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ricianus, Papirius Justus (1) To | cellus, Cæcilius Africanus, Elius rentius Clemens,* Volusius Macia- Marcianus, Pomponius (3), Cervinus (2). *Emilius Macer, *Calli- dius Scævola (4), e in special mostralus, Triphoninus,* Ulpius Mar- do Gajus (5). Emilius Papinia

(1) P. E. Pipers, De Papirio Justo Jcto. Lugd. Bat., 1824.

(2) Noi abbiamo di lui auco un piccolo trattato sulla divisione dell'as, pubblicato primieramente da Sichard, nella sua edizione del Breviarii Alariciani (Basil., 1528); in seguito nel Grevio, Thes. antiq. rom., t. XI, p. 1705; infine col titolo: L. Volusii Mociani assis distributio, et Balbi mensoris de asse libellus. Emend. et edid. Ed. Boecking. Bonnæ, 1831.

(3) Egli è l'autore dell' Enchiridion juris, di cui un gran frammento, sui fonti del diritto, i magistrati e giureconsulti fin sotto Adriano è stato inserito nelle Pandette (fr. 2, D. 1, 2.). Sexti Pom

ponii de origine juris et omnium magistratuum et successione prudentium fragmentum; ed. Chr. Gli. Haubold. Lips., 1792. Le spiegazioni del Cujacio, Bynkersoek ed altri su Pomponio, si trovano riunite nel J. C. Uhlius, Opusc. ad histor. jur. et max. ad Pompon. enchiridion illustr. pertin. Hala, 1735. Abbiamo in oltre del suo Liber singularis regularum, un piccolo frammento sull'indivisibilità delle servitù. Vedasi Cramer, Magazzino di diritto civile di Hugo, t. VI, p. 1. - Barkow, nel Giornale critico di Tubingue, t. IV, , p. 190. - Schunck, Annales, t. VII, p. 127. - Fragm. Sexti Pomponii, cura ed. Boecking. Bonnæ, 1831.

(4) G. Lud. Conradı, De vita et scriptis Q. Cervidii Scævolæ. Lips., 1755.

(5) Sopra i suoi scritti vedasi Bach, Hist., III, 2, sect. 5, §. 14, 15. - Zimmern, t. I, §. 93. L'opera la più importante di Gajo è quella che intitolasi "Institutiones, perchè è il fondamento delle Institute di Giustiniano. Per molto tempo egli non fu da noi conosciuto che per ciò, che ne abbiamo nel Breviarium Alari

cianum (§. 59.). Si trova in Schulting, Jurispr. antej., p. 1, e nel Jur. civ. antej. de Berlino, t. I, p. 187; ultimamente fu dato di nuovo in luce, con osservazioni critiche, da Ed. Boecking, sotto il titolo seguente: Gaji, Institutionum libri duo et fragmentum Papiniani ex lege romana Visigothorum. Bonnæ, 1831. - Cf. Haubold, Inst. lit., t. I, p. 278. Fu solo nel 1816 che Niebuhr scoprì le vere Istitute di Gajo a Verona in un palinsesto

della biblioteca del capitolo di Verona. Questo Codex Veronensis è stato stampato secondo una copia, che ne fu fatta, nel 1820, da Goeschen, Becker e Bethmann-Hollweg; è comparso sotto il titolo di Gaji, Institutionum commentarii IV e codice rescripto bibliothecæ capitularis Veronensis auspiciis regiæ scientiarum Academiæ Borussicæ nunc editi. Berol., apud Reimer, 1820, in 8. Evvi una prefazione di Goeschen, in cui vengono particolarizzate le circostanze di questa scoperta: vi è esposto lo stato e l'antichità di questo codex, egualmentechè il modo, con cui è stato decifrato; e fa noti del pari gli scritti, in cui apparvero i primi schiarimenti su questa nuova scoperta. Il testo, che presenta pur tuttavia delle numerose lagune, è arricchito di osservazioni di parecchi dotti, soprattutto di Hugo, Savigny, Humbold, Goeschen, Hollweg, e Biener. Vi si trova come supplemento alla pagina 339 un frammento rinvenuto parimente a Verona insiem con Gajo, e che s'intitola: Fragmentum veteris Jcti de jure fisci.

Nel 1824 comparve la seconda edizione di Gajo, pubblicata accresciuta e corretta da Goeschen; questa edizione fu notabilmente arricchita e rettificata dalla collezione, che fece Blume col Codex Veronensis, e si fece tesoro delle osservazioni critiche di altri dotti.

Il testo di Gajo, ristampato dopo la 1. edizione di Berlino, si trova anche nella Ecloga juris civilis, qua cum Justinianeis Institutionibus Novellisque 118 el 127 continentur Gaji Institutionum commentarii IV, Ulpiani regular. liber singularis, Pauli sententiarum libri V, et breviora quædam veteris prudentia, monumenta, etc. Parigi, 1822. Si trova anche in Gaji Institutionum comm. IV. Leipzig, presso Hartmann, 1825.

Una nuova revisione critica del testo a), quanto al solo IV libro di Gajo, ma accompagnata da mille rettificazioni, spiegazioni e note, ha per titolo. Gaji Jcti Institutionum commentarius quartus sive de actionibus. Recensuit, restituere conatus est adnotationem perpetuam librumque observationum adjecit Aug. Guil. Heffter. Berol., 1827, in 4. Vedasi Unterholzner.

nus (1), Domitius Ulpianus (2), * Ju- | lius Paulus (3) e Modestinus (4). Al

nel Giornale critico di Tubinga, t. IV, p. 197. - b) Di tutto Gajo, sotto il titolo: Gaji Institutionum commentarii IV. cura Aug. Guil. Heffter. Bonnæ, 1830, in 12.; c) Una composizione delle Istitute di Gajo e di Giustiniano, è comparsa col titolo di: Gaji et Justiniani Institutiones juris romani. Recognoverunt annotationem adjecerunt conjunctasque ediderunt Clem. Aug. Klenze ed El. Boecking, nel Giornale critico di Tubinga.

Si ha ancora il principio d'una traduzione alemanna di Gajo col titolo: Gl'Istitute-Commentaris di Gajo; tradotto dal latino e accompagnato di note da Ch. Ulrich Hans de Brockdorff, t. I, Schleswig. 1824: - Esiste poi una traduzione francese: Istitute di Gajo, tradotte in francese da G. B. E. Boulet con note. Parigi, 1827-28.

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Fra le opere date in luce su Gajo, distinguonsi: Guil. Ant. Henr. Diffmar, De ætate, studiis ac scriptis Gaji Jcti romani, spec. I. Lips., 1826. Ch. Gottl, Haubold, Oratio: quantum fructum ceperit jurisprudentia romana et universa antiquitatis cognitio e recens inventis Gaji Institutionibus genuinis (1820). In ejusd. opusc. ed. Wenck, p. 665. Ed. Schrader, negli Annali di Heidelberg, 1823. Puchta, Diss. civiles, n. 4. Kopp, Sull'età del manoscritto di Gajo trovato a Verona, nel Giornale per la giurisprudenza istorica, t. IV, n. 7. Ed. Gans, Scolie su Gajo. Berlino, 1821.-G. B. Brinkmann, Notæ subitaneæ ad Gaji Institutionum commentarios. Slesvici et Lips., 1821. W. Van. Swinderen, Colletio Institutionum Justiniani cum Institutionibus Gaji Veronæ inventis, inde ab initio usque ad locum de tutelis; in Annal. acad. Groening., 1821. - Ever. Dupont, Disquisitiones in commentarium IV Institutionum Gaji recenter repertarum. Lugd. Bat., 1822. - C. C. D. Unterholzner, Conjecturæ de supplendis lacunis, quæ in Gaji Institutionum commentario IV occurrunt Wratislav., 1823. Su quest'ultima opera, veggasi Dupont, nella Themis, t. VI, p. 86. - H. E. Dirksen, Critica di diversi passi delle Istitute di Gajo, nei Saggi di critica e di spiegazione dei fonti del diritto_romano. Leipzig, 1823, p. 104. Chr. Frid. Elvers, Promptuarium Gajanum. Goett., 1824. G. Potter van Loon, Collatio Institutionum Justinianearum cum Gaji institutionibus Verona inventis. Græning.,

1823. Con. Jac. Van Assen, Adnotatio ad Institut. Gaji commentarios, lib. I, 1826. Ph. Ed. Huschke, Commentarj alla critica e all'interpetrazione delle Istitute di Gajo; nei suoi Studj sul diritto romano. Breslau, 183., p. 168-337. Gajo e i suoi commentari nel Giornale letterario d' Jena, 1825, n. 147-151. Schrader nel Giornale critico di Tubingue per la giurisprudenza, t. I, cahier I, p. 138-145. Pernice nella Enciclopedia d'Ersch e Gruber, parte 14 su Gajo.

Fra i suoi numerosi scritti le sue Res quotidianæ s. Aurea, sembrano essere stato un libro molto stimato. Si suppone o che questo libro fosse un nuovo lavoro sulle sue Istitute, oppure che contenesse soltanto delle addizioni, delle rettificazioni e spiegazioni di alcune materie; se ne servi egualmente Giustiniano. Prœm. J. §. 6. Goeschen, nel Giornale per giurisprudenza istorica, t. I, p. 54. - De Buchholz, nel Magazzino civile d' Hugo, t. VI, p. 228, e Hugo., ibid., p. 262.

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(1) Noi non abbiamo più dei suoi scritti (vedasi Bach, l. c., §. 19) che ciò che si contiene nelle Pandette, nei Vaticana fragmenta, e nella Collectio legum Mosaicarum et romanorum, e il breve passo De pactis inter viram et uxorem, tutto infine del Brev. Alariciani. Schulting, p. 810, nel suo Jus. civ. Antej., Berol., t. I, p. 245 cita egualmente questo passo. Ved. Haubold, Inst. lit., I, p. 285.- Zimmern, t. I, §. 98.

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(2) Bach, l. c., §. 25-28. Nei suoi scritti, sono stati ricavati la maggior parte dei frammenti inseriti nelle Pandette. Oltre ciò abbiamo ancora di lui, Liber singularis regularum, che i moderni chiamano Fragmenta Ulpiani, perchè non è interamente completo; non ci è stato conservato che da un sol manoscritto il quale si trova ancora a Roma nella Biblioteca Vaticana. Su questo manoscritto, ved. Savigny e Hugo nel Magazzino civile di quest' ultimo, t. IV, n. 13, e Goeschen nel Giornale per la Giurisprudenza istorica, t. IV, n. 3. In prima pubblicato da Dutillet, ajutato dal Cujacio, sotto il titolo di Tituli XIX ex corpore Ulpiani. Parigi, 1440. Sulle edizioni che seguirono, ved. Hugo Index editionum fontium, dopo la sua edizione di Pauli sentent. receptæ. Berol. 1795. Haubold. Inst. lit. t. I, nell' Ecloga juris civilis. Parigi, 1822. - Hugo, p. 275. Si trova ancora in Schulting, p. 537, che ce

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ne ha dato un'edizione pubblicata a Berlino, nel 1788, poi un' altra nel 1811, dietro una copia esattissima del manoscritto vaticano; in seguito nel 1814, colla stampa del manoscritto istesso, come facente parte della nuova edizione, del Jus civile ante justinianeum. Questa edizione fu rivista e comparve a Berlino per la quarta volta nel 1812. L'ultima edizione è Domitii Ulpiani fragmenta, quæ dicuntur tituli ex corpore Ulpiani; ex recognitione, J. C. Bluntschli edidit. Ed. Boeking. Bonnae, 1831. - Conviene ancora esaminare particolarmente: Frid. ad Schilling, Diss. critica de Ulpiani fragmentis. Vratislaviæ, 1824. - Ejusdem animadversiones criticæ ad Ulpiani fragmenta, spec. I, II, Lips., 1830; spec. III, Lips., 1831.

(3) Bach, l. c. §. 30-35. - Haubold, 1. c. p. 276. La sua opera la più preziosa è quella che s'intitola: Sententiæ receptæ, in cui si è molto ricavato per le Pandette, e che noi non possediamo che nel Breviarium Alaricianum. Si trova in Schulting, p. 187. Fu pubblicato da Hugo, Berlino 1795, e forma oggi parte dell' edizione di Berlino del Jus civile antej., e dell' Ecloga juris civ., Parigi 1822. i Vaticana fragmenta contengono ancora molti estratti delle sue opere. Molti gli attribuiscono egualmente il Fragmentum veteris Jcti de jure fisci.

(4) Bach, l. c., f. 41. Un frammento delle sue Kegularum lib. III, de bonis libertorum si trova in Schulting; p. 801, e nel Jus. civ. Antj. Berol., t. I, p. 245. - La sua opera la più importante tratta De excusationibus tutorum et curatorum, in lingua greca e molti passi sono stati presi per le Pandette. Vedasi C. J. A. Kriegel, Antiqua versio latina fragmentorum e Modestini libro de excusationibus in Dig. obviorum in integrum restituta.

grande di scritti venisse dato in luce sul diritto (1). Ecco il modo, in cui posson distinguersi: 4. Commentarj sopra alcuni fonti del diritto, peculiarmente sulle Dodici Tavole, sull'Editto, su alcuni decreti del popolo e senatusconsulti; 2. Sistemi, compendiati col titolo di Institutiones, o di Regulæ, Definitiones; e Sistemi trattati con maggior diffusione sotto il titolo di Digesta; 3. Comentarj sui sistemi di altri giureconsulti, a cagion d'esempio, Libri ad Sabinum; 4. Mo

Lips., 1830. - Gusset, negli Annales di Heidelberg, 1832, quinterno 3., p. 434.

(1) Oltre le due opere originali di Gajo e di Ulpiano di cui abbiamo già parlato, quella di Paolo, ciò che ci è stato conservato degli scritti dei giureconsulti romani nel Breviarium Alaricianum, nella Collectio legum mosaicarum e nelle Pandette di Giustiniano, abbiamo ancora dei frammenti particolari di scritti del medesimo tempo, dei quali non conosciamo bene gli autori.

I. Il primo porta il titolo di Fragmentum regularum veteris Jcti de juris speciebus et manumissionibus. Ci è stato conservato dal grammatico Dosithée, e si trova in Schulting, p. 803, e nell' edizione di Berlino del jus antejustinianeum. Ved. su tal rapporto Haubold, l. c., p. 272. - Hugo, l. c., p. 992. Lo ha ultimamente corretto e pubblicato per Fr. Ad. Schilling, Diss. crit. de fragmento juris romani Dositheano denuo græce et latine edito. Pars prior. Lips., 1819. La prima parte contiene un esame critico del testo, la seconda deve racchiudere una spiegazione. Non bisogna confonderlo con questo frammento Dosithei magistri l. III continens Adriani imperatoris sententias et epistolas, che si trova ancora in Schulting, p. 855, e di cui dee farsi poco conto.

II. Il secondo frammento è detto Fragmentum veteris Jeti de jure fisci. Son pochi anni che fu ritrovato a Verona con Gajo; è stato pubblicato unitamente all'opera di quest'ultimo.

III. Il terzo frammento comparve sotto il titolo: Fragmentum græcum de obligationum causis et solutionibus, imprimis de stipulatione aquiliana ab Ang. Majo nuper in lucem protractum_iterum edid., et brevibus annot. illustr. Chr. Gl. Haubold, Lips., 1817 et in ejusd. opusc. ed. Wenck. et Stieber, vol. II, p. 347.

nografia, o trattati sopra alcune materie di diritto (libri singulares); 5. Scritti dei casisti, a cagion d'esempio, responsa epistolæ, quæstiones;

6. Controversie, discussioni, e per ultimo 7. i vari scritti, come, libri variarum lectionum, membranarum, differentiarum, ec.

QUARTO PERIODO

Da Alessandro Severo a Giustiniano (1). (255-550 dopo G. C.)

§. 49. Cambiamenti nell'impero

romano.

Dopo la morte di Alessandro Severo (255 dopo G. C.) l'impero Romano, già in si gran fiore, volgeva a gran passo alla total distruzione. Quelli, che giugnevano al trono, erano inalzati ed abbattuti a voglia de' pretoriani, ed in breve la costituzione si cambiò in un assoluto dispotismo militare.

La confusione, aggiunse il colmo, allorchè, regnando Valeriano (250260), dei popoli della Germania, gli Alemanni, i Franchi, i Goti, gli Eruli si rovesciarono sulle provincie romane. Abbenchè Diocleziano infondesse nell'impero qualche nuova forza, fu pur tuttavia sotto il regno di lui, che incominciò la divisione del l'impero istesso. Costantino (306307) riedificò l'antica Bisanzio, che, dopo ampliata ed abbellita, ebbe da lui il nome di Costantinopoli; ne formò egli la seconda città dell'impero e vi traslocò la sede del governo. Sotto il suo regno la religione cristiana addivenne dominante, e la lingua greca cacciò vie maggiormente dall' Oriente la lingua latina. Questi due avvenimenti assunsero di necessità una grande influenza sul diritto romano (2). L'impero fu di nuovo diviso fra i figli di Costantino, e in proceder di tempo i figli di Teodosio lo

(1) Hugo, pag. 962-1109.

Sull'influenza del Cristianesimo sul

smembrarono per anco; ad Arcadio l'Oriente, ad Onorio spettò l'Occidente (305). Abbenchè si restasse a questa divisione, nullameno le provincie romane, esposte agli attacchi ognor più violenti dei barbari, incontro a cui ben piccola resistenza potevasi opporre pei deboli imperatori d'Occidente, vennero successivamente ad essere invase. Alarico re dei Visigoti, assali, cominciando il secolo quinto. l' Italia e saccheggiò Roma. Gli Alani, i Vandali, e gli Svevi traversarono le Gallie, onde impadronirsi della penisola oltre i Pirenei, e di là far tragitto nell' Affrica; i Franchi, i Borgognoni, gli Ostrogoti si sparsero nelle Gallie, nell' Elvezia e sulle rive del Reno; la Gran Brettagna addivenne il retaggio dei Sassoni, ed Attila, che intorno il 450 rovesciò sulle Gallie cogli Unni devastatori, minacciò l' impero d' Occidente d' una imminente rovina. La corte di Costantinopoli era astretta a risguardar silenziosa le procelle, che si addensavano sull' Occidente: debole e in special modo ritenuta da una politica di egoismo non osava operare dei tentativi vigorosi per sottrarre quelle contrade alla servitù; Odoacre finalmente cancellò ogni reliquia della parte occidentale dell'impero romano (476). Questo antico dominio romano, ch'estendevasi sul mondo intiero, limitò fin

Diritto Romano, v. Haubold, Inst. juris romani hist. dogm. §§. 138, 139.

d'allora e per sempre i suoi confini al solo impero d'Oriente (1), che durò pur sempre fino all'anno 1453, epoca in che i Turchi se ne fecer signori.

§. 30. Cambiamento nel diritto

romano.

constitutiones personales, il cui disposto non riferivasi che ad alcune persone (4). A questa classe appartengono: a) i mandala, ordini o istruzioni degli imperatori pei magistrati; b) i decreta, decisioni su cause che giugnevano, per via di provocazione o di appello, al consiglio degl' imperatori, auditorium principis; c) i rescripta, risposte su questioni dubbie, espresse dagl'imperatori giusta le loro cognizioni e il diritto in vigore (5). Innanzi Costantino, le costituzioni degl' imperatori riducevansi per la maggior parte a decreti e rescritti; ma dopo Costantino, in maggior copia apparvero gli

de la loro importanza, in quanto che il cristianesimo spendeva molte idee antiche, e i costumi e l'idioma dell'Oriente differivano al tutto dai costumi e dall'idioma dell' Occidente.

I cambiamenti, che provò in questo periodo il diritto, vennero pressochè unicamente cagionati dalle costituzioni degl'imperatori e degli usi. Ognor più frequenti addivennero le costituzioni, a misura dei diritti, cui arrogavasi il dispotismo imperiale; infrattanto, quanto al lor contenuto, ed al loro scopo, le une dalle altre diffe-editti, e fu di sovente tanto più granrentissime (2). Le leggi propriamente dette, quelle soprattutto, ch'erano state emanate sotto i primi imperatori, montavano a ristrettissimo numero. Queste costituzioni nè riferivansi pure per la maggior parte al diritto privato; ma aveansi ad obietto il governo, peculiarmente le finanze, la guerra, e l'amministrazione delle provincie; niuna pressochè ve ne avea, avanti Costantino da cui si racchiudessero nuovi principii di diritto; limitavansi tutte a mostrare il come facesse d'uopo, in taluni casi, applicare il diritto vigente. Di tal guisa considerate, dividonsi in due classi: 1. Constitutiones generales, regole generali, a cui tutti erano astretti ad uniformarsi. A queste specialmente appartengono gli edicta o le leges edictales, che sole possono risguardarsi siccome vere leggi (3); 2. le

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S. 51. Decadenza della scienza del diritto.

La scienza del diritto, che sotto Adriano e i due Antonini era ascesa al più alto grado di perfezione, restò destituta del suo vigore e nella inazione, nè valse a mantenere il suo peso in mezzo all'interna distruzione, cui l'impero soffriva dalla morte di Alessandro Severo. Ogni cognizione rimase depressa, e l'antico spirito romano si abbassò sotto il giogo del dispotismo e della corruttela (6). Non mostrossi, in questo periodo, presso

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