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GIORNALE DEL FORO

RACCOLTA

DI REGIUDICATE ROMANE E STRANIERE

diretta

DA B. BELLI

ANNO 1861

VOL. UNICO

ROMA

PRESSO MENICANTI

1861.

1-30-*8

JAN 3 0 1928

I. TRASCRIZIONE - DENUNZIA

CREDITORI ISCRITTI

PIGNORAMENTO

La trascrizione delle alienazioni deve essere denunziata ai creditori iscritti per i soli effetti delle loro ipoteche: onde basta di per sè sola, affinchè neppure essi possano pignorare il fondo alienato, in virtù di sentenze meramente personali ottenute contro il debitore. (Discuss. sul § 189 del reg. leg. e giud.)

Diamo

Fortini c. Cappello

iamo principio al ventiduesimo anno di questa effemeride con una importante regiudicata, in cui la Ruota, contro quanto aveva opinato rella Maceraten. nullit. execut. del 9 maggio 1856 e nella conferm. del 26 gennaio 1857 cor. Alberghini, come nella Bononien. nullitat. execut. del 16 maggio 1856, e nella conferm. del 26 gennaio 1857 cor. Giannelli, riferite in questa raccolta, anno 1857, vol. 1 pag. 129 e 139, riconobbe bastare all'efficacia delle alienazioni, la trascrizione non denunziata, rapporto eziandio ai creditori iscritti, quando non si tratti degli effetti delle loro iscrizioni. E ciò nel caso di un Fortini, il quale, dopo aver trascritto la compera di un piccolo fondo presso Albano, il vide pignorato e posto all'asta dal dott. Cappello, in virtù di due sentenze personali da lui ottenute contro l'alienante, per suoi crediti iscritti su quel fondo, e quindi occupato giudizialmente dal deliberatario De Gasparis. Per il che, accusati di nullità gli atti, domandò al nostro tribunale civile di essere reintegrato nel possesso, ed avuta contraria sentenza, appellò ad altro turno, da cui la ebbe invece favorevole, onde la causa fu portata in terzo grado alla Ruota.

Nell' interesse del Fortini, detto da prima come senz'al

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