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e dalle massime di quelli, e che per la retta conoscenza delle nostre leggi vigenti (elaborate secondo una certa situazione della scienza) si esiga la notizia piena delle fonti, e delle subite trasformazioni loro fino al nostro tempo.

Le Instituzioni di Gajus non vengono per fermo pubblicate quasi fossero un manuale contenente la soluzione delle tesi d'oggidì; ma piuttosto come un addentellato fra il sistema formalistico antico già moderato dall'equità pretoria, e la più larga e benefica giurisprudenza cristiana dei Codici Teodosiano e Giustinianeo, nè si saprebbe donde meglio ripetere li elementi del jus genuino che da quell' epoca, in cui fù rischiarato dalla filosofia, e ridotto a perfezione, intendiamo parlare della felice êra degli Antonini. Le Opere di Gajus al pari di quelle di Papiniano, di Ulpiano, di Paolo, e di Modestino acquistarono forza di legge per la nota Costituzione di Valentiniano III (Cod. Theod. de resp. prud.), ed ebbero autorità fino a che Giustiniano le assorbì nella propria legislazione, e poscia per virtù di questa stessa legislazione.

Nella giovinezza di Gajus, Salvio Juliano, quel Pretore così amante del sapere che disse: etsi alterum pedem in tumulo haberem non pigeret aliquid addiscere, aveva composto l'Editto perpetuo, la di cui importanza fu certo esagerata primà che si conoscesse Gajus, ma che nei frammenti raccolti da Haubold (Magazzino Civile Tomo II pag. 288) presenta nondimeno grande interesse ed istruzione.

Nello stesso tempo Auctore Hadriano sono stati emanati più Senatusconsulti che favorirono nelle varie

materie del Diritto la libertà civile; e così fu nelli successivi Editti dei Magistrati (jus edicendi habent magistratus populi), e nelle sententiae et opiniones dei prudenti; non è quindi meraviglia, se Gajus che apparteneva alla scuola delli Sabiniani seguaci dell' equità (Com. I. §, 196. Com. II. §. 15. 195) criticasse severamente in alcune parti le leggi delle XII Tavole colle parole strictum jus, hae juris iniquitates (Com. III. SS 18. 25), se applaudisse alle riforme; non è meraviglia se avversasse il sofisma della imbecillitas mulierum (Com. I. § 44), pretesto per sottoporle a perpetua tutela, e riprovasse li mali trattamenti degli schiavi lodando le leggi repressive della sbrigliata potestà dei padroni (Com. I. §. 53) (4).

(1) Il celebre Troplong (De l'influence du Christianisme sur le droit civil des Romains, Capo XI) dice di Gajus: son coeur était froid comme celui d'un geometre, e ciò per avere osservato nel suddetto §. 53 del Comment. I a coloro che abusano dei loro schiavi: male enim nostro jure uti non debemus, qua ratione et prodigis interdicitur bonorum suorum administratio. A noi sembra che qui parli da giureconsulto filantropo, e non già da uomo insensibile, giacchè e riprova gli eccessi, e indica la punizione che meritano, nè poteva fare Egli di più. — Il nostro valente Storico Cesare Cantù si piacque invece chiamarlo Cajo Tazio, facendolo romano, come altri lo chiamò C. Flavio, o C. Livio, o C. Cassio, senza dargli almeno alcuna patria, mancando i dati. Lo stesso Cantù converte poi il benemerito Don Masotti Bibliotecario della Capitolare, di cui sono i diligenti Cataloghi che ivi si vedono, in Marzotti, e racconta che Maffei abbia dato il facsimile del palimsesto intiero senza decifrarlo, quando trasse il facsimile di un solo foglio, e rilevonne in buona parte il tenore (Storia degl' Italiani Cap. LII. pag. 489).

Le Gajane Istituzioni posero in chiaro molti enigmi del diritto romano, e li moderni Storici di questo in gran parte non fecero che parafrasarle. Vedansi: Gustavo Hugo, Storia del Diritto Romano, Ediz. XII; Ferdinando Walter Storia del Diritto di Roma fino ai tempi di Giustiniano, traduzione dell'Avvocato Bollati, Torino 1852 Vol. II.; Ortolan Histoire de la Legislation Romaine; alle quali opere rimettiamo i lettori.

Avendo detto quanto ci sembrava opportuno, perchè queglino a cui cadessero in mano queste Instituzioni possano leggerle con qualche preparazione, e persuasi che dalle persone competenti e discrete saranno con benignità risguardate le cure da noi postevi, ci rivogliamo ora ai giovani per consigliarli ad intraprendere lo studio profondo del diritto classico, istoricamente, e dalle fonti, giacchè ciò che la scienza produce nelle diverse epoche costituisce un tutto solo, e nessuna parte può bene conoscersi, se non si sappiano li di lei rapporti con le altre. Se mal non ci apponiamo, tutto dovrebbe invitarli a questa scienza, la moltiplicità ed il pregio dei lavori contemporanei, le recenti scoperte, le pure gioje che arreca e ai potenti di spirito, e ai volonterosi, la legittima ambizione di contribuire ai di lei progressi, l'amore del paese e di loro medesimi, che coll'esercizio della vera e non affettata sapienza facendo l'altrui bene procurano eziandio il proprio.

Se al concetto fossero rispondenti le forze, saremmo bene lieti di poter contribuire a spianare da qualche malagevolezza la difficile via ai giovani giuristi, a indicare loro li tesori della nazionale e della straniera

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erudizione, ad accrescere così il numero dei commensali al banchetto della scienza, e a ridestare infine fra noi una natura di studj grave, vera, efficacissima, tale insomma che valga all'indirizzo degli animi e degl'intelletti verso il progresso civile.

Avv. G. TEDESCHI

INDICE

DELLE MATERIE CONTENUTE IN QUESTO VOLUME

AVVERTENZA

INTRODUZIONE, ossia Discorso Storico-critico intorno

a Gajus ed alle sue Istituzioni

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