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A. I diritti del superficiario sono nella maggior parte gli stessi di quelli dell'enfiteuta. Egli ha dunque:

bligato a restituire la cosa, ma non è in guisa alcuna tenuto per le deteriorazioni avvenute senza sua colpa, sia per vecchiezza, sia per azzardo

S. 348. III. Dell'acquisto e fine della superficie.

A. Il diritto di superficie s'acqui

4. Il pieno godimento della super-sta: ficie in quanto che gli è stata concessa (2).

2. Egli trasmette il suo diritto ai suoi eredi ab intestato.

3. Può disporne come gli aggrada tanto tra' vivi che a causa di morte (3).

4. Può oppignorarla fin che vive il suo diritto (4) e gravarla di servitù (5).

5. La legge gli accorda, per perseguitare il suo diritto, ut utilis in rem actio (6), e un interdetto particolare de superficiebus, per farsi mantenere in possesso (7).

B. I suoi doveri consistono nell' obbligo di sopportare tutti gli aggravi e imposizioni inerenti o pesanti sulla superficie (8), e di pagare un canone (solarium) allorchè è stato convenuto (9). Non è obbligato al pagamento d'un laudemium quando aliena il suo diritto. Il superficiario è del pari ob

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1. Per convenzione, quando il proprietario d'un fondo lo libera ad un altro per costruirvi una fabbrica e possederla jurie superficiario, o quando loca ad altri una superficie già esistente, o glie ne vende il suolo riservandosene le proprietà (40), o vendendo ad altri il suo fondo, riservandosi la superficie (11).

2. Il diritto di superficie s'acquista ancora per atto d'ultima volontà (superficies legata), ma non mai per usucapione; perchè in tal caso, si usucapisce nel tempo stesso il suolo e non può aver più luogo questione del diritto di superficie jus in superficie (12).

B. Il diritto di superficie cessa per le stesse cagioni dell'enfiteusi, senza però che i principii per cui uno può esser privato dell' enfiteusi possano in questa materia trovare applicazione (13).

(9) Fr. 39, §. 5, D. XXX. - fr. 15, D. XX, 4. fr. 73, §. 1; fr. 74, 75, D. VI, 1. (10) Fr. 73, §. 1; fr. 74, D. VII, 1. - fr. 1, 1, D. XLIII, 18.

§.

(11) Fr. 44, §. 1, in fine, XLIV, 7. In tal caso " la proprietà della superficie passa del pari nel compratore del fondo (superficies transit, quæ natura solo cohæret). Ma il venditore conserva un diritto sulla superficie.

(12) Fr. 26, D. XLI, 3.

(13) Vi sono degli autori che a motivo del fr. 15, D. XX, 4, sostengono il contrario nel caso deí non pagamento del canone; ma questo passo non parla che del diritto che ha il proprietario del suolo, in prefer nza a quello di colui al quale il superficiario ha oppignorato la superficie.

CAPITOLO SESTO

Dei diritti di peguo e d'ipoteca (1).

TITOLO PRIMO

Nozione e natura generale dei diritti di pegno e d'ipoteca

S. 319. I. Nozione.

oppignorata dicesi ancora per diritto romano, res obligata supposita, obnoxia (6).

§. 320. II. Condizioni del pegno ed ipoteca. A Credito.

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Il diritto di pegno e d'ipoteca (pi- | gnus, hypoteca obligatio rei) è un diritto reale (2) che un creditore ha sulla cosa altrui (3), per sicurezza del suo credito, a fine di potere, ove abbisogni, alienarla farsi pagare. per Quando il creditore ottiene nel tempo stesso il possesso della cosa che forma oggetto del suo diritto, egli ha pegno (pignus nel suo vero senso); se non ne ha il possesso, egli acqui-sia la natura di questo credito, o cista un ipoteca (4). Gli stessi principii, in generale, si applicano a que ste due specie di diritti (5); la cosa

13.

Il diritto di pegno e d'ipoteca, secondo la sua natura, un diritto puramente accessorio; esso dunque suppone sempre l'esistenza d'un credito cui deve servire di garanzia (7). Qual

vile o naturale, il suo fine, la persona obbligata, la sua esistenza presente o futura soltanto, poco quindi

(1) Fonti: Paolo, Sent. rec. lib. II, tit. hypothecis apud Romanos. Gandavi, 1826.
Dig. XX.
Cod. VIII, 14-35.
Bibliografia:

Sull' antico diritto: Fr. C. Conradi, Diss. I, II, de pacto fiducia. Helmstad. 1732, 1733, et in ejusd. Script. minor. ed. Laud. Pernice, Hala, 1823, vol. 1. p. 177. C. P. H. Trierbach (pr. Müller), Historia jur. civ. de pignoribus, sect. 1, Lips. 1714. H. A. Zachariæ, Comm. de fiducia, cap. 4. Gothæ, 1830. I. G. Stass, De contractu fiduciæ. Leodii, 1824.

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Sul diritto nuovo: Donello Comm. jur. civ. lib. IX, cap. 20. Ejusd. Comment. ad Cod. lib. VIII, tit. 14-35. In Oper. t. IX, p. 1009. - I. H. C. Erxleben, Principia de jure pign. et hypothecarum. Gætt. 1779. F. C. Gesterding, Del diritto di pegno per diritto romano. Greiswald, 1816. - Glück, Comm. part. 14, §. 851-875, part. 18, 19, §. 1074-1105. M. F. Minguet, Diss. hist. jur. de pignoribus et

(2) Il diritto di pegno e d' ipoteca è ordinariamente un diritto reale (jus in re); ma solo quando cade sopra una cosa corporale; il diritto di pegno conferito per una obbligazione, conserva piuttosto Îa sua natura della obbligazione.

(3) Non vi è dunque realmente diritto di pegno e d'ipoteca sulla cosa propria, fr. 45, pr. D. L, 17. - fr. 29, D. XIII, 7. fr. 9. fr. 33, §. 5, D. XLI, 3. pr. D. XX, 6.

(4) Cicerone, Ad divos, XIII, 56; De Officiis, III, 14. - Isidoro, Origines III, 25. (5) §. 7, J. IV, 6. - fr. 5, §. 1, D. XX, fr. 9, §. 2, D. XIII, 7. fr. 238, f. 2, D. L. 16.

1.

7.

(6) Per esempio, fr. 11, §. 6, D. XIII. Cost. 6, C. VIII, 17. - Cost. 6, §. 2,

C. V, 9.

(7) Fr. 5, fr. 25, D. XX, 1. 1, 2, C. VIII, 33.

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tutto ciò importa (4); nullameno, l'efficacia del diritto di pegno e d'ipoteca, si regola, in generale, secondo l'efficacia del credito che sta a garantire (2).

§. 321. B. Cosa adatta al pegno.

Tutte le cose che offrono garanzia al creditore e che possono essere alienate, sono atte a formare oggetto di pegno o d'ipoteca (3). Sotto queste condizioni le cose corporali d'ogni specie, come le incorporali, possono essere valevolmente oppignorate o ipotecate.

Fra l'incorporali s'annovera :

4. Le servitù; così non solo il proprietario d'una cosa, può dare al suo creditore, come garanzia l' usufrutto della medesina (4), ma l'usufruttuario istesso può ipotecare l'usufrutto; in tal caso però, il creditore non acquista alcun diritto d' usufrutto, ma solo la facoltà di percipere i frutti,

finchè ha vita il diritto dell'usufruttuario (5); le servitù reali non possono per lo contrario essere ipotecate senza il fondo dominante (6); niente impedisce frattanto al proprietario d'un

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fondo di costituire al suo creditore, in pegno del credito, una servitù rustica, anche sotto condizione che questi, ove non sia pagato, possa vendere la servitù a un altro vicino (7).

2. Quando un credito è dato in pegno, il creditore, se non è pagato, può in forza del suo diritto chiedere l'alienazione del credito o intentare in nome proprio un'azione utile. Se è una somma di danaro, che forma oggetto di un credito oppignorato, ei la ritiene fino a concorrenza dell'ammontare della sua domanda; se è al contrario una cosa corporale, egli la riceve pignoris loco (8).

3. Infine, il creditore può oppignorare il diritto d' ipoteca o di pegno, che egli ha sopra una cosa, e in tal caso, il creditore del creditore (creditor creditoris) ha in preferenza a questi un privilegio sulla cosa per farsi pagare (9).

S. 322. III. Dell'estensione del pegno e dell' ipoteca.

Il diritto di pegno e d' ipoteca, è, secondo il suo oggetto ed estensione, o generale (pignus generale) o speciale (pignus speciale) (10).

2

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(1) Fr. 5, pr. §. 2, D. XX, 1. fr. 9, (8) Fr. 18, pr. D. XIII, 7. fr. 13, §. 2; §. 1, D. XIII, 7. fr. 14. §. 1, D. XX, 1: fr. 20 D. XX, 1. Cost. IV, C. VIII, Ex quibus causis naturalis obligatio 17. Cost. 7. Cod. IV, 39. Cost. 2, C. constitit, pignus perseverare constituit ». IV, 15. - I. H. Bohn. De nominis pignore. Cost. 2, C. VIII, 31: « Intelligere de- Goett. 1818. E. Th. Gaupp, De nominis bes, vincula pignoris durare, personali pignore. Berol. 1820. - Huschke, De piactione submota ». Quest'ultimo passo è gnore nominis. Gætt. 1820. interpetrato in modi diversi. (9) Fr. 13, §. 2; D. XX, 1. fr. 14, §. 3, D. XLIV, 3. Cost. 1, 2, C. VIII, 24.

(2) Fr. 2, D. XX, 3. - fr. 33, D. XX. 1. Le opinioni quanto all'efficacia del diritto di pegno e d' ipoteca data in garanzia d'una obbligazione naturale sono molto divise.

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(10) Le opinioni degli autori sono molto varie sulle nozioni del pignus speciale e generale, V. G. A. Merz. ( præs. Schrader), De vera indole divisionis hypothecarum in generales et speciales. Tübing. 1818. G. L. Caplik, De generalis specialisque hypothecæ discrimine. Gætt. 1820. - In seguito: Baumbach, Vertheidirung einer florentinischen Leseart in L. 2. D. qui potiores sunt pignore, o Comento d'una Lezione fiorentina, nella Legge 2, D. qui potiores sunt in pignore, Jenæ, 1820.

28

A. Il pignus generale s. hypotheca | dute, son libere dal pegno o dall'ipoomnium bonorum non esiste, almeno teca (3). Ma al contrario tutto ciò che nel diritto romano, se non quando il vi si aggiunge in progresso, sia per patrimonio del debitore è oppigno- produzione, sia per compra, entra nel rato; questo diritto generale s'estende, pegno, per tutto il tempo che l'uniove non abbia avuto luogo alcuna con- versalità si trova nelle mani del debivenzione in contrario, ai beni futuri tore; perchè dal momento in cui passa che il debitore acquista dopo la co- ai suoi eredi, il diritto di pegno o d'ipostituzione del pegno o dell' ipoteca; teca s'estende ancora, fuor dubbio, su comprende le cose di qualunque ge- tutte le cose individuali che vi sono nere e specie formanti parte del pa- soggette e lor produzioni, ma non già trimonio del debitore, come se fos- sugli acquisti fatti dagli eredi, e nel sero state designate separatamente e caso del successore a titolo singospecialmente oppignorate; ha luogo lare, nemmeno sui prodotti (4). in conseguenza anche sulle cose possedute dai terzi (1).

3. Quando una parte d'un patrimonio trovasi oppignorata (pars quanta o pars quota) (5).

C. Qualche volta oltre l'ipoteca generale, una cosa individua è specialmente gravata, e il creditore, se non si è espressamente riservato la scelta, deve prima d'ogni altro perseguitar

B. Il pignus speciale avviene: 1. Quando una o più cose particolari sono oppignorate. In tal caso, il diritto di pegno o d'ipoteca colpisce ciascuna cosa individuale, e passa con lei, nelle mani d'ogni acquirente (2). 2. Quando ha per oggetto una uni-la (6). Al contrario se l'ipoteca speversità di cose (universitas rerum). | Se questa università consiste in cose, che secondo la lor destinazione, sono sottoposte a permuta o a commercio continuo, per esempio, in un magazzino, tutte le cose individuali ivi ven

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ciale s'estende a più cose individue, il creditore ha la scelta, se non ha avuto luogo alcuna particolar convenzione, di perseguitare il suo diritto sulla cosa che più gli conviene (7).

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TITOLO SECONDO

Della costituzione del pegno e dell'ipoteca.

§. 323. I. Per volontà dei privati. A. Condizioni.

stione discussa; l'opinione affermativa sembra però meritar preferenza (7). Quindi le medesime formalità volute, in certi casi, per alienare una cosa, si rendono necessarie per gravarla del diritto di pegno o d'ipoteca (8).

S. 324. B. Modo della costituzione.

Il pegno e l'ipoteca liberamente consentiti possono costituirsi :

4. Per convenzione; il contractus pignoratitius ha luogo nel caso del pegno, e il pactum hypothecæ nel caso d'ipoteca. Il primo esige, per far acquistare il diritto reale, la tradizione della cosa; il secondo esiste senza tradizione (9).

Il diritto di pegno, e d' ipoteca, può costituirsi per convenzione delle parti, le quali non possono gravarne che le cose di cui son proprietarj, di cui hanno per lo meno la libera facoltà di disporre; sotto questa condizione è in loro la libertà d'oppignorare la cosa, sia per lor proprio debito, sia pel debito d'altrui (4). In egual modo il comproprietario può oppignorare la sua parte della cosa comune (2), e può del pari gravare di un diritto di pegno o d' ipoteca la cosa d'altri, col consenso del proprietario (3), o colla sua ratifica (4), o pel caso in cui ne divenisse egli stesso proprieta- 2. Per disposizione testamentaria; rio (5). Il pegno della cosa altrui, il diritto reale si acquista, in tal caso, diventa valido ogni qual volta il de-al momento stesso della morte del bitore ne diviene in progresso proprietario (6). Ma il pegno e l'ipoteca acquistan validità, se il proprietario della cosa diviene, in seguito, erede del debitore che ha costituito il pegno o l'ipoteca? È questa una que

testatore (40). L'intenzione di gravare una cosa del diritto di pegno o d'ipoteca, può allora essere, nell'uno e nell'altro caso espressa o tacita. L'intenzione tacita risulta dal fatto che non ammette spiegazione diversa

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diversamente egli non ha che il diritto di retenzione; fr. 1, pr. in fine, D. XX, 1.

(7) Fr. 41, D. XIII, 7, confrontato col fr. 22, D. XX, 1. Si può invocare " per l'affermativa, oltre il fr. 22 citato, l'analogia della Cost. 5, C. VIII, 16, e della Cost. 14, C. III, 32.

(8) Fr. 1-3, D. XXVII, 9. - Cost. 22, C. V, 37. Cost. 22, C. V, 70. - Cost. 1, C. V, 71.

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