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SEZIONE QUARTA

Del legati e fidecommessi (1).

CAPITOLO PRIMO

Dei Codicilli.

§. 736. I. Nozione e contenuto dei codicilli.

Codicillo è un atto qualunque d'ultima volontà che non è un testamento (2).

4. Può solo fare un codicillo colui che ha la testamenti-fazione (3).

2. Non si può per codicillo nè dare nè togliere una eredità, nè escludere

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Bibliografia: Doneau, Comm. jur. civ, VIII. Cujas, Recit. ad Dig. lib. XXX. e XXX1, nelle sue Opere, t. VII, p. 957, e seg. - Fr. Duarein, Comm. in lib. XXX, Dig. nelle sue Opere, p. 478, e seg. - C. Ch. Westphal, Hermeneutisch-systematische Darstellung der Rechte von den Vermaechtnissen und Fideicommissen, ingleichen von codicillen, ovvero Esposizione ermeneutica e sistematica dei legati e fidecommissi, come pure dei codicilli, parte 2. Leipzig. 1791. Lo stesso System der Lehre von den einzelnen Vermaechtniss-arten und der Erbtheilungsklage, ovvero Sistema delle diverse specie di legati e dell' azione in divisione. Leipzig. 1793. - Geyert, Grundzüge der Lehre von den Vermaechtnissen, ovvero Principj in materia di legati, Franfort, 1829.- Rosshirt, Die Lehre von den Vermaechtnissen, ovvero Dei legati. Heidelb. 1825, vol. II. - W. van Swinderen, Diss. de jure legatis. Groening. 1824. E.

nè sostituire a un erede diretto (4). È permesso con tutto ciò al testatore di nominare solo nel codicillo l'erede istituito nel testamento, e assegnargli in quest'atto la sua quota d'eredità (5). Tutte le altre disposizioni a causa di morte, in specie i legati e fidecommessi, possono farsi tanto in un codicillo che in un testamento.

3. Sono permessi più codicilli validi

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Hultmann, Diss. de jure legatorum. Lugd. Bat. 1826. -J. C. M. de Quertenmont, Spec. hist. exhibens quædam de legatis. Lugd.Bat. 1827. - G. B. Smallenburg, Quæstiones selecta e capite de legatis. Lugd.-Bat. 1828. (2) Ist. II, 25. - Dig. XXIX, 7. - Cod. VI, 36. Doneau, Comm. jur. civ. VII, 18, 19. - Em. Dunius, De veteri et novo jure codicillorum. Roma, 1752. J. van Dam. Diss. de codicillis. Traj. ad Then. 1811. - Sull' istoria dei codicilli, Hugo, Hist. du droit p. 768. Schweppe, Hist. du droit, §. 894. - Gans. Scolies sur Gajus, p. 330. fr. 8,

(3) Fr. 6, §. 3, D. XXIX, 7. . 2, D. ivi. fr. 2, D. XXX. Cost. 5, C. VI, 36.

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(4) §. 2, J. II, 25. fr. 2, §. 4; fr. 10, D. XXIX, 7. - Cost. 2, 7, Ć. VÍ, 36. 11 soldato qui fa eccezione, fr. 36, pr. D. XXIX, 1.

(5) Così il testatore può dire « instituisco per mio erede quello che nominerò nel codicillo » e « un tale sarà mio crede per la parte che determinerò nel codicillo; fr. 36, 77, D. XXVIII, 5.

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l'uno separato dall'altro (1). Nullameno la disposizione inserta in un primo codicillo, opposta ad un' altra di un codicillo posteriore, si ha per non fatta (2).

§. 737. II. Specie dei codicilli.

§. 738. III. Della forma dei codicilli.

Il codicillo pnò farsi in scritto e a voce (5); l'antico diritto non esigeva a tale effetto alcuna solennità nelle forme (6). Ma il diritto nuovo esige per i codicilli una forma esterna e dà luogo alle seguenti distinzioni:

4. Il codicillo posto in essere davanti una pubblica autorità, non abbisogna d'altre formalità.

2. Chi può fare un testamento privilegiato, può fare del pari un codicillo e gode dei privilegj stessi del testamento (7).

Per diritto nuovo, qualunque codicillo vien riguardato come un comando che il defunto dirige al suo erede. Vi ha una differenza fra i codicilli, secondochè l'erede succede ab intestato o per testamento; nel primo caso, cioè a dire quando non esiste testamento, i codicilli sono codicilli ab intestato facti; si debbono consi- 3. Bisogna inoltre, che in generale derare come diretti all'erede intestato, cinque testimonj assistano alla cone sussistono e cadono di per se stes-fezione del codicillo privato (8). Debsi (3). Nel secondo caso, si dicono codicilli ad testamentum facti, ove esistano a lato d'un testamento. Se da questo sono espressamente confermati, lochè il testatore può fare tanto in præteritum quanto in futurum, diconsi codicilli testamento confirmati. Tutti i codicilli che accompagnano un testamento sono diretti all'erede testamentario, e debbono considerarsi come facienti parte del testamento istesso; essi sussistono, cadono, e tornano a vivere con lui (4).

(1) §. 3, J. II, 25; fr. 6, §. 1, D. XXIX, 7. (2) Cost. 3, C. VI, 36. (3) Fr. 3, pr.; fr. 8, §. 1; fr. 16, D. XXIX, 7.

(4) Fr. 2, §. 2; fr. 3, §. 2; fr. 8, pr.; fr. 14, pr.; fr. 16, in fine, D. ivi. Nell'antico diritto i codicilli fatti prima del testamento dovevano esser confermati da lui se erano destinati a ottenere i loro effetti; fr. 5, D. ivi. In seguito del §. 1, J. II, 25. Quest obbligo non è più richiesto: i codicilli fatti antecedentemente restano validi quand' anche non siano confermati, dall'epoca in cui è certo che il testatore non ha variata volontà.

(5) Fr. 5, §. 1, D. XLII, 1. - Cost. 13, C. I, 2.

(6, §. 3, J. II, 25.

(7) Fr. 8, . 4, D. XXIX, 7.

(8) Quando il §. 3, J. II, 2, dice « Codicilli nullam solemnitatem ordina

bono essi avere la capacità richiesta ai testimonj testamentarj (9), debbono esser convocati, e se il codicillo è in scritto, debbono apporvi la loro firma; non è però necessario il loro sigillo (10). Quanto alla firma di chi fa il codicillo, hanno luogo le medesime regole dei testamenti scritti (44).

4. Giusta l'ultima disposizione di Giustiniano, un legato e un fidecommesso possono perfezionarsi senza altra formalità che una domanda fatta all' erede di restituirli; il fidecommissario può deferire il giuramento

tionis desiderant » non si tratta che del diritto antico. Secondo la disposizione generale della Cost. 8, §. 3, C. VI, 36, l'assistenza di cinque testimonj è sempre richiesta, in conseguenza anche nei codicilli confermati con testamento. Pure quanto a quest' ultimi molti autori pensano che non è richiesta veruna solennità.

(9) Non vi è dubbio, che secondo il §. 11, J. II, 10, i legatarj e i fidecommissarj possano essere testimonj in un codicillo.

(10) Cost. 8, §. 3, C. VI, 36. - Bisogna osservare, per il codicillo di un cieco, le stesse formalità che pel suo testamento; Cost. 8, C. VI, 22.

(11) Cost. 28. §. 1, C. VI, 23. - Ordinariamente si dice che la firma di quello che fa il codicillo non è richiesta a motivo del fr. 6, §. 1, 2, D. XXIX, 8; ma questo passo parla del diritto antico.

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all'erede che nega il fatto allegato, per provare l'esistenza del fidecommesso (1).

§. 739. IV. Della clausula codicillare. 1. Nozione (2).

Quindi, la confezione d'un codicillo non richiede le tante formalità d'un testamento, e quanto al contenuto, non vi è cosa che importi quanto la nomina di un erede diretto e la riserva dovuta ai legittimarj in un testamento; egli è dunque possibile che una disposizione d'ultima volontà la quale, secondo la intenzione del defunto era destinata a valere come testamento, conservi nullameno le condizioni necessarie a un codicillo, mancandole quelle del testamento. In tali casi, la disposizione d'ultima volontà continua a sussistere, allorchè il testatore ha espressamente dichiarato, che se il suo testamento non varrà come testamento, valga nullameno come codicillo. Questa dichiarazione del testatore, dicesi al presente clausula codicillare (clausula codicillaris) 3).

nel primo caso, al contrario, essa fa riguardare il testamento come un codicillo, e lascia sussistere, come fidecommesso, le disposizioni che vi si contengono (5).

1. Allorchè, in queste circostanze, esiste un testamento anteriore valido, l'eredità vien deferita all'erede istituito in questo testamento come erede diretto (6); ma questi deve restituirla come eredità fidecommissaria, all'istituito nel secondo testamento accompagnato da clausula codicillare.

2. Ma allorquando non esiste testamento anteriore valido, l'eredità ritorna direttamente agli eredi intestati, i quali sono in obbligo di restituirla come fidecommesso (7). Nell'un caso e nell'altro, l'erede diretto ha diritto alla quarta Falcidia e Trebellianica (8).

3. Del rimanente, allorchè un testamento è provvisto della clausula codicillare, l'erede istituito ha la scelta di riconoscerlo come testamento o come codicillo: dacchè egli ha scelto, non può tornare a scegliere: è non ostante permesso ai genitori istituiti nel testamento, non menochè ai discendenti agnati del defunto fino al quarto grado, e ai discendenti coRiesce superfluo l'aggiungere questa gnati fino al terzo grado, che hanno clausula, ove tutte le condizioni e dapprima sostenuto la validità delformalità dei testamenti siano state l'ultima volontà come testamento, ma osservate. Ma, in caso contrario, sono che sono stati respinti dalla loro state o no osservate le formalità ne- azione e l'hanno ritirata, di consercessarie a un codicillo. In tal caso la vare a questa disposizione i suoi efclausula non sorte alcun effetto (4); | fetti, come codicillo. Ma, se in prin

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S. 740. B. Suo effelto.

(1) Cost. 32, C. VI, 42. - §. 12, J. II, Vedi più abbasso il §. 706. (2) Sam. Stryck, De clausula codicillari, nelle sue Dissert. jurid. Francof. vol. I, n. 18. C. F. Tauchert, Diss. de clausula codicillari. Halæ 1828. R. Sickel, Diss. de vi clausulæ codicillaris in test. nullo. Lips. 1829.

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(3) Fr. 29, §. 1, D. XXVIII, 1. Cpr. fr. 88, §. 1, D. XXXI. Cost. 8, §. 1, C. VI, 36. Questa clausula non si sottintende; ciò resulta dal fr. 1, D. XXIX, 7; e fr. 41, §. 3, D. XXVIII, 6, combinati col fr. 29, pr. D. XXVIII, 1, fuori che nel testamento di un soldato; fr. 3, D. XXIX, 1.

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cipio l'hanno accettata come codi- | appresso di farla valere come testacillo, non ponno più pretendere in mento (1).

CAPITOLO SECONDO

Dei legati e fidecommissi singolari (2).

S. 741. I. Nozione del legato e fidecommesso singolare.

S. 742. II. Istituzione del legato.

Un legato o un fidecommesso può lasciarsi in qualunque atto d'ultima volontà, sia per testamento, sia per codicillo. Vi ha di più una disposi

Il testatore che, per diritto romano, voleva lasciare una cosa a qualcuno, poteva farlo in due diversi modi: per legato e fidecommesso sin-zione rimarchevolissima di Giustigolare (legalum, fideicommissum singulæ rei) (3). Il legato era, nell' antico diritto romano, una disposizione fatta dal defunto, con parole imperative, che dovevano dall'erede soddisfarsi (verbis directis et imperativis) (4). È per questa ed altra specifica che il legato distinguevasi dal fidecommesso singolare, che il defunto lasciava, pregando l'erede o un legatario di accettarlo (verbis precativis) (5); ma Giustiniano tolse questa differenza, equiparando i legati ai fidecommessi (6). Tuttociò dunque che noi saremo a dire dei primi è applicabile anco ai secondi.

(1) Cost. 8, pr. §. 1, 2. C. VI, 36. Vedi i fonti e gli scritti indicati, p. 350 nota 2, e in specie Ist. II. 20. Dig. XXX, XXXI, XXXII. - Cod. VI, 37.

(3) In alemanno vi è una sola parola per indicare i legati è i fidecommissi « Vermaechtniss » nè il latino nè il francese hanno espressione equivalente: i giureconsulti romani si servono della parola relinquere; fr. 5, pr. D. XXXI. fr. 14. §. 3, D. XXXIV, 1.

(4) §. 1, J. II, 20. « Legatum est donatio quaedam a defuncto relicta, ab herede praestanda » fr. 116, pr. D. XXX. << Legatum est delibatio hereditatis, qua testatores ex eo, quod universum heredis

niano (7), a norma della quale, qualunque legato o fidecommesso, comunque posto in essere senza alcuna formalità, a voce o in scritto, deve sortire i suoi effetti, se colui che ne è onorato può fornirne la prova, deferendo il giuramento a quegli, il quale è incaricato d'accettarlo. Lochè i moderni dicono legatum s. fideicommissum heredi præsenti injunctum. Se colui che è onorato del legato vuol fornirne la prova in altra guisa, egli non può pretendere il legato se non quando è stato fatto in un testamento o in un codicillo in regola; ma è certo che anche in questo caso, la prova può fornirsi per la delazione del giuramento.

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S. 743. III. Delle persone che possono intervenire in un legato.

Relativamente alle persone che intervengono in un legato, bisogna os

servare:

1. Può far legati solo colui che ha la testamenti-fazione attiva (1).

2. Non può lasciarsi un legato che a colui che ha la testamenti-fazione passiva (2).

3. Chiunque riceve qualche cosa dalla eredità d'un defunto può esser gravato dalla soddisfazione d'un legato (3). Contuttociò, un legatario non può essere obbligato a restituire più di quanto ha ricevuto in forza d'un testamento (4). Se il testatore non designa la persona incaricata della soddisfazione d'un legato, l'erede è in obbligo d'accettarlo, e più essendo gli eredi, debbono, ciascuno in proporzione della sua quota ereditaria, soddisfare i legati che sono in obbligo d'accettare, se il testatore non ha specialmente indicato un tale erede per soddisfare un tal legato (5).

il

4. Il testatore non può incaricare l'erede di pagare un legato a se stesso (6). Quindi, esistendo più eredi e legando il testatore a uno di essi qualche cosa di tutta la sua eredità, per prelegato (prælegatum) (7), legato consiste realmente solo nella porzione, che i coeredi sono obbligati a dare in proporzione della parte ch'essi ricevono dalla eredità; l'altra porzione, che l'erede dovrebbe pagare a se stesso, in proporzione della sua quota ereditaria, la riceve come erede (8).

S. 744. IV. Obietto dei legali.
A. Generalità.

Tuttociò che il legatario può acquistare può del pari divenire obietto d'un legato (9), ove non gli appartenga per anco all'epoca in cui il legato ha vita (10), e ove gli procuri utilità (41). Esistendo queste condizioni, si può legare:

4. Tanto cose che atti da prestarsi a favore del legatario, essendo leciti (12).

2. Cose esistenti in futuro, ove sia

(1) Fr. 2, D. XXX. — fr. 114, pr. §. 1, 86; fr. 94, D. XXXV, 2. fr. 18, §. 3,

D. ivi.

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D. XXXVI, 1.

fr. 34, §. 12, d. xxx.

fr. 18, §. 2, D. fr. 75, §. 1, D. XXXI. XXXIV. 9. Sopra questa materia vedi J. Voorda, Interpret. et emend. jur. rom. II, 2-5. B. G. Pfeiffer, De praelegatis, Marb. 1798. - Nettelbladt, System. Entwickelung der Lehre von den Praelegaten, ovvero Esposizione sistematica dei legati per antiparte. - L. v. d. Pfordten, Diss. de praelegatis. Erlang. 1832.

(9) §. 4, J. II, 20, comb. col. fr. 49, §. 2. D. XXXI, ed il fr. 41, §. 1, D. XXX.

C. E. Francke, De legato rei commercio exemptae. Viteberg. 1788. - J. C. C. Glück, Comm. ad fr. 49, §. 2, leg. II, Erlang. 1817.

(10) §. 10, J. II, 20. - Meno che il testatore non gli abbia legata la cosa pel caso che l'avrebbe alienata, fr. 41,§. 2. 7. D. XXX. fr. 1, §. 2, D. XXXIV, (11) Arg. . 14, J. II, 20. fr. 114, §. 14. D. XXX.

(12) Fr. 12. D. XXXII. - fr. 112, §. 3. D. XXX.

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