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AVVERTENZA

Il primo Volume delle Istituzioni di Gajus, testo, versione e note, precede in ordine di stampa il Volume II dei Trattati di Giurisprudenza Storica dell'Illustre Savigny, perchè da competenti persone ci vennero indicate utili istantaneamente pel modificato legale insegnamento Universitario.

Nè abbiamo creduto che si potessero pubblicare per la prima volta in Italia senza alcune preliminari notizie, d'altronde persuasi dallo stesso Gajus (*) che simili introduzioni giovino a predisporre alla lettura dell'opera, e a renderne più agevole l'intelligenza.

In questo Volume stanno li due primi Commentarj, ed in breve verranno alla luce li altri due.

Le Annotazioni furono poste alla fine di ogni Commentario, facilmente però rilevabili, onde non

(*) Nisi fallor istae praefationes et libentius nos ad lectionem propositae maleriae producunt, et cum ibi venerimus, evidentiorem praestant intellectum. D. L. I. De Justitia et Jure Tit. II. Gajus. lib. I. ad legem XII Tabularum.

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interrompessero la lezione del testo e non ingenerassero confusione; sono però soltanto dichiarative, mirandosi con queste pubblicazioni al comodo dei giovani Giuristi principalmente.

Quasi contemporaneamente al II Volume di Gajus pubblicheremo Le Fonti del Diritto Civile (III Volume di questa Biblioteca), ove saranno comprese le Leggi Decemvirali secondo l'edizione di Dircksen, l'Editto perpetuo d'Adriano sulle tracce della riproduzione di Haubold, l'unico Libro delle Regole di Ulpiano, ed altre Opere di classico diritto con versioni e note, e precedute da un nostro Ragionamento Sull'uso pratico delle Fonti del Diritto Romano.

L'Appendice in fine del presente Volume contiene li Frammenti de jure Fisci, scoperti nella Biblioteca Capitolare di Verona assieme al Gajus, intorno a che dichiarasi quanto occorre nella seguente Introduzione.

INTRODUZIONE

Ad veram civilem sapientiam, id erit maxime necessa~ rium, res quasque quam altissime posse repetere, et cum jura civilia non omnia simul ac semel enata et absoluta fuerint, sed primo ortum, dein tempore et rerum usu ita volente, frequenter incrementa, mutationes, et non, nisi sensim perfectionem acceperint, eorum occasiones, causas, origines, progressus, vicissitudines, consummationes comperta habere; hoc non ipsa tantum rerum natura evidentissime evincit, sed et veterum sapientum probat auctoritas, qui ipsi sane hunc eundem in tradendo jure ordinem ubivis tenuerunt.

SCHULTINGIUS.

Jurisprudentia vetus antejustinianea
Prefatio. -

Lo studio della classica Giurisprudenza non è nei tempi che corrono coltivato in Italia quanto dovrebbe ; locchè fu avvertito dal celebre Savigny, del resto ammiratore così grande dell'antico italico senno civile, e poscia da Lerminier e da altri, nè le opere di Romagnosi, Carmignani e Rossi valgono a redimerci dalla taccia di trascurare discipline prestanti anzi necessarie alla società ed all' incivilimento progressivo.

V'ha penuria fra noi di lavori teoretici elementari, di opere preparatorie allo studio profondo del diritto

e di acconce istituzioni giuridiche; la lingua latina in pregio fra li giuristi, e li giovani mancano di quei validi sussidj (copiosi in Germania ed in Francia) che ravvicinano la Giurisprudenza alla Filologia e alla Storia; sono dunque desideratissime delle guide sincere o manuali che dire si vogliano composti di buoni principj scientifici, non inconditi o rozzi, ma bensì adorni di quella soda bellezza che viene dalla lucidità e dall' ordine, in tutto come si addice a ragionamenti indirizzati a giovani d'ingegno elegante che sieno di una succosa brevità, a livello delle scoverte e del sapere moderno, lontani dalle astrazioni, dominio dei filosofi speculativi e dalla congerie dei casi minuti, che scortino coll' autorità del vero dai teoremi non dubitabili dell' umana sapienza a conclusioni certe di pratica applicazione, che inducano negli animi un sentito ossequio alle leggi sorte dai rapporti dei tempi e dei luoghi, e che mediante nessi rigorosi e affinità logiche severissime facilitino la integrale profonda cognizione del diritto, delli suoi fattori, degli elementi che lo compongono, delle loro successive esplicazioni nella storia, e degli ultimi suoi risultati.

Il più maraviglioso esemplare di questi utili libri che ci mancano lo vide Roma nella felice epoca degli Antonini; è l'opera di Gajus col titolo d'Istituzioni, ammirata dall'antichità, e rinvenuta in Verona ai giorni nostri. Il celebre Jacopo Gotofredo deplorava che le Istituzioni di Gajus fossero venute così stranamente deformate dai Goti cioè da quel loro Aniano che per ordine di Alarico ne fece l'Epitome in due libri, inseriti nella raccolta conosciuta col titolo di Lex Romana o Breviarium Alaricianum, ed esprimeva poi

il desiderio che questo stesso Epitome già edito in Germania da Sichard, in Francia da Bourcard, stampato in Lovanio nel 1570, quindi in Venezia con annotazioni di Aleandro nel 1600, venisse migliorato coi frammenti di dette Istituzioni che si leggono nelle Pandette, nella Collatio legum Mosaicarum et Romanarum, e nelle opere di Boezio, di Prisciano, e di Diomede (1).

L'onesta domanda di Gotofredo fu esaudita da Jacob Oisellus, e meglio poscia da Antonio Schultingio, il quale nella sua Jurisprudentia vetus Antejustinianea pubblicò l'Epitomes Institutionum Libri II, adjectis genuinis Caji fragmentis undique collectis. Lipsiae 1737.

Ma il compendio di Aniano inelegante, incompleto, inesatto, anche coi pochi genuini frammenti compenetratigli valse a fare sentire vieppiù la gravità della perdita dell'aureo lavoro originale di Gajus che doveva esprimere lo stato delle dottrine giuridiche nell'epoca del massimo loro culto e splendore. Aniano del resto procedette con Gajus nel modo istesso che Giustiniano praticò con esso e con altri celebrati prudenti di Roma, lo ha sfigurato, a tale da non essere più riconoscibile; per cui a buon diritto lo Schultingio disse: utinam in solo numero imminuendo peccasset Anianus et non etiam passim verba et mentem Caji corrupisset! Giustiniano prese a modello le Istituzioni ossieno li elementi della scienza del diritto composti dai vecchi Giureconsulti, e specialmente quelle di Cajo (2), e

(1) Jacobus Gothofredus in manuali juris, in Bibliotheca juris civilis Romani capite 11 §. 2.

(2) Quas ex omnibus antiquorum Institutionibus et praecipue

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