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petuum. nam et tutores testamento dati s guntur, quia fides eorum et diligentia a probata est; (et) curatores, ad quos no pertinet, set (qui) uel a Consule, uel a Praeside prouinciae dantur, plerumque no tisdare, scilicet quia satis idonei electi sun

COMMENTARII PRIMI FINIS.

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(Qui manca una pagina.)

§. 197. . . . . . quando abbia toccato l'età da potere solo disimpegnare gli affari propri. Sopra rimarcammo che le nazioni estere conservano eguali massime. (§. 189.)

§. 198. Per le stesse ragioni nelle Provincie, li Presidenti delle medesime sogliono nominare curatori.

§. 199. Acciò poi che le sostanze dei pupilli e dei Curandi non vengano dissipate o diminuite dai loro tutori e curatori, il Pretore provvede che dessi come tali prestino cauzione.

§. 200. Ma questo non ha luogo in tutti li casi ; giacchè i tutori testamentari non sono tenuti a dare cauzione, mentre la loro buona fede ed il loro zelo sono stati riconosciuti dallo stesso testatore, e nemmeno sogliono esservi tenuti li curatori eletti non dalla Legge, ma dal Console, dal Pretore, o dal Preside della Provincia, in quanto che scegliendoli, il magistrato ha pur riconosciuto la loro idoneità.

FINE DEL PRIMO COMMENTARIO.

proposizione di un Tribuno. Prima della Legge Ort (anno di Roma 468) cum plebs in janiculum seces avevano già li Consoli Orazio e Valerio fatto passa legge: ut quod tributim plebs jussisset, populum te (anno 305 di Roma). Ciò fu confermato dalla legge Console Publicio: ut plebiscita omnes quirites tenerent 416 di Roma). La legge, e il Plebiscito assumevano i me dal Magistrato proponente.

§. 5. Si allude in questo § alla legge Regia, della quale Ein nelle sue Antichità Romane riporta un frammento che mincia così: FOEDVSQVE. CVM. QVIBVS. VOLET FAC LICEAT ITA. VTI. LICVIT. etc.

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§. 6. Sotto l'Imperatore Adriano, Salvius Julianus compilò dictum perpetuum, raccolta degli Editti dei Pretori, specie di Pandette, che fu confermato da un Senatuscon nell'anno 134. Questo Editto fu soggetto d'insegnamed ebbe commentarj dai Giureconsulti; ma anche in se i Magistrati fecero novelli Editti, come lo prova Gans suoi Scolj sopra Gajus p. 17. — È noto che August diviso col Senato le Provincie dell'Impero; da ciò origine la differenza di Provinciae populi romani Provinciae Caesaris.

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ritto di provarla esso stesso.

S. 33. Questo §. può completarsi nel modo se cautum est, ut Latinus si in perficiendo

non minus quam partem semissariam pat derit, jus quiritium consequatur.

S. 34. Uno Schiavo può divenire latino, libera acquistare il jus quiritium, liberato una s ratio), colla vindicta. Così deve interpreta a cui si riferiscono le parole dell' Epitome patronorum beneficio, id est si iterum ab mento, aut in ecclesia, aut ante Consulem civium romanorum privilegium consequuntu §. 42. Nell' anno di Roma 761 fu promulgata Caninia, tendente, come la Aelia Sentia, delle soverchie liberazioni di schiavi. La le nia pose limiti alle affrancazioni mediante t S. 45. Leggesi nell' Epitome: Nan si aliquis te manumittere voluerit, quam quot continet scriptus, ordo servandus est: ut illis tantum qui prius manumissi sunt, usque ad illum

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