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non può ripetersi ciò che fosse stato pagato in più per falsa causa nel legato di condanna; lo stesso sarebbe se un legato non fosse dovuto per questo o per quel motivo e che sia stato pagato nondimeno per errore.

§. 284. Altre erano le differenze un tempo, che ora più non sussistono. §. 285. In fatti, in addietro li stranieri potevano raccogliere i fedecommessi; e forse fu da ciò che ebbero origine, ma in seguito li stranieri perdettero questo diritto, ed abbiamo un senatusconsulto promosso da Adriano che fa ricadere al Fisco cotali fedecommessi.

§. 286. Parimenti li celibatarj, a cui era interdetto dalla legge Giulia di raccoglier eredità o legati, era ritenuto che potessero conseguirli per fedecommesso. Eziandio le persone senza figli, che per questo motivo, a tenore della legge Papia perdevano la metà delle sostanze ereditate o a loro legate, potevano conseguire tutto quanto fosse stato loro lasciato per fedecommesso; posteriormente però il senatusconsulto Pegasiano tolse ad essi la facoltà di conseguire oltre i legati e le eredità anche i fedecommessi, e quanto venisse loro lasciato per fedecommesso passerebbe a favore dei nominati nel testamento aventi figli, e in difetto al popolo, come si pratica pei legati, e per le eredità. §. 287. Si poteva anticamente per una ragione identica o simile lasciare per fedecommesso a una persona incerta, o a un postumo alieno, benchè non potessero essere nominati nè eredi nè legatarj; ma è stato deciso da un senatusconsulto proposto da Adriano pei fedecommessi quanto era in vigore riguardo ai legati ed alle eredità. §. 288. Così è indubitato, che col titolo di pena non si possa lasciare alcuna cosa, neppure in via fidecommissaria.

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§. 289. Set quamuis in multis iuris partibus longe latior causa sit fideicommissorum, quam eorum, quae directo relincuntur, in quibusdam tantumdem ualeant, tamen tutor non aliter testamento dari potest, quam directo, ueluti hoc modo: LIBERIS MEIS TITIVS TVTOR ESTO, uel ita: LIBERIS MEIS TITIVM TVTOREM DO: per fideicommissum dari uero non potest.

COMMENTARII SECVNDI FINIS.

§. 289. Benchè, generalmente parlando, li fedecommessi abbiano un' effetto più esteso dei legati diretti, ed in altri casi abbiano la stessa forza, nondimeno il tutore non può essere dato altrimenti, che in modo diretto, per esempio Cosi TITIUS SIA TUTORE DEI MIEI FIGLI, oppure: COSTITUISCO TITIUS TUTORE DEI MIEI FIGLI; in forma di fedecommesso non deve il tutore essere nominato.

FINE DEL COMMENTARIO SECONDO.

ANNOTAZIONI

AL SECONDO COMMENTARIO

§. 5. Nel Codice Veronese si legge *1*um, che potrebbe essere anche locum, e prima della parola ext*um*to*r (existumatur) v'erano due parole di cui resta m; forse omni modo. La restituzione di questo S cominciata da Göschen venne completata da Lachmann.

§. 7. Nelle Provincie a rigore non avrebbero potuto essere luoghi religiosi, perchè il dominio di quei fondi si considerava del popolo o di Cesare, ma siccome l'assenso loro recava seco qualche incommodo, si ebbero senz'altro religiosi per analogia.

SS. 9-14. Questi SS furono suppliti collo stesso Gajus Lib. II. Instit. alla L. 1. D. De Divis. rerum.

§. 14. In fine, si può supplire alla lacuna col seguente brano dell' Epitome: Incorporalia etiam sunt iura praediorum urbanorum uel rusticorum. Praediorum urbanorum iura sunt stillicidia, fenestrae, cloacae, altius erigendae domus, aut non erigendae, et luminum, ut ita quis fubricet, ut vicinae domui lumen non tollat. Praediorum vero rusticorum jura sunt: uia vel iter, per quod pecus, aut animalia debeant ambulare, vel ad aquam duci, et aquaeductus: quae similiter incorporalia sunt. Haec iura tam rusticorum, quam urbanorum praediorum servitutes appellantur. Vedi §. 31. S. 15. Le cose più preziose in Italia si dicevano res mancipi. I campi erano certo pei romani antichi preziosissimi, e così quanto ai campi si riferiva: Praedia italica, servitutes prae

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