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del pupillo, durante l'amministrazione (2). Per analogia, la prima di queste due azioni si accorda utilmente (utiliter) contro il curatore mentre questi può del pari intentar la seconda contro la persona di cui ha amministrato i beni (3). Il pupillo ha contro il protutore l'azione protutelæ directa, e questi del pari ha contro il pupillo l'azione protutelæ contraria (4).

3. Il tutore o il curatore che ha sottratto alcuna cosa dei beni del pupillo può esser perseguitato coll'azione de distrahendis rationibus, la quale è un'azione penale, e mira alla restituzione del doppio di ciò che è stato sottratto (5).

tutore. Al pari di quello egli dunque è responsabile del dolo, della colpa, e della diligentia quam in suis rebus. Se egli agisce animo tutoris; perchè altrimenti egli non si deve riguardare come negotiorum gestor, ed è responsabile come tale di tutte le cure, fr. 1, §. 1, 6; fr. 4, D. XXVII, 5.

(5) Fr. 1, f. 19-24; fr. 2, D. XXVII, 3. - Paul, II, 30.

LIBRO QUARTO

Diritti di successione (1).

SEZIONE PRIMA

Nozioni preliminari generali (2).

§. 642. I. Successione in generale.

Si spende generalmente la parola successione, tutte le volte che una persona entra in luogo e vece, nonchè nei diritti di un'altra. Relativamente ai beni, la successione si divide in successione tra' vivi (successio inter vivos) e in successione a causa di morte (successio mortis causa), secondochè si succede nei diritti e beni d' una persona viva o morta. L'una e l'altra dividonsi in successione universale (successio per universitatem; successio universalis), e in successione a titolo singolare (successio in singulam rem; successio singularis); nella prima, si succede in tutti i beni del defunto, riguardati come universalità di cose (in universum jus), vale a dire tanto

(1) Sopra l'insieme del diritto di successione, Doneau, Comm. jur. civ. lib. VI, VII, VIII, IX, c. 1-4. - L. G. Madibn, Principia juris romani de successionibus seu de jure hæreditario. Francf. ad Viad. 1787; ed. rep. præl. 1792. - C. F. Dalwigk, Versuch einer philos. jurist. Darstellung des Erbrechts ossia Saggio d'una esposizione filosofica del diritto di successione, parte 1. e 2. Wiesbaden, 1824. - E. Gans, Das nach ramische Erbrecht in seiner Stellung zum vorund nach rœmischem Rechte, ossia: Il diritto di successione romano comparato al diritto an

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nei suoi diritti, che nelle sue obbligazioni; nella seconda, al contrario, non si succede che nei diritti particolari (3). Noi non parleremo in questo libro che della successione a causa di morte universale e a titolo singolare (successio mortis causa universalis et singularis), vale a dire dell'eredità e dei legati.

S. 643. Nozione dell'eredità.

La morte d'una persona estingue in essa tutti i diritti di famiglia, ma relativamente ai diritti su i beni, passano generalmente in altre persone.

1. Il patrimonio d' un defunto riguardato come un tutto giuridico, come una universalità, dicesi sua eredità, hereditas, in senso obiettivo, o patri

teriore e posteriore ai romani, t. I, Berlino, 1824; t. II, Berlino, 1825; t. III, Stuttg. e Tübing. 1829.

(2) C. F. Rosshirt, Einleitung in dos Erbrechts, und Dartellung des ganzen Intestat-Erbrechts, besonders nach rœmischen Quellen, ossia: Introduzione al diritto di successione ab intestato, specialmente in ordine alle fonti del diritto romano. Landshut, 1831, §. 1-10.

(3) Gajo, III, 78-84. - Ist. III, 10 (44), 12 (13), danno degli esempi di una successione tra i vivi per totalità.

monium defuncti, bona defuncti, uni- |
versum jus defuncti (1); dicesi an-
cora familia (2). La eredità si com-
pone adunque non solo dei diritti su
i crediti che appartengono al defunto,
ma anco su i debiti (3), ad eccezione
dei diritti e dei debiti che per la sua
morte si estinguono (4).

dano al defunto; perchè anche nel
secondo caso, ciascuna diviene erede
della universalità dei beni, di tutti i
diritti ed oneri, comunque ciascuna
non abbia diritto, che alla parte alla
quale è chiamata (pro rata). Se l'e-
rede è uno solo, dicesi heres pro asse,
o heres solus; se, al contrario,
più, ciascuno si dice, relativamente
all'eredità, heres ex parte, e relati
vamente agli altri che ereditano con
lui. coheres, coerede. L'erede quindi

son

2. Il diritto del superstite su i beni del defunto si dice diritto di successione, hereditas, in senso subiettivo; quegli al quale questo diritto appartiene, s'appella erede, heres, e tosto-è o erede diretto (heres directus) chè subentra in luogo e vece dei diritti del defunto, si dice che gli succede (succedit in universum jus defuncti), lochè si chiama pure hereditas (5). L'idea di successione e di diritto di successione suppone adunque che alcuno sia morto (hereditas viventis non datur) (6).

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(1) Doneau, Comm. jur. civ. VI, 2. (2) Per esempio i titoli ein Digeste, e al Codice intitolato familiæ erciscundæ. Lex XII Tabularum « Agnatus proximus familiam habeto ». Ulpiano, XXVI, 1. (3) Fr. 3, pr. §. 1, D. XXXVII, 4. - fr. 119, 208, D. L, 16. fr. 50, pr. D. V, 3. (4) Fr. 1, §. 43, D. XLIII, 20. - Cost. 14, C. III, 33.

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quando al momento della morte del defunto è messo in suo luogo, o erede fidecommissario (heres fideicommissarius), quando in tutto o in parte gli è immediatamente trasferita l'eredità dall'erede diretto, che dicesi allora erede fiduciario (8).

§. 645. IV. Del successore singolare.

Il successore singolare è per regola colui che succede nei diritti attivi singoli del defunto, poco interessando ch'egli non succeda che in un solo diritto, o in più, o in tutti (9); vi è dunque differenza fra lui e l'erede; infatti, non esiste unità di persona fra il successore singolare e il defunto come nel caso dell'erede; il successore singolare non è dunque in obbligo di pagare i debiti del defunto, anche quando gli è stata legata una cosa ipotecata per debiti del defunto. Egli deve, però, sottostare al diritto d'ipoteca da cui la cosa è affetta, co

15.- Cost. 3, C. VI, 58. - Cost. 9, C. VI, 59.

(6) Fr. 1, D. XVIII, 4. - fr. 19, XXIX, 2. (7) Fr. 37, D. XXIX, 2. « Hæres in omue jus mortui non tantum singularum rerum dominium succedit » fr. 24, 208, D. L, 16. fr. 11, D. XLIV, 3. Cpr. fr. 34, D. XLI, 4. - fr. 31, §. 1, D. XXVIII, 5. fr. 13, §. 5, D. XLIII, 24. pr. D. 1, S.

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fr. 1,

(8) §. 2, J. II, 23. - Cpr. più in là i §. 726, 730, 732.

(9) La donazione di tutti i beni, fatta per causa di morte, o fra i vivi, noa produce mai che una successione con titolo particolare, vedi più sopra il §. 43.

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me un aggravio (onus rei), e gli si può insorger contro coll'azione ipotecaria, come a qualunque possessore della cosa ipotecata (1). Ma non diviene egli personalmente debitore del creditore come l'erede. Ai successori singolari a causa di morte appartengono in particolare: il legatario, legalarius, il fidecommissario a titolo singolare, fideicommissarius singularis, e il donatario a causa di morte, mortis causa donatarius.

§. 646. V. Della capacità a succedere.

Tanto l'erede, quanto il successore singolare, deve esser capace a succedere. Il diritto romano dichiara incapaci a succedere, sia per disposizione d'ultima volontà, sia per successione ab intestato:

1. Gli eretici e gli apostati (2). 2. I rei d'alto tradimento, lor figli e figlie; le figlie però possono ottener dalla madre la legittima (3).

3. I condannati a morte (4). 4. Le corporazioni illecite o non autorizzate dallo Stato (5).

5. Tutte le femmine turpes et probrosa (6).

6. La vedova che si rimarita nell'anno del lutto, non può succedere nè per disposizione di ultima volontà. nè ab intestato ai suoi parenti fino al 3.o grado soltanto (7). Noi indicheremo particolarmente più sotto le

persone incapaci d'acquistare, sia ab intestato, sia per testamento.

§. 647. VI. Della delazione e acquisto dell'eredità.

Bisogna distinguere, in materia d'eredità, la delazione e l'acquisto reale. 4. La delazione dell'eredità ha luogo (hereditas delata est) quando per un motivo qualunque, essa viene offerta a chi può acquistarla (8).

2. L'acquisto di lei al contrario cui quegli al quale è deferita, l'ac(hereditas acquisita est) nel fatto per quista realmente e diviene per ciò erede. L'acquisto d'una eredità suppone dunque sempre che sia stata deferita, e la delazione, che l'erede sia sopravvissuto al defunto (9).

S. 648. VII. Cause di delazione.

A. Generalità.

La delazione d'una eredità si basa, per diritto romano, o sopra un testamento del defunto, o sulle disposizioni della legge in mancanza di testamento. Vi sono dunque due specie di ordine di successione; l'ordine testamentario (successic testamentaria) e l'ordine legale o ab intestato (successio ab intestato s. legitima) (10). Ma il diritto romano non ammette la convenzione conclusa come fondamento di successione universale (44).

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ditto del pretore. Nel primo caso di

§. 649. B. Del rapporto esistente fra cevasi hereditas e il chiamato, erede,

la successione testamentaria

e ab intestato.

Le due specie di successione di cui abbiamo parlato, hanno tra loro il rapporto seguente:

1. L'ordine di successione testamentaria si preferisce alla successione ab intestato finchè è possibile (1).

heres; nel secondo, dicevasi bonorum possessio, e il chiamato, bonorum possessor (5). Ciò che diede principio a questa bon. poss. fu che il pretore, con un suo Editto, ammesse a poco a poco al diritto di successione, in qualità d' eredi, persone che non vi avevan diritto. Fece uso a tal effetto della forma d'immissione nei beni (missio in bona); quindi l'espressione bonorum possessionem dabo. Accor~ dava nel tempo istesso a quegli cui prometteva la bon. poss., l'interdetto quorum bonorum, contro il possessore della eredità e dei beni che vi appartenevano. Tale interdetto mirava a fargli restituire (6). Per acquistare questa bon. poss. necessitava che quegli cui era offerta dall' Editto, la dimandasse al pretore. Il bonor. pos

2. Per diritto romano, i due ordini sono incompatibili nella successione medesima, vale a dire che non possono esistere ad un tempo. Da questo principio deriva la regola del romano diritto, tanto rimarcabile quanto feconda di conseguenze: nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (2): tal regola non è applicabile alle successioni dei militari (3), ed incontra assai eccezioni in quelle degli abitanti di campagna (pa-sessor non diveniva precisamente egani) (4).

§. 650. VIII. Hereditas et bonorum possessio. A. Nozione e differenze fra loro.

rede, ma riguardavasi e trattavasi come tale, e la legge gli accordava tutti i diritti ed imponevagli tutti i doveri di erede (est heredis loco) (7). Quando questo diritto di successione pretorio si fu a poco a poco esteso

L'ordine delle successioni testamen-e perfezionato, il pretore stabilì per tarie e ab intestato si basava, presso i romani, o sul diritto civile, o sull'E

ultimo, con suo Editto, un sistema completo di successione testamentaria

(1) Fr. 39, D. XXIX, 2. « Quamdiu potest ex testamento adiri hæreditas, ab intestato non defertur >>. Cost. 8, C. VI, 59.

D. V, 2. Vedi su questo proposito il §. 665.

(5) Gajo, III, 25-38. Ulp. XXVIII. Ist. III, 9, (10). D. XXXVII, XXXVIII. Cod. VI, 11-13. - Teofilo, Sulle Istituzioni III, 9. Doneau, Comm. jur. civ. 14. Heineccio, Antiq. rom. III, 10. - Hugo, Diss. de bonor. possess. Halæ, 1788. Koch, Bonorum possessio, Giessen, 1799. Glück, De la suc. ab intest. ediz. seconda, §. 86-107. - Hugo, Hist. du droit, p. 550, e seg.; 578, e seg., 940, 1127. (6) Gajo, III, 34; IV, 144. - §. 3, J. IV, D. XLIII, 2. Cod. VIII, 2. (7) Gajo, III, 32; IV, 34. - §. 2, J. III, 9 (10). Cpr. fr. 2, D. XXXVII, 1. - fr. 138, D. L, 16. - fr. 117; fr. 125, §. 1, D. L, E. Gmelin, De convenientiis et differentiis inter hæreditatem et bonorum possessionem. Gætt. 1808.

(2) Fr. 7, D. L, 17. « Jus nostrum non patitur eundem in paganis et testato et intestato decessisse: earumque rerum naturaliter inter se pugna est »>. §. 5, J. II, 14. Cicerone, De inventione, II, 21. Sulle conseguenze ed effetti di questa regola; fr. 1, §. 4; fr. 9, 6. 13; fr. 74, D. XXVIII, 5. fr. 41, §. 58, in fine, D. XXVIII, 6. §. 9, J. II. 14. fr. 34, D. XXVIII, 5. 15. Cost. 20, C. VI, 30. (3) Pr. 6, D. XXIX, 1: « Miles enim pro parte testatus descedere potest, pro parte intestatus». - §. 5, J. II, 14. - fr. 15, §. 4; fr. 17, pr., fr. 37, D. XXIX, 1. Cost. 1, 2, C. VI, 21.

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(4) Nella rescissione parziale d'un testamento inofficioso; fr. 15, §. 2; fr. 24,

17.

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