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INTRODUZIONE

Concetto della espropriazione per causa di pubblica utilità e partizione della materia.

Il diritto di proprietà in Roma ha una storia lunga, difficile ed oscura in special modo nei primi tempi della comune romana. Si ritiene però, forse dalla maggior parte degli storici e dei romanisti, che la proprietà, nel suo primo manifestarsi, sia stata in Roma, come in generale presso tutti i primitivi popoli, collettiva; tutta concentrata cioè nello Stato, che dava ai cittadini il possesso dell'ager pu blicus ». E soltanto col progredire della civiltà, che la proprietà da collettiva diventa individuale ed in Roma noi troviamo il più luminoso esempio di questo fatto, che omai la Filosofia della Storia registra quasi come un principio assoluto.

Da questo momento, in cui la società da una parte e gli individui dall' altra sorgono a reclamare un diritto, che il necessario sviluppo storico ha ad essi concesso, nascono due sfere diverse di attività, che non devono estendersi a danno reciproco, ma armonizzar fra loro, onde produrre quell' ordine, che è l'unico fondamento d'ogni politica associazione. Da ciò si rende manifesta la necessità di leggi, che pongano esattamente i confini allo svolgimento continuo di questi due opposti interessi nel campo della proprietà e impediscano da una parte gli eccessi del dispotismo, dall' altra gli abusi dell' egoismo.

Non dilungandomi di più sulle origini del diritto di proprietà in Roma, poichè non è questo l'obbietto della mia trattazione, a me basta rilevare il fatto, che anche in Roma, nella storia della proprietà, apparisce la lotta, più e meno aspra, a seconda dei tempi, fra i due interessi diversi dello stato e degli individui, lotta che si cercò di render più mite, di regolare e di comporre, come in seguito dimostrerò, con reciproche transazioni, determinate da altrettante leggi speciali secondo i singoli casi, nei quali l'interesse ge

nerale imponeva il sacrificio dell'interesse particolare e l'individuo doveva, come si esprime Romagnosi, avventurare qualche cosa perla Società (1), onde conseguire lo scopo della civile convivenza, che consiste non nel ben essere di qualche cittadino, ma nel perfezionamento e nel ben essere di tutti gli associati.

Questi principj, che sono pure la base di ogni politica associazione, si conobbero in Roma e formarono anche presso i Romani il fondamento dell'istituto giuridico di cui parlerò, cioè della espropriazione per causa di pubblica utilità, istituto, che derivato appunto dalla necessità di armonizzare fra loro gli interessi sociali e individuali nel campo della proprietà, ebbe vita in Roma, come in seguito dirò, fino dal momento in cui, nata la proprietà individuale a fianco della collettiva, avvenne la prima collisione fra i due opposti interessi.

Ciò affermando non voglio concludere, che fino dai primi tempi di Roma esistesse l'istituto giuridico della espropriazione per causa di pubblica utilità, come lo vediamo oggi, ma soltanto voglio dimostrare ad una scuola di Romanisti, che si può dire predominante per la negativa, che questo istituto, oggi governato da un sistema di leggi, non è il frutto del pensiero di filosofi e legislatori moderni in special modo francesi, come si dice da molti, ma che, scaturendo, come ogni altro istituto giuridico, dai bisogni della vita vera e reale ed a questa conformandosi, si conosceva anche dagli antichi Romani non solo ai tempi dell' impero, ma a quelli ancora della Repubblica (2).

Premesso questo, passerò a studiare il tema, che mi sono proposto di svolgere, dividendolo, onde procedere con ordine, in sette capitoli, nel I. dei quali esaminerò, se e quando l'istituto della espropriazione per causa di pubblica utilità sia esistito in Roma; nel II.o quale fu il titolo o la causa della espropriazione; nel III.o quali i soggetti esproprianti; nel IV. quali gli oggetti o beni da espropriarsi; nel V. quale il compenso attribuito all'espropriato ; nel VI.o quale fosse la procedura che si seguiva nell'esercizio del diritto di espropriazione; nel VII.° finalmente la conclusione.

(1). Avventurare, perchè non si può dire, che le restrizioni della proprietà individuale, imposte dallo stato ai cittadini, importino un vero e proprio sacrifizio per quest' ultimi. Infatti i loro diritti non possono essere distrutti senza un compenso e ciascun individuo, facendo parte di quella società, che nell'interesse generale impone la limitazione, viene indirettamente a risentire un vantaggio come tutti gli altri consociati.

(2). FRESQUET Principes de l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Revue historique de droit français et etranger Vol. VI pag. 99) Vedi contra SABBATINI (Collezione di leggi speciali, Serie 7. Vol. 1) Legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità. -

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CAPITOLO I.

Se e quando l'istituto della espropriazione per causa di pubblica utilità sia esistito in Roma.

Malgrado l'asserzione di PROUDHON (1) ed anche della maggior parte degli scrittori moderni (2), che questo istituto fosse affatto ignorato dai Romani, mi sembra di poter ritenere, che presso i medesimi fosse esistito. E questo è luminosamente provato 1° dal concetto che essi ebbero dello stato 2. dal grado elevato di civiltà del popolo romano, il più grande e celebre costruttore dell'antico mondo 3.o dagli scritti degli autori latini e dalla legislazione romana.

Di questi tre ordini di prove i primi due, non essendo costituiti da prove dirette, non ci forniscono una assoluta certezza dell'esistenza di questo istituto, ma ce ne offrono però una ragionevole presunzione; l'altro ordine di prove, attinte alle fonti non giuridiche e giuridiche, oso affermare, che costituisce una prova diretta tale, da indurre la piena certezza dell' esistenza del diritto di espropriazione per causa di pubblica utilità.

§. I.

Prove della esistenza del diritto di espropriazione
tolte dal concetto dello stato romano.

Come tutti gli altri popoli di occidente, il popolo romano riguardò, in special modo su' primi tempi, lo stato come una viva personificazione della società e lo pose così in alto da assorbire necessariamente l'uomo, la religione e la società medesima. Infatti lo stato romano esige ogni sorta di sacrifizio dal cittadino (3); l'uo

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(1). Domaine public Tom II pag. 198 « Chez les Romains l'expropriation pour cause d'utilité publique était inconnue ecc... »

(2). FRESQUET, loc cit. p. 100 « Nous avons lu dans quelques auteurs et dans quelques thèses de doctorat que l'expropriation pour cause d'utilité publique était inconnue a Rome. »

(3). E nota quella legge di Romolo (Vedi BRUNS Fontes juris romani antiqui Cap. II. Tab. IIII, 1 pag. 20 - DIONYSIUS Ant. rom. IÍ, 15; IX 22) confermata poi dalla Legge delle XII Tavole, la quale comandava ai genitori di esporre o di uccidere i loro figli nati difettosi: Vedi CAPUANOI primi del diritto romano Lib. IV, Edit. II pag. 297. « Quod natum erit, parentes tollunto: monstrosos tamen partus se frandi exponi fas est. » Vedi dello stesso la Storia del diritto Lib. I Cap. VIII, XIII pag, 527, 869- « Pater insignem ad deformitatem puerum cito necato » Vedi CICERONE De legibus III, 8,19. « Deinde, quum esset cito legatus (1. letatus, necatus, leto datus) tamquam ex XII tabulis insignis ad deformitatem puer. Hist. XXVII, 37.

Vedi

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LIVIO

mo non vale che in forza delle istituzioni sociali, la grande idea. dello stato è la sola dominante in tutti i cittadini romani ed il << reipublicae interest » è nella vita la loro guida invariabile; l'individuo, la famiglia, la gente spariscono di fronte a lui (1), cosichè non è lo stato che esiste per il bene dei singoli componenti la società, ma i singoli individui associati esistono per il ben essere dello stato; allo stato e non all' individuo si attribuisce una ragione di fine, dalla quale scaturì in seguito il principio della necessità sociale (2), della ragione sociale « interest reipublicae » e l'altro celebre, che cioè la pubblica salute è la legge suprema « salus publica suprema lex esto. » In questo panteismo politico (3) lo stato si considera anche come la prima sorgente della proprietà (4) e perciò i beni, come aveva scritto PLATONE nella sua Repubblica (5), esprimendo il pensiero greco, non appartengono all' individuo ma allo stato.

Nè tale concetto mutò col cadere della repubblica e col sorgere dell'impero, poichè allora lo stato, che aveva tutto assorbito, fu alla sua volta assorbito dall' imperatore, di guisa che all' imperatore si attribuì ogni potestà, in lui si vide l'accentramento d'ogni potere « cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei << et in eum omne suum imperium et potestatem concessit (6) » ad esso, si ritenne, che tutto doveva appartenere per diritto civile e perfino la sua volontà ebbe forza di legge « quod principi placuit legis habet vigorem (7). »

Con siffatta costituzione, con un concetto così assoluto dello stato, la proprietà dei beni immobili dovette, come opinano fra i

pag. 298 Nel sistema dell' Hegel

(1) HEGEL Filosofia della Storia lo stato assorbe gli individui come realtà e li restituisce come astratte individualità, sotto le cui forme esistono ed agiscono nella realtà della vita; laonde è lo stato che crea le persone, o meglio gli individui non esistono che per virtù dello Stato.

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(2). DIONYS. (ΙΙ. 15 loc. cit.) « Εἰς ἀνάγκην κατέστησε (ὁ Ρωμύλος) τους οἰχήτορας ἅπασαν ἄῤῥενα γενεὰν ἐκτρέφειν, καὶ θυγατέρων τὰς πρωτογόνους..... » NECESSITATEM imposuit Rom. incolis, omnem virilem prolem educare et filias primogenitas... ecc. » Vedi BRUNS Op. cit. Cap. I. Rom. b. 11. Diritto privato dei Romani — Vol. I Storia di Roma CAPUANO Storia del diVol. I Lib. 1 Cap. V Conf. IHERING Lo spirito del diritto romano (pag. 130-131) Traduzione italiana - MOMMSEN Storia di Roma Vol. I pag. 76 Traduz. ital.

(3). Vedi LUIGI CAPUANO

parte 1 Cap. 1 NIEBHUR ritto romano e delle sue sogenti

(4) Vedi NIEBHUR pel quale il dominio dello Stato è un vero ed assoluto diritto di proprietà Storia di Roma

ritto romano Lib. I Cap. XIII pag. 861 ediz. II.

(5). Lib. II.

CAPUANO Storia del di

(6). § 6 Tit. II. De jure naturali gentium et civili, Inst. Lib. I. (7). Ivi.

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