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S.

710. B. Testamentum destitutum.

non possono mai in diritto civile di- | egli dichiari, in un codicillo o in ub venir validi, anche venendo meno in altro atto, che il suo testamento deve appresso la causa di nullità, giusta il conservare i suoi effetti (6). principio conosciuto : quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere (1). Quindi, quando un testamento era nullo, perchè non couteneva l'istituzion dell'erede o' la diseredazione d' un legittimario (2), e che questi moriva vivente il testatore, il testamento era nullo, per diritto civile, ma il pretore lo lasciava sussistere dando all'erede istituito la bon. poss. secundum tabulas (3).

§. 709. II. Testamenti invalidi in seguito. A. Testamentum irritum.

Un testamento valido in principio può divenire invalido in progresso per diversi motivi.

A. Quando il testatore subisce una diminuzione di capo. Il testamento diviene per ciò inutile, irritum; egli è e rimane in tutto il suo contenuto in- | valido per diritto civile (4). Ma se il testatore ricupera, innanzi di morire, lo stato (statum) che la diminuzione di capo gli ha tolto, il pretore mantiene il testamento e dà agli eredi in quello istituiti la bon. poss. secundum tabulas (5). Nullameno se il testamento è divenuto inutile per minima diminuzione di capo del testatore, esso non vale, anco ritornando il testatore sui juris, tranne il caso in cui

(1) Fr. 29, 201, 210, D. L, 17. Pr. J. II, 13. Questa causa non rende invalido il testamento di un soldato, perchè egli non è tenuto alle regole dell' instituzione dell' erede, e dell'esclusione dei legittimarj. Cost. ult. C. III, 28. - Cpr. Nov. 123, c. 19. fr. 37, §. 2, D. XXIX, 4. Vedi sopra il §. 654, nota 10. Ma il soldato deve aver conosciuto l'esistenza dei legittimarj, fr. 7, D. ivi. Cost. 10, C. VI, 21. (3) Gajo, II 123. fr. 12, pr. D. XXVIII, 3. Kock, Bonorum possessio, p. 311 328, 347, 438, 440, e Hugo in quest' opera, nelle Gætt. gel. Anz. 1799, Valett. Pandectes, §. 1008.

p. 189.

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(4) Ulpiano, XXIII, 4, 5. - Gajo, II,

B. Quando l'erede istituito nel te-stamento non vuole o non può divenir tale, sia che divenga incapace dopo l' istituzione, sia che non si compia la condizione alla quale la istituzione è subordinata, il testamento è destituto, destitutum; ma bisogna che non vi sia coerede nè sostituito, che rimpiazzi quello che manca: un simil testamento, per l'antico diritto, diveniva invalido in ogni sua disposizione (7). Ma non è lecito all' erede intestato istituito nel testamento di rifiutare la successione ex testamento, e di accettarla ab intestato collo scopo di annullare i legati, a menochè il testatore non gli abbia espressamente accordata questa facoltà (8). Bisogna del pari stabilire, dopo le nuove disposizioni di Giustiniano in materia di fidecommissi e di legati, che un testamento non può più divenir destituto per la repudia dell'erede istituito, in danno dei legatarj e fidecommissarj (9).

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1

ruptum, lo che può avvenire in due
diversi modi:

§. 712. 2. Per cangiata volontà del testatore.

a) Revocando il testamento senza annullarlo, o senza farne un nuovo. Ma questa semplice revoca, non sorte effetto che allorquando è fatta alla presenza di tre testimonj, o innanzi alla giustizia, e decorso il lasso di 10 anni dalla confezione del testamento (6).

1. Se dopo la confezione del testamento, sopraggiunge al testatore un erede legittimario, di cui il testamento 1. Il testamento inoltre è rotto non fa menzione, o sufficiente men- quando il testatore cangia di volontà, zione (testamentum ruptum per agna- lo che gli è sempre permesso: amtionem postumi); questo erede legit-bulatoria enim est voluntas defuncti timario può sopraggiungere, sia per usque ad vitæ supremum exitum (5). legittimo nascimento, sia per legitti- Il testatore può cangiare di volontà: mazione, sia per adozione, o perchè alcuno che fin allora non era che mediatamente sotto la sua patria potestà, vi passa direttamente (1). Nell'antico diritto, il testamento così rotto, diveniva invalido in ogni sua disposizione (2); ma per diritto nuovo, non è tale che quanto all'istituzione dell'erede, per causa della non esclusione formale del postumo (3). Il testamento rotto per la sopravvenienza del postumo, è sempre invalido per diritto civile, anche quando il postumo muore prima del testatore, o quando cessa d'essere suo legittimario. Nulla meno, in tal caso, il pretore accorda all'erede istituito la bon. poss. secundum tabulas (4).

(1) Gajo, II, 138-145, e Gans, Scolies, sopra questi §§., pag. 296. - Ulpiano XXIII, 2, 3. - §. I, J. II, 17. - §. 1, 2, J. II, 13. - §. 2, J. III, 1. - fr. 29, D. XXVIII, 2. fr. 3, §. 3, D. XXVIII, 3. Cost. 4, C. VI, 29. Il testamento di un soldato non si rompe per la sopravvenienza di un postumo; fr. 7, 8, D. XXIX, 1.

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(2) §. 1, J. II, 13.

(3) Nov. 115, c. 3.

(4) Fr. 12, pr. D. XXVIII, 3.

(5) Fr. 4, D. XXXIV, 4. - P. Greve, Diss. de mutatione et revocatione testamenti tam quoad modum, quam quoad effectum. Gott. 1789.

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(6) Cost. 6
Cod. Teod. IV. - Cpr.
colla Cost. 27, C. VI, 23, e §. 7, J. II 17.
(7) Dig. XXVIII, 4. - Cost. 30, C. VI,
23. Quanto al testamento annullato per
caso o perduto, vedi fr. 1, §. 3, D. ivi.
fr. 1, §. 3, 7, D. XXXVII, 2. - fr. un. D.
XXXVII, 2. Cost. 11, C. VI, 23.

(8) Gajo. II, 144. - §. 2, J. II, 17.-
fr. 2, D. XXVIII, 3. Se il testatore ha
dichiarato nel suo secondo testamento che

b) Distruggendo con proposito il suo testamento; ma egli non annulla per tal modo che la parte che distrugge o cancella (7).

c) Facendo un nuovo testamento (8); questi annulla di pieno diritto il primo, anche quando il testatore non ne faccia espressa menzione (9); ma bisogna che il testamento sia valido (40); e se in seguito il testatore l'annulla nell'intenzione di far rivivere il primo, questi riman sempre nullo per rigore di diritto civile, ma il pretore

dovesse essere egualmente mantenuto il primo, egli resta valido come fidecommisso. §. 3, J. H, 17. - fr. 12, §. 1, D. XXVIII, 3.

(9) Á riserva del soldato, qui cum pluribus testamentis decedere potest, gli eredi instituiti in più testamenti devono in questo caso considerarsi come coeredi; fr. 19, pr. D. XXIX, 1.

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(10) Gajo, II, 144. §. 7, J. II, 17. fr. 2, D. XXVIII, 3. Cost. 21, . 3, C. VI, 23. - Meno che nel precedente testamento perfetto non si abbia escluso gli eredi ab intestato, e che si abbiano instituiti nel seguente testamento, ma incompleto nella sua forma esteriore: in questo caso il secondo testamento mantenuto, non come testamento ma come ultima voluntas intestati, ed il primo testamento è annullato se cinque testimonj ne depongano con giuramento. Cost. 21, §. 3, cit. - A. F. Schott, Diss. ad orationem Pertinacis de test. post. imperf. prius perfectum haud infirmante. Lips. 1765.

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SEZIONE TERZA

Dell' acquisto della successione (1).

CAPITOLO PRIMO

Dell' acquisto in generale.

§. 715. Specie d'acquisto.

Ogni acquisto di successione presuppone essere stata essa deferita (2). Ma quando la dichiarazione della successione ha avuto luogo, sia per testamento, sia ab intestato, occorre, quanto all'acquisto di lei, una distinzione.

1. Quando è stata deferita per diritto civile (hereditas, in senso stretto), vi sono tali persone che non possono dispensarsi dall' acquistarla, vale a dire, che esse debbono di necessità divenire eredi; esse rivestono questa qualità (ipso jure), al momento della delazione, anche quando lo ignorino. Altre persone, al contrario, sono libere d'acquistare o di rifiutare, e non acquistano in realtà che facendone una dichiarazione di volontà espressa o tacita (3).

no

2. Il diritto di successione pretorio

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XXIX, 2. Cod. VI, 30. Biblioteca: Doneau, Comm. jur. civ. VII, 1, 13. J. Einestres e de Monsalvo, Præl. ad tit. Dig. de acquirenda vel omittenda hereditate. Nella Præl. Cervar. pag. 226. C. C. Westfal, Comm. syst. sur les lois de production et d'ouverture des testaments, d'acceptation et de répudiation de la succession, des droits et

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liberi ed eredi al momento stesso della morte del loro padrone (4).

2. Gli eredi suoi del defunto (sui heredes), che debbono acquistare la successione per diritto civile, poco importando che siano chiamati in forza di un testamento o ab intestato (2). Per distinguerli dai servi, eredi necessarj (servi necessarii), si dicono egualmente eredi suoi e necessarj (sui et necessarii heredes) (3). Il Pretore accordava però agli eredi suoi e necessarj, ma ad essi soli, la facoltà di rinunziare alla successione paterna (potestas abstinendi). L'erede suo che profitta di questo benefizio, non cessa d'essere erede, qualità che egli acquista di pieno diritto dal momento della morte di suo padre, quia semel heres semper heres manet; ma il pretore lo riguarda come non erede (4), e questa finzione produce

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(1) Gajo, II, 153, 154. Ulpiano XXII, 11. §. 1, J. II, 19. Questo in dica pure il motivo dell' instituzione dei suoi proprj schiavi.

(2) Fr. 14, D. XXXVIII, 16. - Soprattutto fr. 11, D. XXVIII, 2. Gajo, II, 157. - Ulpiano, XXII, XXIV. - Acquistano egualmente la successione quando Sono infanti e pazzi (infantes, furiosi), perchè non è ricercata la loro volontà. §. 2, 3, 8, J. III, 1. - Cost. 7, §. 2, C. V, 70. Nondimeno se un erede necessario è instituito sotto la condizione « si volet » non acquisterà la successione che dichiarando la sua volontà; fr. 12, D. XXVIII, 7. fr. 86, D. XXVIII, 5.

(3) Sui heredes quanto all' acquisto necessario della successione, sono tutti quelli i quali si trovano sotto la potestà del defunto fino alla di lui morte, senza distinzione se gli siano soggetti direttamente o indirettamente, purchè in quest'ultimo caso la successione sia stata loro deferita realmente: Gajo, II, 156. Ulpiano, XXII, XXIV, §. 2, J. II, 19. fr. 6, §. 5, D. XXIX, 2. fr. 1, §. 8, D. XXXVIII, 16. fr. 7, D. XXXVIII, 6. Di diversa opinione sono F. L. A. de Lassberg, Comm. exhib. observat. ad jus heredis præsertim ratione nepotis. JeMühlenbruch, nella continæ, 1821. nuazione del Comm. di Glück, parte 36. P. 140.

(4) Fr. 12, pr. D. XI, 1. « Prætor

lo effetto che l'acquisto della successione non ha per lui altre conseguenze, e che non gli reca profitto nè danno. Non è dunque obbligato ai debiti, nè ai legati, ma il testamento non è infermato pel suo astenersi (5). Nullameno, l'erede suo non può usare di questo diritto che finchè non si è mescolato nella successione e che non nè ha tolto alcun oggetto (6).

§. 717. II. Acquisto volontario
per adizione (7).

Tutti gli altri eredi che non rivestono la qualità di necessarj non acquistano di pieno diritto la successione, ma solo facendone adizione, cioè dichiarando accettarla (8). Ma dipende però dalla loro volontà d'accettare la successione o rinunziarla (9). È questa la ragione che gli fa appellare eredi

eum,

loco »>.

qui abstinuit, non habet heredis

(5) Gajo, II, 158-163. - Ulpiano, XXII, XXIV. fr. 57, D. XXIX, 2. fr. 30, §. 10, D. XL, 5. << Non est sine herede qui suum heredem habet, licet abstinentem se ». - Cpr. fr. 9, D. XXXVII, 7. fr. 44, D. XLII 1. fr. 27, §. 3, D. XXXVI, 1. fr. 12, D. XXVIII, 6. - Vinnio, Sel. quæst. II, 23. G. L. Boehmer, Electa jur. civ. I, p. 94. J. C. Koch, Diss. de liberis suis heredibus ad probationem abstentionis non obligatis. Giess. 1766. Van Goethem, Diss. de suo herede. Lugd. 1786.

(6) Fr. 71, . 3-8; fr. 91, D. XXIX, 2. Frattanto gl' impuberi potevano invocare questo benefizio, anche dopo essersi immischiati nella successione, ed il pubere otteneva facilmente la restituzione; fr. 11, 12, 57, D. XXIX, 2. Cpr. con il . 5, J. II, 19. - Gajo, II, 163. La prova che l'erede si è immischiato nella successione deve altronde esser fornita

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