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SPAGNA 1. Riaprimento delle Cortes; discorso della Regina; ufficii interposti a difesa del Santo Padre - 2. Risposte delle due Camere nell'Indirizzo alla Regina - 3. Quistione della Spagna col Messico; spedizione militare convenuta con la Francia e l'Inghilterra.

1. Per decreto reale del 25 Ottobre il riaprimento delle Cortes, che erano state convocate pel dì 30 di quel mese, fu differito alli 8 di Novembre. Nel qual giorno S. M. la Regina Isabella II inaugurò la sessione legislativa recitando alle due Camere riunite, dei Senatori e Deputati, un discorso le cui prime parole riuscirono di gran conforto ai cattolici; non solo perchè manifestavano i sensi ben noti di pietà e divozione di S. M. la Regina verso il Sommo Pontefice; ma eziandio perchè, secondo i principii costituzionali, tutto il Ministero ne stava mallevadore, e, come dicono, ne assumeva la responsabilità. Codeste parole vogliono adunque essere qui fedelmente copiate, come un pegno delle disposizioni che in qualunque evento la Santa Sede troverebbe nel Governo e nella nobilissima nazione spagnuola. « Il Santo Padre, disse la Regina, obbietto sempre della tenera e profonda venerazione di tutti i cattolici, eccita il mio interessamento costante e la mia sollecitudine figliale. Mi sono adoperata, affinchè i Governi delle nazioni poste sotto la santa sua direzione si radunino con l'intento di trovare i mezzi di dargli, ne' suoi stati, la pace e la sicurezza necessaria per esercitare con indipendenza le auguste funzioni del Santo suo ministero. I mici sentimenti mi impegnano a proseguire questi sforzi, e soddisfaccio così ai voti de' miei sudditi, i quali nutrono in cuor loro viva la fede religiosa de' nostri antenati. »>

Prosegui poscia sponendo le condizioni politiche ed internazionali del Governo spagnuolo, dando ragione del conflitto sorto contro il Messico, della riunione di San Domingo alla Corona di Spagna, e dei trattati con cui venne dato assetto alle quistioni col Marocco; toccò poscia degli ordinamenti interni; delle leggi sopra la libertà di stampa e la libertà personale da regolarsi per modo che non abbiano a provocare reazioni o scosse funeste; della riforma della legge elettorale; e dello stato delle province d'oltremare.

2. I compilatori degl' Indirizzi di risposta alla Regina, rispetto al paragrafo che accennava agli uffizii interposti a favore della sovrana indipendenza del Santo Padre ne'suoi Stati, adoperarono parole che, approvando amplissimamente l'operato dal Governo, gli promettevano costante adesione per ogni cosa che si facesse onde effettuare a tal proposito gl' intendimenti della Regina. Il Senato pertanto si espresse con queste parole. « Gli spagnuoli, che ereditarono la fede cattolica come vincolo di nazionalità e simbolo de'loro trionfi incivilitori, appoggeranno costantemente Vostra Maestà ne'suoi religiosi sforzi per assicurare al Sovrano Pontefice l' indipendenza temporale, necessaria al libero esercizio delle sue sacre funzioni, che legano la terra al cielo. »>

Non punto discordi dai religiosi e nobili sentimenti espressi dal Senato, furono quelli manifestati dalla Camera dei Deputati. La Giunta nel suo Indirizzo così parlò alla Regina. « Essendo il Padre comune dei fedeli oggetto costante della venerazione e del rispetto figliale di Vostra Maestà, la sollecitudine, colla quale cercaste e cercate ancora di ottenere che i Governi delle nazioni cattoliche studiino coscienziosamente i mezzi atti a raffermare al suo trono la pace e la sicurezza necessaria all'esercizio indipendente delle auguste funzioni del suo sacro potere, questa sollecitudine è propria dei sentimenti religiosi che animano il pio cuore di Vostra Maestà, sentimenti cui si è costantemente associato il popolo spagnuolo, e sotto l'impulso dei quali i nostri avi diedero un si grande splendore a tante così nobili e gloriose imprese. »

3. Già da lunga pezza, in mezzo agli orrori della guerra civile, o, per dire più veramente, della sistematica anarchia ond' è crudelmente sconvolto il Messico dalle avverse fazioni, i sudditi spagnuoli andavano esposti a vessazioni, a violenze, a rapine di cui indarno chiedevano giustizia al vacillante e continuamente voltabile governo di quella repubblica. Di quest' anno stesso il Presidente Juarez, docilmente secondato dal Congresso, sotto colore di « concentrare le rendite federali e stabilire la loro giusta distribuzione », come disse nel riaprire la Sessione ordinaria alli 16 Settembre, emanò provvedimenti che riuscivano a vera confisca delle proprietà de' sudditi di corone straniere, e specialmente degli spagnuoli, inglesi e francesi. Il Governo di Spagna se ne risentì, e tentò di ottenere giustizia con gli uffizi diplomatici; ma indarno. Onde bisognò venire a' fatti. La Regina annunziò le risoluzioni già fermate, nel suo discorso alle Cortes, con queste parole: «I disordini e gli eccessi sono giunti al colmo nel disgraziato paese del Messico. Infranti trattati, obbliati i diritti, esposti a gravi attentati e ad incessanti pericoli i miei sudditi, era cosa indispensabile il dare definitivamente un esempio di rigore salutare. Il mio Governo avea a tal fine fatto gli apparecchi necessarii; quando due grandi nazioni ebbero esse pure a lagnarsi di violenza per parte delle autorità messicane. I torti erano comuni, l'azione dovea essere collettiva. . . La Francia, l'Inghilterra e la Spagna si son messe poi d'accordo per ottenere le riparazioni che loro son dovute, e per impedire il ritorno degli attentati che scandolezzarono il mondo e oltraggiarono l'umanità ».

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Difatto mossero già dai lidi d' Inghilterra, di Francia e di Spagna navi da guerra e navi onerarie con truppe da sbarco, che pel giorno posto debbono rannodarsi in luogo convenuto, e indi calare tutte insieme sulle spiagge del Messico. Delle forze spagnuole, che sono in maggior numero delle altre, fu eletto comandante il Generale Prim, al quale pare spetterà, dice l'Epoca del 17 Novembre, il comando supremo della spedizione, avendo sotto i suoi ordini anche le forze combinate di Francia e d'Inghilterra. Il testo ufficiale della convenzione firmata fra le tre Potenze collegate per

questa impresa militare contro il Messico, pubblicato dalla Gazzetta di Londra, reca i cinque articoli seguenti. « Art. 1.' S. M. la Regina del Regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda, S. M. la Regina di Spagna e S. M. l'Imperatore dei francesi si obbligano ad adottare, immediatamente dopo la segnatura della presente convenzione, gli assestamenti necessarii per inviare sulle coste del Messico delle truppe di terra e di mare combinate, la cui forza sarà determinata da uno scambio ulteriore di comunicazioni tra i loro governi, ma la cui cifra totale sarà sufficiente per prendere ed occupare le diverse fortezze e posizioni militari sulla costa messicana. I comandanti delle forze alleate saranno tuttavia autorizzati ad eseguire le altre operazioni che potranno parere sul terreno stesso meglio accomodate ad ottenere i fini specificati nel preambolo della presente convenzione e segnatamente a guarentire la sicurezza dei residenti stranieri. Tutti i provvedimenti cui si riferisce il presente articolo saranno adottati e a nome per conto delle alte parti contraenti, senza tener conto della nazionalità particolare delle forze impiegate nella loro esecuzione. Art. 2. Le alte parti contraenti si obbligano a non cercare per sè stesse, nell'impiego degli atti coercitivi di cui si tratta nella presente convenzione, alcun acquisto di territorio, nè alcun vantaggio speciale e a non esercitare nelle cose interne del Messico alcuna influenza che possa recar pregiudizio al diritto della nazione messicana di scegliere e costituire liberamente la forma del suo governo. Art. 3. Sarà stabilita una giunta composta di 3 Commissarii con piena ed intera facoltà di risolvere tutte le questioni che potranno sorgere relativamente all' applicazione e distribuzione delle somme che potranno essere riscosse dal Messico, avuto riguardo ai diritti rispettivi delle parti contraenti. Art. 4. Le alte parti contraenti, desiderando inoltre che i provvedimenti cui intendono adottare non abbiano un carattere esclusivo, ed essendo certe che il governo degli Stati Uniti da una banda ha, come esse, reclamazioni a fare alla repubblica del Messico, consentono di comune accordo, che immediatamente dopo la segnatura della presente convenzione ne sia comunicata copia al governo degli Stati-Uniti. Questo Governo sarà invitato ad aderirvi e, in previsione di questa adesione, i loro Ministri rispettivi a Washington saranno investiti di pieni poteri per conchiudere e segnare separatamente e collettivamente coi plenipotenziari designati dal presidente degli Stati Uniti una convenzione identica a quella che è stata segnata oggi, tranne la soppressione del presente articolo. Ma siccome, se esse ritardassero l'esecuzione degli articoli 1 e 2 della presente convenzione, le alte parti contraenti correrebbero rischio di non ottenere lo scopo cui tendono, esse convennero di non differire, nello scopo di ottenere l'adesione degli Stati Uniti, il cominciamento delle operazioni sopra mentovate, oltre al momento in cui le forze combinate potranno essere congregate presso la Vera Cruz. Art. 5. La presente convenzione dovrà essere ratificata e le ratificazioni essere scambiate a Londra fra 15 giorni ».

INDICE

Il Rimedio dov'è?

pag. 5 Sopra un recente Libello di Francesco Liverani. 20 Continuazione e fine dell'ARTICOLO SECONDO.. 145 ARTICOLO TERZO.

257 409

Olderico ovvero il Zuavo pontificio. Racconto del

1860. Dolori e Gioie, 61. - Giuseppe Guérin, 307. clusione.

Il denaro di San Pietro. .

Il Ricovero, 181.
Oh! 431, Con-

641 . 129

Cosmogonia Naturale comparata col Genesi. 289 557 Risposta ad una lettera anonima intorno ad una

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325

nostra Rivista Origini della Sovranità temporale dei Papi 385 La Sovranità personale del Papa ed il regno

d'Italia

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513

527

662

540

la Conquista

688

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RIVISTE DELLA STAMPA ITALIANA

DEL I. SABBATO DI OTTOBRE

Pro Caussa italica ad Episcopos catholicos Actore Presbytero catholico Florentiae, Typis Felicis Le Monnier MÍCCCLXI.

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pag. 78

DEL III. SABBATO DI OTTOBRE

I. RIGNANO Avvocato I. - Della Uguaglianza civile e della Libertà dei Culti secondo il diritto pubblico del Regno d'Italia Livorno Franc. Vico 1861.

II. Parabole, Leggende e Pensieri raccolti dai libri Talmu dici dei primi cinque secoli dell' E. V. e tradotti dal ProfesSore GIUSEPPE LEVI di Vercelli. Un vol. in 8.o picc. di pag. XI-452 Firenze Le Monnier 1861

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BIBLIOGRAFIA .

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DEL I. SABBATO DI NOVEMBRE

Obbligo del Vescovo Romano e Pontefice Massimo_di_risiedere in Roma, quantunque Metropoli del Regno Italico, per ERNESTO FILALETE. Un opuscolo in 16.° Firenze Le Monnier 1861. .

SCIENZE NATURALI 1. Osservazioni e ricerche astronomiche del P. A. Secchi sopra la grande Cometa del Giugno 1861 - 2. Esperimenti e conclusioni del medesimo sopra le stelle cadenti -3. Applicazione della fotografia a ritrarre le impronte di animali e di piante fossili; opera del Dott. Massalongo di Verona.

DEL III. SABBATO DI NOVEMBRE

I. Della Vita del Cardinale Michele Viale Prelà Arcivescovo di Bologna, Commentario. Un vol. in 8.o picc. di pag. VIII-184. Bologna tip. di S. Maria Maggiore 1861

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II. Della Scomunica. Avvertenze d'un PRETE CATTOLICO. In

16.o di pag. 47. Firenze Le Monnier 1861.

III. La soluzione della Questione romana, a Sua Maestà Napoleone III Imperatore de' Francesi, i Romani. Firenze Le Monnier 1861

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