzi illeciti adoperati a comprare, a violentare, o corrompere i suffragi per farsi nominare a pubblici uffizf. Parecchie altre leggi erano state successivamente promulgate sul medesimo soggetto, prima della legge Julia. Essa in processo di tempo era divenuta inapplicabile, essendochè gli uffizii e le dignità si conferivano dal principe. JULIA repetundarum (9): Pubblicata sot to Giulio Cesare contro qualunque giudice, magistrato o pubblico uffiziale, che avesse ricevuto danaro, od altra ricompensa per non fare il dover della sua ca rica, per fare più, o meno o anche per conformarvisi. JULIA de annona (1). Non si conosce se appartiene a Cesare o ad Augusto. La parola annona che significa spezialmente il frumento, dinota qui ogni spezie di viveri. La legge punisce coloro che per mezzo di coalizioni, o di altri qualsivogliano artifizii tentassero d'impedirne l'entrata, o di farne incarire il prezzo. JULIA de residuis. Questa per l'analogia della materia si rannoda alla legge Julia peculatus (2), e parimente s'ignora se deb basi attribuire a Cesare o ad Augusto. Es sa punisce coloro che indebitamente ritenessero i danari pubblici, di cui dovesser dar conto per effetto di locazione, compra, o altra cagione qualunque; o che fossero stati loro confidati per qualsivoglia uso nel quale non li avesse adoperati (5). XII. Sed de publicis iudiciis haec exposuimus ut vobis possibile sit summo digito, et quasi per indicem ca tetigisse; alioquin diligentior eorum scientia vobis ex latioribus digestorum seu Pandectarum libri, Deo propitio, adventura est. 12. Ma noi abbiamo esposto le sopra dette cose intorno a'giudizii pubblici, acciocchè voi possiate avere una certa notizia ed indicazione di questa materia. Del resto voi, piacendo a Dio nè acquisterete dagli ampi libri del Digesto o delle Pandette una più minuta e profonda cognizione. ni (praescriptiones, praejudicia), Ecce- 304 309 Azioni iu rem, o in personam. Pretesa Azioni di stretto diritto (stricti juris judi- Azioni legittime (legitima ju dicia, o conte- Interdetti. 316 320 327 328 Procedura straordinaria ( extraordinariae 329 Vie di esecuzinne forzata. Arresto persona- 337 TERZO SISTEMA Della procedura straordinaria Origine e svolgimento di questo sistema. 344 ivi Azioni persecutorie della cosa; d'una pena 338 Organizzazione del potere giuridico e giu- Azioni delle leggi per le liti. Dell'azione sacramenti. Dell'azione per judicis postulationem. Azioni della legge per l'esecuzione. Del- . Dell'azione per pignoris capionem. Origine e svolgimeato di questo sistema. Parti princip ili delle formole ( partes for- Parti accessoric (adjectiones), Prescrizio 292 Azioni di buona fede, azioni di stretto di- 369 . ivi 377 383 301 pede. 387 ivi Tir. X. Di coloro per mezzo de'quali possia - 338 |