4. Ma per lo contrario, se la tutela testamentaria vien meno avanti o dopo l'accettazione di lei, bisogna distinguere: o il tutore cessa dalle sue funzioni con intervento dell'autorità, in tal caso, questa nomina un altro invece del primo (1); o l'autorità non v'interviene, e allora la tutela diventa legittima (2). 1 del pari ogni tutore a prestar giuramento (8). §.621. B. Dopo avere accettato la tutela. 1. Cure di educare il pupillo. I diritti e i doveri del tutore, durante la sua amministrazione, riguardano, secondo il nuovo diritto, la persona fisica e la civile del pupillo, relativamente agli atti giuridici che egli intraprende, non menochè la ge 5. Se non è stato nominato alcun tutore testamentario, la tutela è primieramente deferita al tutore legittimo (3), e in mancanza di questione dei suoi beni (9). Ai doveri sti, al tutore nominato dal magistra to (4). 6. Finalmente, se tra più tutori testamentarj uno viene a mancare, il magistrato ne nomina un altro in sua vece; mancando tutto senza intervento dell'autorità, la tutela si deferisce al tutore legittimo (5). della prima specie appartien quello di prender cura del mantenimento e e dell'educazion del pupillo, sotto la sorveglianza del tutore onorario (10) e dell'autorità (11). Quando il padre del pupillo non ha determinato la somma da impiegarsi a tal uopo, è rilasciata siffatta cura all'autorità (12), la quale la determina anche nel caso in cui la volontà del padre potesse §. 620. VI. Diritti e doveri del tutore. pregiudicare al figlio (13). La persona A. Accettando la tutela. presso cui il pupillo deve risiedere ed essere allevato, è del pari o non è designata dal padre; nel primo caso l'educazione del pupillo si rilascia alla persona designata (14); nel secondo, appartiene alla madre finchè non contrae un secondo matrimonio. Ma se la madre non esiste, o se i parenti del pupillo trovan dannoso l'affidarle la educazione di lui, l'autorità deve scegliere fra queste persone, quella presso cui il pupillo deve dimorare ed essere allevato; la scelta dell'au torità obbliga la persona eletta a intraprendere la tutela (1). §. 622. 2. Autorità del tutore. La destinazione principale del tutore consiste, per diritto romano, nel difendere il pupillo (ne indefensum pupillum relinquat), vale a dire ch'egli faccia per intiero le veci di lui, o che lo integri colla sua autorità (2), e lo protegga contro i danni che sarebbero conseguenza della capacità a contrattare che in lui manca interamente, o per lo meno è incompleta (3). Finchè il pupillo è nell'infanzia (infantia) e che non ha in conseguenza alcuna volontà ad agire, il tutore ne fa le veci negli atti giuridici i quali non potrebbero non eseguirsi senza ch'egli ne risentisse pregiudizio (negotia pupilli gerere debet); ma tostochè il pupillo è uscito dall'infanzia (infantia major) e che può conseguentemente agire da se stesso, il tutore completa la persona impubere del pupillo e la sua volontà, interponendo la sua autorità negli atti posti in essere dal pupillo (autoritatem interponere s. auctor fieri debel) (4). Questa autorità è necessaria: 1. In tutti gli atti in cui il pupillo si obbliga, o che operano un cangiamento nel suo stato (status); ma non si richiede tuttavolta che il pupillo acquisti dei diritti senza obbligarsi (5). L'autorità non interposta, essendo necessaria, annulla di pieno diritto l'atto, in favore del pupillo; egli solo può prevalersene per intentare un'azione, ma non può venire azionato (6). Quando, al contrario, l'autorità è interposta, l'atto è, di stretto diritto, obbligatorio pel pupillo, il quale non ostante può chiedere la restituzione in intero (restitutio in integrum) ove sia stato leso (7). 2. Qualunque tutore, anche l'onorario, ha diritto d'interporre la sua autorità (8). 3. Lo stesso tutore, o persona šoggetta alla sua potestà, che pone in essere un atto col pupillo, non può, a tal uopo interporre l'autorita (tutor in rem suam actor esse non potest); bisogna, in tal caso, se il pupillo non ha curatore nè tutore onorario, nominargli un curatore, che presti all'atto il suo consenso (9). 4. La forma dell'autorità del tutore esige ch' egli sia presente all'atto, che vi acconsenta instantaneamente, ver fr. 13, §. 29, pr. D. XIX, 1. Gli atti di questa specie si dicono della negotia claudicantia. (7) Fr. 16, pr. D. IV, 4. (3) Fr. 30, D. XXVI, 7. (4) §. 9, 10, J. III, 19, (20). fr. 1, §. 2; fr. 2, pr. D. XXVI, 7. fr. 189, D. II, 25. L, 17. fr. 10, D. XXII, 6. Cost. 18, §. 2, C. VI, 30. - Ma qui non è questione che d'una pupilla, ossia d'un impubere sui juris, che si trova sotto tutore; fr. 239, D. L, 16. Poichè una impubere che ancora è sotto la patria potestà, è totalmente incapace di fare da se stessa un atto giuridico. - §. 10, J. cit.: « qui in potestate parentis impubes, ne auctore quidem patre obligatur » fr. 141 D. XLV 1. Il padre di famiglia può invero dargli ordine (jussus) come ad ogni altro, anche pubere, che egli ha sotto la sua potestà, di fare un atto, ma §. 2, (8) Fr. 49, D. XXIX, 2. fr. 14, §. 1, 6, D. XLVI, 3. Rapporto all' autorizzazione quando il pupillo ha più tutori, vedi la Cost. 5, C. V, 59, confrontata co' fr. 4; fr. 5; §. 2, D. XXVI, 8. fr. 14, §. 1, 2; fr. 100, D. XLVI, 3. (9) §. 3, J. I, 21. fr. 1, §. 13, D. XXXVI, 1. fr. 15, pr. . 2; fr. 18, D. XXVI, 8. Cost. 5, C. IV, 38. - Nov. 72, c. 2. Ma se il tutore non avesse interesse nell'atto che in seguito, può darvi la sua autorizzazione, fr. 1, pr.; fr. 7, pr. §. 2, D. XXVI, 8. balmente (1), senza esservi astretto (2), e senza condizione (3). La mancanza d'una di queste condizioni annulla l'autorità (4). §. 623. Dei protutori. Quegli che, senza esser tutore, agisce come tale, dicesi generalmente protutor o falsus tutor. Ma in senso più stretto, v' ha differenza fra que ste due specie di tutori: infatti quegli, che senza esser tutore, amministra i beni pel pupillo, dicesi protutor, id est qui pro tutore negotia gerit (5); gl' incombono gli stessi doveri del vero tutore, s'egli agisce animo tuloris; non ostante il pupillo può chiedere ch'egli sia allontanato, dimostrando non esser lui vero tutore (6). Al contrario quegli che, senza esser tutore interpone la sua autorità in un atto del pupillo. si dice falsus tutor (7). Relativamente al pupillo, un tal atto deve riguardarsi come concluso senza tutore, e non è valido se non quanto possono esserlo gli atti dei pupilli posti in essere senza autorità (8). §. 624. VI. Fine della tutela. La tutela cessa di pieno diritto: 1. Quando il pupillo diventa pubere, quando muore, o subisce una diminuzione di capo (9). 2. Quando il tutore muore o perde lo stato di libertà o di cittadinanza (10). 3. Quando il tutore testamentario non è stato nominato che fino a un certo tempo, o alla purificazione d'una condizione, cessa la tutela col sopraggiungere del tempo e col purificarsi della condizione (11). 4. Infine; cessa di pieno diritto, quando la madre o l'ava, tutrice dei figlio nipoti, passa a seconde nozze (12). §. 625. B. Per disposizione giudiciale. La tutela cessa per disposizione del giudice : 1. Per la domanda del tutore, facendo valere un motivo di scusa che lo esonera dalla tutela di già accet-. tata. 2. Contro la volontà del tutore, ove si sospetti che egli non adempie i suoi doveri con tutta fedeltà, o quando somministra occasione di temerlo (tulor sospectus); la sua destinazione è allora necessaria, o per lo meno salutare al pupillo (13). (11) §. 2, 5, J. I, 22. fr. 14, §. 3, 5, D. XXVI, 1. (12) Cost. 2, 3, C. V, 35, c. 2. Nov. 118, c. 5. Nov. 94, Ist. 1, 26. Doneau, Jo. Vol (13) §. 6, J. I, 22. Cpr. - D. XXVI, 10. Cod. V, 43. Comm. jur. civ. III, 10, 16. lenhove, De suspectis tutoribus et curatoribus; in Oerlichs. Nov. Thes. Diss. Belgic. Vol. I, t. I, p. 189. D. d'Hauw, Diss. de suspectis tutoribus et curatoribus. Brug. 1825. Glück, Comm. parte 31. p. 41, e seg. Zimmern, Hist. du droit, t. 1, §. 252. CAPITOLO SECONDO Della Curatela. S. 626. I. Nozione della curatela (1). | la seconda, al contrario, non si oc cupa che dell' amministrazione dei beni. V'ha una terza specie di curatela mista (cura mixta) che racchiude in sè le funzioni d'entrambe (5). 3. In curatela generale e particolare; l'una abbraccia l'amministrazione di tutti i beni, l'altra riguarda affari particolari di chi vi è sottoposto (curator ad hoc); come, ad litem, ad dotem costituendam, ad alimenta La curatela (cura s. curatio) è un incarico imposto a taluno dalla autorità, di amministrare i beni di colui, che per cagione particolare, è riguardato come incapace ad amministrarli da se stesso (2). L'incaricato di ciò, si dice curatore. Egli differisce essenzialmente dal tutore, in quanto egli è semplice amministratore dei beni altrui, comunque relativamente a que-præstanda (6). sta aniministrazione, si applichino ad entrambi gli stessi principj (3). §. 627. II. Divisione della curatela. Relativamente alla sua estensione, si divide la curatela: 1. In curatela perfetta e imperfetta (cura plena et minus plena), secondochè racchiude un pieno e intero diritto d'amministrare, o semplicemente il diritto di custodire i beni (custodia bonorum), combinato con quello d'alienare le cose che non possono conservarsi (4). 2. In curatela personale e reale (cura personalis et cura bonorum s. realis); la prima non riguarda che il ben essere e i bisogni personali di colui che si trova sotto curatela; come la curatela d'un furioso, d'un ventre (cura furiosi, cura ventris); | (1) Vedi gli scritti citati nel §. 569. (2) Ella differisce dalla procura ordinaria in quanto che ella si conferisce dal magistrato, e il più delle volte contro la volontà di quello che vi si sottopone. Infatti la procura è data volontariamente da quello che fa sorvegliare i suoi affari e amministrare i suoi beni da altri. 4. In curatela volontaria e necessaria; la prima si conferisce sulle domande di chi si trova sotto curatela; la seconda è, per lo contrario, data contro e senza la sua volontà; un esempio della curatela volontaria è quella dei minori presso i romani. §. 628. III. Dell'incapacità e delle scuse dei curatori. Il curatore deve esser capace pel disimpegno della curatela, e sotto condizione tale, è obbligato ad accettarla, non potendo far valere un motivo di scusa. È da applicarsi ai curatori tutto quanto più sopra è stato detto relativamente alla incapacità e scuse dei tutori; basti il far notare adesso, che la madre e l'ava le quali hanno il diritto d'incaricarsi della tutela dei loro figli e nipoti, non hanno §. 629.IV. Fondamento della curatela. quello d'incaricarsi della curatela (1); | la sola legittima per l'antico diritto che il marito e il fidanzato non pos- essa apparteneva ai più prossimi sono essere curatori della moglie e agnati ed ai gentiles del furioso (7); della fidanzata in stato d' imbecilli- il diritto nuovo l'ha estesa alle altre tà (2), e che il tutore di un pupillo, persone deboli di spirito che non terminata la tutela, non è obbligato possono amministrare da per sè i ad accettare la curatela della persona loro beni (mente capti, fatui, demenmedesima (3). tes), ma è in seguito divenuta dativa in tutti i casi (8); nullameno, l'autorità non può senza motivo particolare, allontanar dalla curatela quegli che nel testamento è stato designato dal padre, e in mancanza di curatore nominato per testamento, i più prossimi parenti del pazzo (9). Il curatore deve non solo amministrare i beni, ma del pari aver cura della salute del furioso o del pazzo e cercare di ristabilirla (10). Se questi ha dei lucidi intervalli, sí sospendono in essi le funzioni del curatore; cessano per intero tostochè il furore o la demenza è completamente sparita (11). Giusta il nuovo diritto romano, ogni curatela si basa, relativamente alla sua origine, sopra un ordine del magistrato (4). Questi però deve, nominando un curatore, aver riguardo alla persona nominata nel testamento del padre o della madre e confermarla, ove non esistano altri impedimenti. In mancanza della persona | nominata nel testamento, bisogna aver riguardo ai parenti più prossimi. Il magistrato istesso che nomina i tutori, può del pari deferire la curatela (5). S. 630. V. Specie della curatela. §. 631. B. Curatela dei prodighi. Quanto alla amministrazione delle cose sue, il prodigo (prodigus) è equiparato al pazzo. In diritto, non si riguarda come prodigo che colui al I furiosi, i pazzi e le altre persone quale l'autorità, dopo inquisizione deboli di spirito, che non sono più preventiva, ha interdetto l'amminisoggette nè alla patria potestà nè strazione dei proprj beni (cui bonis alla tutela, debbono ricevere un cu-interdictum est) (12). Nell'antico diratore (6). La curatela dei furiosi era | ritto, l'amministrazione dei suoi beni |