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dicate specie di consanguineità, ed in ciò non concorda col diritto civile.

Stabilisce il codice austriaco col § 165, che i figli illegittimi non godano generalmente dei diritti di famiglia e di consanguineità, ma assumano soltanto il nome della madre; ed al § 754, che, riguardo alla madre, i figli illegittimi abbiano lo stesso diritto de' legittimi, alla successione intestata del patrimonio che può liberamente trasmettersi agli eredi; non però alla eredità del padre, nè di consanguinei paterni nè materni. E di converso aggiunge col § 756, che riguardo ai figli illegittimi non legittimati, la successione spetta soltanto alla madre. Ciò però è relativo al caso che il figlio siasi dalla madre riconosciuto, nè può quindi riflettere sui figli abbandonati alla ruota, tacendo il nome della madre.

Relativamente a tali figli, l'unico caso nel quale può legalmente stabilirsi una consanguineità, è quello di essere dichiarati gemelli dall' ostetrico e dalla mammana che li levò e li consegnò al luogo Pio; oppure pei non gemelli, colla presentazione di altre prove che per loro natura possano considerarsi indubbie.

Tale parentela naturale però, quantunque provata, non verrebbe legalmente riconosciuta, riguardo a successione intestata in un' eredità, poichè, stando alla lettera del Codice, ed applicando per illazione ai figli illegittimi quanto dispose pei legittimi, i genitori sono gli eredi de' figli, e soltanto dopo la morte di questi può verificarsi la successione intestata in seconda linea, cioè tra fratelli, come rappresentanti i genitori defunti.

Non parrebbe però ammissibile in via di ragione naturale, se pure volesse anche ammettersi quale ragione di legge, tale applicazione del fatto de'figli legittimi o legittimaSerie III, T. X.

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ti, agli illegittimi, i cui genitori sono sconosciuti, poichè non è logicamente applicabile all' incognito, quanto dalla legge venne pel cognito stabilito.

Infatti i genitori che non trasmisero ai figli i loro nomi abdicarono da sè medesimi ai diritti della paternità, come ebbero a sottrarsi ai doveri di essa. Non possono quindi tali genitori considerarsi come viventi, nè avere diritto alcuno alla eredità de' loro figli.

La qual cosa stabilita in via di ragione naturale, cessa per essi figli ogni ostacolo alla successione fra loro alla eredità, in caso di morte intestata; e quando si avessero prove capaci a farli riconoscere come fratelli uterini, una tale successione non potrebbe in via di ragione essere ad essi negata.

Se i genitori infatti non esistono legalmente, per essi, manca chi possa aspirare alla loro successione, e mancando la successione ascendente, rimane per conseguenza la laterale, quando possa, come si è detto, venire indubbiamente provata. E che questo non sia impugnabile in naturale diritto, può stabilirsi anche dal fatto che non ammette pregiudizio di terzi; giacchè, se un figlio illegittimo può procurarsi da sè un patrimonio colle fatiche proprie, o per doni che ad esso venissero fatti, questo lo fa indipendentemente dall'eredità paterna o materna e quindi senza legami di sorta. E neppure farsi potrebbero opposizione di riguardo politico sociale, perchè non si avrebbe in questo nè diretta, nè indiretta lesione di moralità.

Sarebbe d'altra parte consentaneo alle massime umanitarie de' tempi nostri, aggiungere alla misera condizione di un figlio esposto anche quella di sottrargli un bene eventuale che potrebbe toccargli iu sorte, qual è quello di succedere nella eredità intestata di un fratello uterino indubbiamente comprovato tale ?

Se la legge civile non è esplicita in questo proposito, può essa, in base al naturale diritto ed alle leggi canoniche, venire chiaramente stabilita dal legislatore, nè può ad essa mancare la sanzione Sovrana, tanto più che, come si è detto, non si lederebbero con essa, i diritti di terzi.

Ecco come tal legge potrebbe essere formulata :

All' eredità intestata de' figli esposti d' ignoti genitori, non potendo succedere i genitori stessi, od altri in linea ascendente, l'eredità andrà a favore dei consanguinei, cioè de' fratelli uterini e loro dipendenti unilaterali e bilaterali, qualora possa venire indubbiamente provata in giudizio tale consanguineità.

Ora tocca a stabilire la qualità delle prove che devono esigersi, perchè riesca indubbia la consanguineità indicata.

Farà prova indubbia l'atto di nascita o la fede battesimale che accompagnasse all'Istituto due bambini esposti dichiarati nella fede stessa dall' ostetrico e dalla mammana come gemelli.

Farà prova, riguardo a fratelli figli della medesima madre, la dichiarazione dell' ostetrico o della mammana, che asserisce essere il bambino posto in ruota in un dato giorno, figlio della medesima madre, la quale espose altra volta nell'anno, giorno ed ora tale, un bambino con tali segnali, chiaramente indicati.

Aggiungerà valore alla prova, l'indizio tratto dalle ricerche sullo stato di salute, fatte dalla medesima madre contemporaneamente, di entrambi i presunti fratelli.

Perchè non abbiano ad accadere dubbj nel modo di esposizione di tali prove, e sieno le denunzie degli ostetrici e delle mammane, estese colla precisione dovuta, sarà ad essi fatto conoscere con circolare riservata, il modo col

quale dovranno essere concepite le attestazioni, a tale argomento relative.

Tutto quanto fu da me detto, mira solamente ad alleviare la triste condizione di quegli infelici, sui quali ebbi altre volte ad intrattenere la vostra attenzione, e pei quali Voi mostraste sempre speciale interessamento.

Il socio Edoardo de Betta presenta le sue Osservazioni critiche sui serpenti italiani del genere Tropidonotus Kuhl, che si pubblicheranno nella successiva dispensa.

Il m. m. e. e segretario dott. Namias presenta una serie di nuovi suoi studi sperimentali di elettricità. Appoggiato a parecchie storie mediche che trovansi specificatamente descritte in questo lavoro, fa osservare prima di tutto come la elettricità sia un mezzo possentissimo di guarigione per le paralisi della faccia, cioè da potersi adoperare, quando sieno intatti i centri nervosi, con quella medesima sicurezza colla quale si adopera la corteccia peruviana nelle febbri legittime intermittenti.

Il collega nostro è inoltre condotto dalle proprie operazioni a stabilire come la contrattilità elettro muscolare non possa servire di criterio per giudicare come fu da altri affermato, se la paralisi dei muscoli della faccia venga dall' essere malato il cervello, oppure i nervi del settimo pajo. La contrattilità elettro muscolare può mancare o mantenersi in ambedue le paralisi per circostanze estranee alla natura dei due morbi: non è che si mantenga in uno e manchi nell' altro.

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