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LIBRO SECONDO

Delle Obbligazioni.

§. 346. Nozione ed estensione del di- | te, ma egualmente tutte le azioni reali

ritto d'obbligazione.

e personali; in fatto, ogni azione che suppone la lesione d' uno dei nostri diritti, si presenta sempre sotto un rapporto obbligatorio, cioè, come una domanda contro colui che ci ha leso. Ma avendo già esposti i principj generali sulle azioni, e trattando, se

Generalmente, i diritti che forman parte del nostro patrimonio, sono o diritti reali, astrazion fatta da una persona determinata e specialmente obbligata, o diritti personali, che si esercitano contro persone determi-condo il nostro piano, le azioni parnate ed obbligate, indipendenti dal l'attore che perseguita a suo vantaggio l'esecuzione d'una certa prestazione. Noi abbiamo parlato dei pri- | mi nel libro antecedente, i secondi saranno oggetto del secondo libro. Al diritto delle obbligazioni attengono non solo le obbligazioni propriamente det

ticolari, e nel tempo stesso le materie colle quali hanno rapporto (lochè abbiamo già fatto nel primo libro, per le azioni reali), non vi resta a trattare in questo libro, che le obbligazioni e le azioni personali che ne derivano (1).

(1) Sul diritto romano d'obbligazione, V. specialmente Donello, Comm. jur. civ. lib. XII-XVI.

SEZIONE PRIMA

Nozioni Generali.

CAPITOLO PRIMO

Nozione e divisione delle obbligazioni in generale.

§. 347. Nozione dell' obbligazione.

L'obbligazione (obligatio) è un vincolo di diritto fra due persone determinate, indipendenti l'una dall'altra, in forza del quale, una, il creditore, è in diritto d'esigere che l'altra, il debitore, dia, faccia o presti qualche cosa (dare, facere, præstare). In questo senso, obbligazione significa non solo l'impegno dei debitore, ma al tempo stesso il diritto del creditore (1). Il fatto che serve di fondamento a questo diritto e a questo debito, dicesi egualmente obligatio (2), come il titolo che ne forma la prova (3).

(1) Pr. J. III, 13 (14). « Obligatio est juris vinculum, quo necessitate ad stringimur alicujus rei solvendæ, secundum nostræ civitatis jura ». L' obbligazione è un vincolo di diritto, che ci costringe, conforme alle regole del nostro diritto civile, a prestare di necessità, una cosa; fr. 3, pr. D. XLIV, 7. - « Obligationum substantia non in eo consistit; ut aliquod corpus nostrum aut servitutem nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat, ad dandum aliquid, vel faciendum vel præstandum ».

(2) Fr. 19, D L, 16. « Contractus est, ultro citroque bligatio ».

(3) Quindi: obligationem repetere, concedere. Cost. 7, C. IV, 30. Per rapporto alle cose, obligatio significa talvolta il

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S. 348. II. Divisione dell' obbligazione. A. Secondo il suo subietto.

Relativamente al subietto l'obbligazione s' applica:

4. O a un sol creditore e solo debitore,

2. O a più creditori e più debitori; la seconda si divide:

a) In obligatio pro rata s. in partem, quando ciascun creditore non ha diritto che alla sua parte dell'oggetto, o allor quando ciascuno dei debitori non è obbligato che al pagamento della sua parte di debito.

b) E in obligatio in solidum (obl. correalis) (4), quando ciascuno dei

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diritto di pegno o d'ipoteca, Cost. un. C. VIII, 21. fr. 11, §. 6, D. XIII, 7. - Cost. 4, C. VIII, 17. - Cost. 6, C. VIII, 26, talvolta l'oppignoramento d'una cosa, fr. 4, D. XX, 3, talvolta il titolo provante il pegno, fr. 28, D. XLVIII, 10. (4) Ist. II, 16 (17). Dig. XLIV 2. Cod. VIII, 40. Donello, Tract. dé duobus reis. In Oper. t. IX. - Ánt. Faber, Conjectur. jur. civ. XI. - V. Dresky, Diss. de coreali obligatione ejusque effectibus. Gætt. 1777. - J. Rubo, Versuch einer Erklærung der fr. 2, 3, 4, 85, D. de verbor. obl. ueber die Theilbarkeit und Untheilbarheit der obligationen nach rom. Rechte, o Saggio d'una spiegazione dei fr. 2, 3, 4, 85, De verbor. obligat. sulla divisibilità e indivisibilità delle obbligazioni per di

creditori ha il diritto di esigere la totalità del credito (obl. correalis activa) (1), o quando ciascuno dei debitori è obbligato al pagamento della totalità del debito (obl. correalis passiva) (2): nullameno allorchè, nel primo caso, uno dei creditori ha ricevuto la totalità del credito, gli altri non hanno più nulla a pretendere, e al lorchè, nel secondo caso, uno dei debitori ha pagato il totale, gli altri sono interamente liberati (3). L' obbligazione solidale non si presume; posa essa sempre sopra un motivo particolare che risulta, o dall'indivisibilità dell'oggetto (4), o da una disposizione particolare di legge (5), o da una convenzione (6), o da disposizione d'ultima volontà (7), e nei casi d'obbligazione solidale passiva, egualmente che dal delitto (8). Frattanto, dopo Adriano, le cauzioni del medesimo debitore principale godono del benefizio della divisione (beneficium divisionis), per cui una delle cauzioni, contro la quale viene intentata l'azione

ritto romano. Berlino 1822. 9 A. H. G. Backer, De obligationibus dividuis et individuis. L. B. 1822. Ph. Serrurier Responsio ad quæst. de obl. dividuis et individuis. In Annal. Acad. Gand. a. 1822-23. J. G. Ribbentrop, Zur lehre von den Correal-obligationen, o delle obbligazioni solidali. Gætt. 1831. - Blondeau, Abbozzo d'un trattato sulle obbligazioni solidali. Parigi, 1819. - C. A. de Scheurl, Comm. de dividuis et individuis obl. Erlang. 1805.

(1) Si dicono in diritto romano, duo s. plures rei stipulandi; f. 1, D. ibid. al presente si dicono correi credendi.

(2) Il diritto romano gli designa coll'espressione: duo s. plures rei promittendi o correi promittendi; fr. 3. §. 3, D. XXXIV 3, oggi si distinguono colle parole: correi debendi

(3) §. 1, J. III, 16 (17). - fr. 14, §. 15, D. IV, 2. V. G. L. Hübel, Diss. reus stipulandi num paciscendo et novando correo noceat? Lips. 1822. - W. T. Kraut, Diss. de argentariis. Gætt. 1826, c. 5. Il debitore solidale (correus debendi) che ha pagato, è in diritto di esigere dal correo di debito, la sua parte del debito solidale.

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al pagamento della totalità, può esigere che siano prima perseguitate le altre per la lor parte e porzione (9). La Novella 99 estende egualmente questo benefizio con coloro, che contraendo un debito, si sono reciprocamente prestata fra loro cauzione; al presente si estende a tutti i debitori solidali per convenzione (10). Ma questo benefizio non ha luogo quando è difficile perseguitare gli altri debitori, e allorchè sono essi insolvibili, o quando vi hanno espressamente rinunziato (11).

§. 349. B. Secondo il loro oggetto.

bligazione consiste in dare, fare, preIn rapporto al suo oggetto, l'obstare, o non fare. Nell' un caso, come nell' altro, essa può mirare a uno o più oggetti, e nel secondo caso, dividesi di nuovo in congiuntiva, allorchè gli oggetti tutti debbono esser prestati per liberare il debitore, e in alternativa, quando l'uno o l''altro solamente deve esser prestato; in

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fr. 14, Cost. 1, C.

§. 15; fr. 15, D. IV
(8) Fr. 11, §. 2, D. IX, 2.
IV, 8.
2.

20 (21). Cost. 3, C. VIII, 41.
(9) Gajo III, 121, 122, - §. 4, J. III,
Schoter, Diss. ce sponsoribus fidepro-
missoribus et fidejussoribus, Jenæ, 1822,
A. G. De
p. 36.

G. Asverus, Spe. ad Nov. 99, Jenæ
(10) Glick, Comm. part. 14, §. 339. -
divisione, e in particolare l'obbligazione
1822. Qual è l'effetto del benefizio di
solidale cessa interamente per questo be-
pro rata?
nefizio, e si trasmuta in una obbligazione

XLVI, . - fr. 17, D. XÌX, 2.
(11) §. 4, J. III, 20 (21). - fr. 28, D.
Nov. 99.

questo caso, il debitore in generale ha la scelta (1).

Questa regola soffre le seguenti ec

cezioni :

4. Quando il debitore è in mora, la scelta è del creditore (2).

2. Quando, nel contrarre l'obbligazione, il creditore si è espressamente riservato la scelta. Quando il creditore ha scelto ed intentato la sua azione, deliberando sopr' uno degli oggetti, egli perde il diritto di perseguitar l'altro, poco importando poi ch' egli vinca, o soccomba (3).

§. 350. C. Secondo l'effetto che produce.

In rapporto ai suoi effetti, l'obbligazione è naturale o civile.

1. Obligatio naturalis è, presso i Romani, quella che deriva dal diritto delle genti, e che non hanno tutta la loro forza nel diritto civile (4). Per diritto romano, questa obbligazione, in generale, produce l'effeto di dovere essere eseguita, di guisa che, nè il debitore ha azione per ripetere ciò che ha pagato, nè il creditore può chiederne l'esecuzione. Esa dunque non produce che un dirito di retenzione o una eccezione, non mai

(1) Fr. 10, §. 6, in fine, D. XXIII, 3 <«< Cum illa aut illa res promittitur, rei electio est, utram præstet. - Cpr. fr. 138, §. 1 D. XLV, 1. - fr. 34, §. 6, D. XVIII, 1. fr. 75, §. 3, D. XXX.

(2) Fr. 2, §. 2, 3, D. XIII, 4, - fr. 57, pr. D. XLVI, 3.

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(3) Fr. 19, D. XXXI fr. 112, pr. D. XLV, 1. fr. 9, §. 1, L. XIV, 4. - fr. 4, f. 3, D. IX. 4. fr. 5, pr. D. XXX.

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(4) Fr. 84, §. 1, D., 17. Ad. Dr. Weber, Systematische Entwickelung der Lehre von der natürlichen Verbindlichkeit und deren gerichtlichen Wirkung, o Esposizione sistematica dell'obbligazione naturale e dei suoi effetti legali. Ed. 4. Schwerin et Wismar 18(5. Jo. Conr. Dümmler, Diss. inquiren: præcepta juris naturæ an vi sua aucoritatem legum effectumque civilem in udiciis nostris habere possint. Kilie, 1808 §. 13 seg.

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un' azione (5). Vi sono però, alcune obbligazioni naturali, che il diritto civile dichiara nulle (dette oggi obl. reprobata). Il debitore adunque, se nol vuole, può non dar loro esecuzione, e in tal caso, nel linguaggio del diritto romano, non esistono obbligazioni naturali (ne quidem naturalis obl.) (6).

2. Obligatio civilis, è in generale quella che in diritto romano, produce tutti i suoi effetti, e dà sempre luogo ad azione. Queste obbligazioni, secondochè prendon vita dal diritto civile o dal pretorio, dividonsi in obligationes civiles (in senso stretto), e in obligationes prætoria s. honoraria (7). Le prime si dividono:

a) In obligationes legibus constitutæ, quelle cioè del tutto estranee al diritto delle genti, e fondate unicamente sul diritto civile (obl. civilis, nel senso il più stretto). Fra queste contavansi in particolare le obligationes stricti juris. Esse davan sempre vita, in diritto civile, a un'azione anco quando non avevan forza secondo il diritto delle genti; nullameno, nei casi in cui l'equità l'esigeva (si iniquum foret reum condamnari), per esempio, quando la promessa era stata estorta per dolo o per violenza, il pretore accordava una eccezione per

C. T. Reinhardt, Lehre des rom. Rechts von der Verbindlichkeit im Allgemeinen und von der natürlishen Verbindlichkeit. ins Besondere, o Della obbligazione nel diritto romano in generale e dell' obbligazione naturale in particolare. Stuttgardt, 1827. Al. F. Lelièvre, Resp. ad quæstionem: quid est obligatio naturalis ex sententia Romanorum? Lovanii, 1827. (5) Fr. 19, pr. D. XII, 6. - fr. 10, D. XLIV, 7. fr. 9 4, 5; fr. 10, D. XIV, 6. fr. 7, §. 4, D. II, 14. - (( Igitur nuda pactio obligationem non parit, sed parit exceptionem ».

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(6) Per esempio: fr. 16, §. 1, D. XVI, Cost. 9, C. IV, 29. fr. 8, pr. D. II, Cost. 3, C. III, 43. - Cost. 3, C. VIII, fr. 4, pr. D. XII, 6.

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(7) §. 1, J. III, 13 (14). - §. 3, 8-11,

J. IV, 6.

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fr. 1, §. 8, D. XIII, 5.

petua, che rendeva l'azione priva | sciute, e data loro un' azione. A tal d'effetto (1).

b) In obligationes jure civili comprobatæ, quelle cioè che avean fatto passaggio dal diritto delle genti al diritto civile, che le aveva ricono

categoria appartengono tutte quelle dell' antico diritto che si contraggono consensu vel re, e quelle del diritto nuovo nascenti ex pactis legitimis.

CAPITOLO SECONDO
Cessione delle Obbligazioni (2).

§. 351. I. Nozione della Cessione. Le obbligazioni, considerate come legame di diritto fra persone determinate, non possono, e per la natura loro, e senza il consenso del debitore, essere trasmesse dal creditore a un'altra persona, in guisa da collocarla in suo luogo e vece. Quindi, il principio del diritto romano, che le obbligazioni non si trasmettono che per successione a titolo universale e non per successione a titolo particolare, e che non possono essere cedute ad altri (3). Così il creditore che voleva rendere ad altri vantaggiosa una obbligazione, non poteva farlo, che dandogli il potere d'intentare azione e riguardare come a sè profittevole il benefizio risultante dall'azione. Lo che dicevasi præstare s. mandare actiones, e quegli che riceveva questo mandato, dicevasi procurator in rem suam (4). Nel principio egli non poteva intentare l'azione che in no

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me del vero creditore, ma in seguito gli fu accordato egualmente in proprio nome, come azione utile (5), e i suoi effetti, come tale erano efficaci quanto quelli dell' azione diretta (6). Lo che per l'antico diritto dicevasi mandare actiones, e pel nuovo, cedere actiones, e la cessione dell'azione

cessio actionis) non è che una facoltà concessa a una persona di perseguitare a suo vantaggio, e come propria, una obbligazione che ci appartiene (7). La compra, la permuta, la donazione e ogni altro titolo, possono servir di base nella cessione.

S. 352. II. Soggetti

della cessione.

Chi cede ad altri un'obbligazione si appella cedente; quegli a cui è ceduta, cessionario o procuratore in rem suam, e quegli contro cui si esercita, debitor cessus. Si può, in generale, cedere un' obbligazione a qua

2, D. XVI, 3. fr. fr. 31, D. XIX, 1. 7, D. XLIV, 7. - Cost, 6, C. IV, 10. (5) Fr. 16, pr. D. II, 14. fr. 76, D. XLVI, 3. Cost. 7, 8, C. IV, 39. - Cost. 1, 2, C. IV, 10. Cost. 5, C. IV, 15. Cost. 18, C. VI, 37. - Mühlenbruch, §. 16. (6) Fr. 47, §. 1, D. III, 5.

(7) Sulla differenza che esiste fra cessio nominis e delegatio nominis, v. §. 497, 498.

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